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	<title>EdilNotizie.it &#187; Sicurezza</title>
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	<description>Qualità negli Appalti e Sotenibilità nel Costruire - Formazione Gratuita on Line</description>
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		<title>Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. Modifiche D.Lgs. 106 del 2009.</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/09/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro-modifiche-dlgs-106-del-2009-pdf-testo-coordinato/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[“Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Decreto legislativo consta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 di ieri 5 agosto 2009 è stato pubblicato il <strong>Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106</strong> recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="testo-unico-sicurezza-sul-lavoro-modifiche-dlgs-106" src="http://www.edilnotizie.it/images/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro-modifiche-dlgs-106.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Il Decreto legislativo consta di <strong>149 articoli</strong> che intervengono sul Decreto legislativo n. 81/2008 cercando di raggiungere due obiettivi:</p>
<ul>
<li>il <strong>primo </strong>che è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina &#8211; approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta &#8211; alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori;</li>
<li>il <strong>secondo </strong>obiettivo che è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.</li>
</ul>
<p>La principale finalità del D.Lgs. n. 106/2009 resta quella di rendere <strong>maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</strong> secondo le seguenti linee di azione:</p>
<h2><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm" target="_blank">Visiona il D.Lgs .htm Ipertestuale</a></h2>
<p><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm" target="_blank"></a><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/images/dlgs81_2008.jpg" alt="" width="303" height="260" /></a></p>
<p><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm"></a><strong>- Introduzione </strong>di un sistema di <strong>qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</strong> in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;</p>
<p><strong>- Superamento </strong>di un <strong>approccio meramente formalistico e burocratico </strong>al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento;</p>
<p><strong>- Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa</strong>, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta;<br />
integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;</p>
<p><strong>- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà</strong> e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;</p>
<p><strong>- valorizzazione </strong>del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;</p>
<p><strong>- miglioramento </strong>della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.</p>
<p><strong>In particolare il decreto legislativo in argomento interviene con parecchie modifiche</strong> sui<strong>Titoli IV, V e VI</strong> del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:</p>
<ul>
<li><strong>Cantieri temporanei e mobili</strong></li>
<li><strong>Segnaletica </strong>di salute e sicurezza sul lavoro</li>
<li><strong>Movimentazione manuale dei carichi</strong>.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne il <strong>Titolo IV</strong> relativo ai cantieri temporanei e mobili vengono modificati quasi tutti gli articoli con la precisazione che si tratta di modifiche in alcuni casi soltanto formali ma in parecchi altri casi sostanziali” <em>Fonte Paolo Oreto da </em><em><a href="http://www.lavoripubblici.it/news/2009/08/sicurezza/sicurezza-decreto-legislativo-correttivo.html">lavoripubblici.it</a>.</em></p>
<h2><strong><span style="font-style: normal;">Sfoglia il D.Lgs on Line o </span><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/documents/testo_unico_sicurezza_81_2008_coordinato_decreto_106_2009.pdf"><span style="font-style: normal;">Scarica il PDF</span></a><span style="font-style: normal;"> agg.to al 2009:</span></strong></h2>
<div id="__ss_1899318" style="width: 477px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="660" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="660" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=dlgs81coord-106-090824083002-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=testo-unico-sicurezza-dlgs81-2008-coordinato-106-2009"></embed></object></div>
<p>Foto Credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/14698830@N02/">Alduaij</a></p>
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		<title>Scadenze 16 Maggio: Applicazione della data certa nel DVR</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/scadenze-16-maggio-applicazione-della-data-certa-nel-dvr/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[duvr]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/applicazione_data_certa_dvr.jpg" alt="" width="300" height="" />Come già più volte comunicato, sabato 16 Maggio scadono alcune prescrizioni per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Le scadenze più significative sono:

-- obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza, 

-- applicazione della data certa nel DVR.

 

-- effettuazione della valutazione dello stress.

Andiamo per ordine:

<span style="text-decoration: underline;">-- obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza.</span>

La comunicazione va fatta on line attraverso il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già più volte comunicato, sabato 16 Maggio scadono alcune prescrizioni per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. <strong>Le scadenze più significative sono:</strong></p>
<p><img src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/applicazione_data_certa_dvr.jpg" alt="" width="416" height="300" /></p>
<ul>
<li><strong>obbligo di comunicazione all&#8217;INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza,</strong></li>
<li><strong>applicazione della data certa nel DVR.</strong></li>
<li><strong>effettuazione della valutazione dello stress.</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Andiamo per ordine:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">&#8211; obbligo di comunicazione all&#8217;INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza.</span></strong></p>
<p>La comunicazione va fatta on line attraverso il sito internet dell&#8217;INAIL &#8220;<a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_CLIENTE&amp;_nfls=false"><span style="color: #0000ff;"><strong>Punto Cliente</strong></span></a>&#8220; dove si trovano tutte le modalità su come effettuare la comunicazione ( ultimamente l&#8217;inail ha inserito anche la possibilità di scaricare uno schema di dichiarazione e di poterlo inviare).</p>
<p>Per accedere alla pagina sopra indicata bisognerà registrarsi.</p>
<p><em>COME E IN QUALI CASI VA FATTA LA COMUNICAZIONE DELL&#8217;RLS?</em></p>
<p>La Comunicazione deve contenere la situazione della ditta al 31/12/08 e va fatta da tutte le aziende che, fino a quella data, avevano effettivamente incarica un Rappresentante dei lavoratori interno per la sicurezza, specificandone il nominativo. Non va fatta invece dalle aziende che usufruiscono di un RLS Territoriale.</p>
<p>Quindi, secondo quando stabilisce l&#8217;INAIL, se al 31/12 non avevate un RLS in azienda non va fatta alcuna comunicazione.</p>
<p><em>COSA FARE SE NON AVETE UN RLS IN AZIENDA?</em></p>
<p>Per come stabilisce l&#8217;INAIL non dovete comunicare niente. <strong>A quali rischi si va incontro?</strong></p>
<p>&#8211; se comunicate un nominativo e questa persona non è in possesso di un attestato di formazione con data antecedente il 31/12/08, anche se avete redatto un verbale di nomina, andate incontro alle sanzioni per omessa formazione dell&#8217;RLS (e il pericolo c&#8217;è, anche perchè l&#8217;INAIL, potrebbe avviare un procedimento di verifica dei nominativi in suo possesso)</p>
<p>&#8211; se non dichiarate niente, perchè in realtà  non avevate al 31/12/08 nessun RLS con attestato di formazione, potreste andare incontro alle sanzioni per non aver inserito nel DVR il nominativo dell&#8217;RLS.</p>
<p>Sembra ingarbugliata la situazione e senza via di scampo per chi non ha provveduto a far eleggere e a formare un RLS al 31/12/08.</p>
<p><strong>A nostro avviso, la soluzione migliore sarebbe questa:</strong></p>
<p>Se non avevate al 31/12/08 nessun RLS con corso di formazione, non comunicate niente all&#8217;INAIL, Inserite però il nominativo dell&#8217;RLS nel DVR e provvedete al più presto a fargli fare un corso di formazione. Per chi intende avvalersi di un RLS territoriale, ricordiamo che non vige l&#8217;obbligo di comunicazione, ma vige l&#8217;obbligo di inserire in ogni caso il nominativo nel DVR.<br />
<strong><em>PASSIAMO ORA AL DVR</em> </strong>(Documento sulla valutazione dei rischi)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Entro il 16 maggio deve essere apportata nel documento sulla valutazione dei rischi la data certa.</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Attenzione però</span>,</strong> il 16 maggio scade il termine per la data certa, mentre il termine per la redazione del DVR è scaduto il 31 dicembre 2008; quindi, resta per inteso, che chi inserisce la data certa oggi, il documento lo abbia fatto entro il 31/12/08.</p>
<p><strong>Per le imprese con meno di 10 dipendenti, può essere realizzata in sostituzione del DVR un&#8217;autocertificazione sulla valutazione del rischio. </strong>Anche l&#8217;autocertificazione deve contenere la data certa. Quindi io consiglierei a chi ha meno di 10 dipendenti di affrettarsi a redigere la stessa e a far inserire la data certa. Resta per inteso che, chi dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi sulla sicurezza previsti dal D. Lgs 81/08, deve in realtà essere realmente in regola su quanto previsto dalla normativa, anche perchè in caso contrario, a seguito di un controllo, rischia di incorrere oltre alle penali per la sicurezza, anche alle penali per falsa dichiarazione.</p>
<p><em><br />
COME INSERIRE LA DATA CERTA?</em></p>
<p>Esistono vari modi, ma il sistema più veloce e quello di andare alla posta e di far apporre un timbro in tutte le pagine del documento o dell&#8217;autocertificazione.</p>
<p>fonte<a href="http://bdbg.emailsp.it/frontend/readNewsletter.aspx?idUser=418&amp;idList=1&amp;idNL=22&amp;strHASH=fcbd8531-d90a-4c2f-9c73-0524bb291b84"> aedilweb</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Slide Sistema di Gestione della Sicurezza di un Cantiere</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/04/slide-sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-679" title="sgscantieri1" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/sgscantieri1.jpg" alt="sgscantieri1" width="145" height="100" />Un interessante lavoro pubblicato in un Convegno in data  14.Nov.'08.:I sistemi di gestione della sicurezza secondo la BS OHSAS 18001: un’opportunità nella gestione delle attività di cantiere 
<div id="__ss_794214" style="width: 425px; text-align: left;"><span style="color: #0000ee; font-family: Helvetica; line-height: normal; text-decoration: underline;">
</span></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;">Guarda le slide Full Screen    cliccando    sul pulsante qui  su  ▲ </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-679 alignnone" title="sgscantieri1" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/sgscantieri1.jpg" alt="sgscantieri1" width="331" height="253" /></p>
<p><strong>Un interessante lavoro pubblicato in un Convegno in data  14.Nov.&#8217;08</strong>.:I sistemi di gestione della sicurezza secondo la BS OHSAS 18001: un’opportunità nella gestione delle attività di cantiere</p>
<div id="__ss_794214" style="width: 425px; text-align: left;"><span style="color: #0000ee; font-family: Helvetica; line-height: normal; text-decoration: underline;"><br />
</span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="465" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere-4809&amp;stripped_title=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere-4809&amp;stripped_title=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="390" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere-4809&amp;stripped_title=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere-4809&amp;stripped_title=sistema-di-gestione-della-sicurezza-di-un-cantiere"></embed></object></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><strong>Guarda le slide Full Screen    cliccando    sul pulsante qui  su  ▲ </strong></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Come Montare Ponteggio Fisso &#8211; Video Formazione</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/come-montare-ponteggi-fissi-formazione-video/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ponteggi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/10/videoponteggi.png" alt="" width="145" height="100" />Pubblichiamo un interessante Video che Guida alla realizzazione sicura di ponteggi fissi, realizzata con il contributo dell'unione europea . Rappresenta un contributo efficace in tema di Sicurezza nei Cantieri Edili.
<h2>Guarda il Video:</h2>
<p style="text-align: right;"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/10/videoponteggi.png" alt="" width="370" height="278" /></p>
<p>Pubblichiamo un interessante Video che <strong>Guida alla realizzazione sicura di ponteggi fissi</strong>, realizzata con il contributo dell&#8217;unione europea.  Rappresenta un contributo efficace in tema di Sicurezza nei Cantieri Edili.</p>
<h2>Guarda il Video:</h2>
<p style="text-align: right;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9IgzJR3kqoM&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/9IgzJR3kqoM&amp;hl=it&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
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		<title>Documento Valutazione Rischi DUVR nel D. Leg.vo 81/2008</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/documento-valutazione-rischi-duvr-nel-d-legvo-812008/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/02/documento-valutazione-rischi-duvr-nel-d-legvo-812008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[duvr]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignnone" src="http://www.grisciconsulting.com/images/home_1_00.jpg" alt="" width="145" height="100" />Presentiamo un contributo sulla valutazione dei rischi, obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Leg.vo 81/2008, che ha l'obiettivo di individuare e documentare, mediante il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tutti i rischi, fornendo ai collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro. fonte legislazionetecnica.it. Approfondimento a cura del CONSORZIO INFOTEL:
<div id="__ss_991858" style="width: 425px; text-align: right;"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.grisciconsulting.com/images/home_1_00.jpg" alt="" width="391" height="305" />Presentiamo un contributo sulla valutazione dei rischi, obbligo indelegabile del datore di lavoro ai sensi dell&#8217;art. 17 del D.Leg.vo 81/2008, che ha l&#8217;obiettivo di individuare e documentare, mediante il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tutti i rischi, fornendo ai collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro. fonte legislazionetecnica.it. Approfondimento a cura del <strong>CONSORZIO INFOTEL:</strong></p>
<div id="__ss_991858" style="width: 425px; text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=valutazionerischi-1233829124888471-2&amp;stripped_title=documento-valutazione-rischi-duvr-nel-d-legvo-812008" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="500" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=valutazionerischi-1233829124888471-2&amp;stripped_title=documento-valutazione-rischi-duvr-nel-d-legvo-812008" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p style="text-align: right;"><strong><span style="color: #ff0000;">Guarda le slide in Full Screen cliccando sul pulsante qui su ▲                 </span></strong></p>
<h3>La valutazione dei rischi viene definita dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 2:</h3>
<p>«<strong>valutazione dei risch</strong>i»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;<br />
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.<br />
Sintetizzando, il DVR è un documento:<br />
• compartecipativo<br />
• consultivo<br />
• collaborativo<br />
• dinamico</p>
<p>Infatti, il Testo Unico sulla Sicurezza ribadendo il modello compartecipativo, collaborativo, nell&#8217;attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all&#8217;articolo 4, comma 6 del D.lgs. 626/94), con le Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi (articolo 29) comporta:<br />
<strong> 1.</strong> Collaborazione con RSPP e medico competente<br />
<strong> 2.</strong> Consultazione del RLS<br />
<strong> 3</strong>. Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (da qui, la Dinamicità del Documento Valutazione Rischi.)</p>
<p>Una volta elaborato, il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>
<p>È possibile l’autocertificazione per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.<br />
Tuttavia, a parere di chi scrive, anche nel caso di autocertificazione, per dare atto di aver effettuato la valutazione dei rischi, è opportuno che il datore di lavori elabori un documento riportante l’esito della valutazione effettuata.</p>
<p>Le nuove procedure standardizzate saranno diverse a seconda dell’attività svolta e saranno elaborate dalla Commissione consultiva sulla base dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e poi recepite in decreto interministeriale.<br />
Una novità è la possibilità di usufruire del nuovo sistema standardizzato da parte delle imprese fino a 50 addetti; di queste, <strong>restano escluse dal sistema standardizzato tutte le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose</strong>:</p>
<p>• Aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;<br />
• Centrali termoelettriche;<br />
• Impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;<br />
• Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;<br />
• Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;<br />
• Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all&#8217;esposizione ad amianto;<br />
• Aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.</p>
<h2><strong>Contenuti del Documento Valutazione Rischi</strong></h2>
<p>La valutazione rischi, è un’operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.<br />
L’oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:</p>
<p><strong>-</strong> quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell&#8217;accordo europeo dell&#8217;8 ottobre 2004<br />
<strong> -</strong> quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151<br />
<strong> -</strong> quelli connessi alle differenze di genere, all&#8217;età, la provenienza da altri Paesi</p>
<p>Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):<br />
<strong> a) </strong>una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />
<strong> b)</strong> l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;<br />
<strong> c)</strong> il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;<br />
<strong> d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;<br />
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;<br />
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento</strong>.</p>
<p>La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal <strong>d) al punto f)</strong>, che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il “come” e il “chi fa cosa”).</p>
<h2><strong>Le sanzioni</strong></h2>
<p>Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).</p>
<p>Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).</p>
<p>Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”. -</p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/valutazionerischi.pdf"><img class="size-medium wp-image-353 alignleft" title="Scarica Pdf" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/lis_pdf.gif" alt="" width="102" height="106" /></a></p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/valutazionerischi.pdf">Scarica l&#8217;Articolo in Pdf</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>A cura di Rita Montone e Daniela Sagarese &#8211; <a href="http://www.consorzioinfotel.it">www.consorzioinfotel.it</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Posta Elettronica Certificata Obbligatoria per Architetti e Ingegneri</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2008/12/osta-elettronica-certificata-obbligatoria-per-architetti-e-ingegneri/</link>
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		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="mail" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg" alt="" width="145" height="100" /></a>Il recente <a href="http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20301" target="_blank">Decreto Legge "anti crisi"</a> (28 novembre 2008) prevede che professionisti iscritti a un Albo e imprese si dotino obbligatoriamente di una casella di <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/" target="_blank">Posta Elettronica Certificata</a>, uno strumento che permette l'invio di messaggi e-mail che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
<h3 class="spaceup">Cosa dice il Decreto</h3>
Tutto è contenuto nell'art. 16, che parla di "Riduzione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="mail" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2008/12/mail.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Il recente <a href="http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20301" target="_blank">Decreto Legge &#8220;anti crisi&#8221;</a> (28 novembre 2008) prevede che professionisti iscritti a un Albo e imprese si dotino obbligatoriamente di una <strong>casella di <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/" target="_blank">Posta Elettronica Certificata</a></strong>, uno strumento che permette l&#8217;invio di messaggi e-mail che hanno lo stesso valore legale di una <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong>.</p>
<h3 class="spaceup">Cosa dice il Decreto</h3>
<p>Tutto è contenuto nell&#8217;art. 16, che parla di &#8220;Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese&#8221;.<br />
<em>&#8220;[...] I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.&#8221;</em></p>
<p>Si tratta di un sistema già molto diffuso in altri paesi europei, che speriamo contribuisca a semplificare le comunicazioni fra professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni, e a ridurne tempi e costi. Dovrebbe sostituire gran parte delle comunicazioni cartacee inviate per raccomandata, invio di documentazione, richieste, concorsi, gare, notifiche di atti giudiziari, etc.</p>
<h3 class="spaceup">Ma i Comuni lo sanno?</h3>
<p>Dovrebbero. Nel nostro paese il condizionale è sempre dovuto, anche quando è legge. Questo obbligo è tale per la Pubbliche Amministrazioni già dal novembre 2007 (Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, marzo 2005). Ne avete avuto notizia? Vi siete mai sentiti dire &#8220;architetto! non si scomodi a mandarci i documenti per raccomandata, non perda tempo alla posta, ci mandi tutto per Posta Certificata&#8221;.</p>
<p>Per motivi principalmente legati all&#8217;inerzia delle Pubbliche Amministrazioni e forse anche a una scarsa propensione degli italiani verso le nuove tecnologie che non servano a divertirsi o a telefonare, questo strumento, in circolazione da qualche anno, non è molto comune, anzi.</p>
<p>Il Governo lo sa bene come stanno le cose, tant&#8217;è che ribadisce il concetto per quelle amministrazioni ancora indietro nell&#8217;attuazione della riforma. Sempre all&#8217;art. 16: <em>&#8220;Le amministrazioni pubbliche [...], <strong>qualora non abbiano provveduto </strong>ai sensi dell&#8217;articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell&#8217;Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, <strong>istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo </strong>e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un <strong>elenco consultabile per via telematica</strong>.&#8221;</em></p>
<p>Eccolo qui l&#8217;<a href="http://www.indicepa.gov.it/rni-front.php" target="_blank">elenco delle pubbliche amministrazioni che si sono dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata</a>. Al momento non ne troverete molte. Ma si tratta di un obbligo di legge, possiamo e dobbiamo far valere i nostri diritti.</p>
<h3 class="spaceup">gli Albi degli indirizzi P.E.C.</h3>
<p>La comunicazione ha il valore di una raccomandata A.R. <strong>solo se sia mittente che destinatario hanno una casella PEC</strong>. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale.</p>
<p>Per questo diventa importante la costituzione degli <strong>elenchi degli indirizzi</strong>. Per le P.A. abbiamo già visto. Per le imprese ci vorranno almeno tre anni (<em>&#8220;Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata&#8221;</em>).</p>
<p>Ai professionisti dovranno pensare gli Ordini professionali. Dice l&#8217;art. 16: <em>&#8220;Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata&#8221;</em>.</p>
<p>È una piccola grande rivoluzione. Non solo gli Albi dovranno pubblicare in via telematica (= Internet) i nostri indirizzi di casa o di studio, ma anche i nostri indirizzi di Posta Elettronica Certificata. E che nessuno cominci a lamentarsi di violazioni della privacy. Gli Albi esistono perché il professionista deve essere rintracciato. Un indirizzo PEC non è la nostra mail personale.</p>
<p>Il legislatore si è anche preoccupato di specificare che l&#8217;accesso a questi elenchi non debba costare nulla. Comma 10: <em>&#8220;La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del esente articolo avviene liberamente e senza oneri.&#8221;</em></p>
<h3 class="spaceup">Onori ed oneri. Consultarla periodicamente e costantemente.</h3>
<p>Non sono tutte rose e fiori. Ci sono vantaggi e forse qualche problema.</p>
<p>Il Decreto ribadisce che possiamo inviare (o ricevere) comunicazioni senza un esplicito assenso dal destinatario<em>. </em>Comma 9:<em> &#8220;le comunicazioni tra i soggetti [...] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, <strong>senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità </strong>ad accettarne l&#8217;utilizzo&#8221;.</em>Tradotto vuol dire che non solo abbiamo l&#8217;obbligo di avere una casella PEC, ma che la dobbiamo anche consultare regolarmente.</p>
<p>E anche frequentemente! A questo riguardo si è già aperto un dibattito sui <a href="http://www.interlex.it/docdigit/gelpi13.htm" target="_blank">termini di decorrenza dal ricevimento della raccomandata</a>, pardon, del messaggio. Se infatti con la raccomandata normale i termini di decorrenza partivano da quando ricevevo la lettera o quando l&#8217;andavo a ritirare all&#8217;ufficio postale, ora i termini di decorrenza partono di fatto dalla data di consegna al server, che è praticamente immediata.</p>
<p>Per limitare il problema suggeriamo alcune soluzioni di facile utilizzo:</p>
<ul>
<li>la prima è ovvia: consultare giornalmente la casella PEC;</li>
<li>se disponibile, attivare il meccanismo di notifica (viene inviato un messaggio alla mia casella personale al momento in cui ricevo un messaggio sulla PEC);</li>
<li>reindirizzare tutta la posta PEC sulla propria casella personale.</li>
</ul>
<h3 class="spaceup">Evitare il rischio di spam</h3>
<p>Sappiamo bene che rendere pubblico un indirizzo di posta su un sito web aumenta significativamente il rischio di trovarci la casella piena di messaggi su rolex, viagra e cialis. Auspichiamo che questi elenchi vengano pubblicati dagli Ordini con quegli stratagemmi che servono ad evitare lo scaricamento selvaggio degli indirizzi.</p>
<p>Anche perché &#8220;<em>[...] L&#8217;estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza&#8221;.</em> Quindi gli Ordini non potranno cedere i nostri dati per pubblicità o altri scopi.<em><br />
</em></p>
<p>Per questo motivo alcuni provider di posta certificata impediscono la ricezione di messaggi da indirizzi di posta non certificati. Una limitazione che garantisce l&#8217;assenza di spam dalla nostra casella ufficiale.</p>
<h3 class="spaceup">Un costo aggiuntivo (?)</h3>
<p>Il succo del discorso è che avremo un indirizzo di posta in più e anche una spesa in più. Fortunatamente si tratta di una cosa affrontabile, parliamo di 5 euro l&#8217;anno. Con due raccomandate ce la siamo ripagata.</p>
<p>Non sarà un costo per tutti. Sappiamo che alcuni Ordini professionali (<a href="http://www.architettiroma.it/professione/notizie/10166.aspx" target="_blank">Architetti Roma</a> e <a href="http://www.ording.roma.it/area_iscritti/pec/index.html" target="_blank">Ingegneri Roma</a>) forniscono già gratuitamente una casella PEC ai propri iscritti. Altri Ordini (ad es. <a href="http://www.architettilucca.it/notizie/996.aspx" target="_blank">Lucca</a>) hanno stipulato convenzioni per accedere a prezzi molto bassi. Fateci sapere se la cosa si diffonde. Purtroppo abbiamo verificato che alcuni Ordini hanno invece stipulato convenzioni con società che praticano prezzi più alti di quelli che abbiamo indicato. Fate attenzione.</p>
<p>Sul tema dei prezzi abbiamo verificato <strong>differenze anche di 8 volte </strong>fra un fornitore e un altro. Possiamo solo dire che le specifiche di una casella di Posta Elettronica Certificata sono stabilite per legge, quindi <strong>tutte le caselle PEC sono uguali</strong>, non ce n&#8217;è di migliori o peggiori. Possiamo tranquillamente prendere quella che costa meno. Se vi propongono qualcosa a più di 5 euro non c&#8217;è motivo, a meno di servizi aggiuntivi, come il costo di un dominio proprio (es. @pec.mariorossi.it).</p>
<p>I servizi che abbiamo verificato essere più convenienti sono quelli di <a href="http://pec.aruba.it/" target="_blank">ArubaPEC</a>, e<a href="http://www.gigapec.it/" target="_blank">GigaPEC</a>. Ma esiste anche un <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/" target="_blank">Elenco Pubblico dei gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata</a>.</p>
<h3 class="spaceup">E la Firma Digitale?</h3>
<p>In una raccomandata normale di solito inseriamo documenti firmati, progetti timbrati. La PEC garantisce che sia io a spedire quel messaggio con quegli allegati. Tutto viene tracciato, dall&#8217;invio alla consegna.</p>
<p>Dobbiamo innanzitutto assicurarci che quello che inviamo non sia modificabile, e qui ci viene in aiuto il buon vecchio caro <a href="http://www.professionearchitetto.it/wiki/Software+libero+-+Stampa+in+PDF.aspx">formato PDF</a>, possibilmente protetto da copia.</p>
<p>Finché gli allegati e il messaggio PEC rimangono insieme ritengo che non sia indispensabile firmare digitalmente quei documenti, anche perché diamo per scontato che se invio dei documenti con la mia firma grafica o il timbro, vuol dire che sono i miei. Ma se si vuole dare valore legale (paternità) alla firma apposta sul singolo allegato, separato dalla PEC, allora questi andranno firmati digitalmente. In questo modo, una volta aperto il messaggio, gli allegati contenuti rimarranno sempre associati alla firma.</p>
<p>La Firma Digitale è uno strumento complesso, più difficile da usare, con alcune complicazioni tecniche introdotte dai nostri legislatori. Affronteremo la questione più diffusamente in un altro articolo. Per chi vuole informarsi c&#8217;è sempre <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Firma_digitale/">il sito del CNIPA</a>.</p>
<h3 class="spaceup">Bufale</h3>
<p>Facendo un giro sul web per realizzare questo articolo abbiamo trovato pubblicate alcune bestialità, anche gustose, che riportiamo per sfatarle da subito. Anche su<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_Elettronica_Certificata" target="_blank">wikipedia</a> abbiamo trovato delle imprecisioni, ma per fortuna erano segnalate.</p>
<h4>La pec è un meccanismo costoso.</h4>
<p>Dipende. Il costo di una raccomandata con ricevuta di ritorno è di 3.20 euro. Una PEC costa dai 3 ai 5 euro + IVA l&#8217;anno. E in più c&#8217;è da calcolare il tempo che perdi in fila alla posta. Fate voi il calcolo.</p>
<h4>Ogni messaggio costa un euro</h4>
<p>Falso! O almeno non so chi è che lo fa. Il costo dei servizi che abbiamo provato è annuo e non ci sono limiti all&#8217;invio o ricezione di messaggi. Ci mancherebbe!!!</p>
<h4>La pec non si può consultare con programmi pirata.</h4>
<p>Falso! Questa è davvero gustosa. Ma chi le mette in giro? La PEC è una casella di posta normale, che si può leggere con i normali client di posta. La differenza sta nelle ricevute di invio o di ricezione che vengono generate automaticamente ogni qual volta inviamo o riceviamo un messaggio. E poi, anche se fosse, i più usati programmi di posta sono gratuiti. Perché averlo pirata???</p>
<h4>Da una mail PEC a una mail non PEC equivale a una raccomandata semplice</h4>
<p>Falso! Il Codice di Amministrazione Digitale prevede che il messaggio abbia valore legale solo nel caso in cui entrambe le caselle di posta siano certificate. Non sono previsti altri casi.</p>
<p>fonte notizia:<a href=" http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/8737.aspx">Professionearchitetto</a></p>
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		<title>&#8220;Quaderno della Sicurezza&#8221;: Obblighi e Compiti dei Coordinatori col D.Lgs. 81/2008</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2008/08/master-ingegneri-di-impresa-settore-costruzioni-selezioni-catania-9set08/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2008/08/master-ingegneri-di-impresa-settore-costruzioni-selezioni-catania-9set08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[decreto leg 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte di Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[<img src="http://www.sxc.hu/pic/m/n/nu/nulus/468569_workman.jpg" alt="" width="145" height="100" /> <span style="font-family: Tahoma; font-size: 16px; "><span style="font-size: 13px; ">Il Decreto Legislativo n. 81/2008 " è in vigore dal 15.Mag.'08. Il provvedimento, noto come "<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/09/testo-unico-sicurezza/">Testo Unico della Sicurezz</a><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/2008/09/testo-unico-sicurezza/">a</a>", ha riordinato e razionalizzato la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Con l'intento di favorire la conoscenze delle nuove disposizioni tra gli operatori del setto, il Gruppo Giovani di ANCE LA SPEZIA, in</span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/n/nu/nulus/468569_workman.jpg" alt="" width="280" height="190" /> Il <strong>Decreto Legislativo n. 81/2008 </strong>&#8220;<strong> è in vigore dal 15.Mag.&#8217;08</strong>. Il provvedimento, <strong>noto come &#8220;<a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm" target="_blank">Testo Unico della Sicurezza</a></strong>&#8220;, ha riordinato e razionalizzato la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Con l&#8217;intento di favorire la conoscenze delle nuove disposizioni tra gli operatori del setto, il Gruppo Giovani di ANCE LA SPEZIA, in collaborazione con l&#8217;Ordine degli Architetti, l&#8217;Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, ha costituito un comitato scientifico che<strong> ha predisposto il &#8220;Quaderno della Sicurezza&#8221;</strong><span id="more-14"></span>, uno strumento agile per avere sempre a portata di mano un quadro, sia pur sintetico, delle normative vigenti in materia e della loro applicazione.<br />
Obiettivo del comitato è fornire un contributo per sostenere, nel compito di incrementare la sicurezza, tutti i soggetti che a vario titolo ricoprono ruoli e hanno responsabilità nell&#8217;ambito del cantiere edile. <strong>Download il pdf 3Mb: </strong><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/libro_la_spezia.pdf">“Quaderno della Sicurezza”</a></p>
<p>Il “Quaderno della Sicurezza” si articola nei seguenti capitoli:</p>
<ol>
<li>i riferimenti normativi</li>
<li>gli obblighi delle figure della sicurezza (committente, coordinatore, preposto)</li>
<li>il lavoratore autonomo, l’impresa e il cantiere (pos, pimus, dpi, macchine , impianti elettrici di cantiere, ovimentazione dei carichi)</li>
<li>il lavoratore e gli organismi paritetici (obblighi del lavoratore, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,organismi paritetici)</li>
<li>igiene del lavoro (rumore, vibrazioni, polveri, fibre, fumi e gas, sostanze chimiche)</li>
<li>la valutazione dei rischi</li>
<li>le sanzioni</li>
<li>il durc</li>
</ol>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Formazione RSPP Tabella Linee Guida D.Lgs.195/03</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2008/07/congresso-nazionalereti-del-trasporto-urbano-enna-sett2008/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2008/07/congresso-nazionalereti-del-trasporto-urbano-enna-sett2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/rspptabella.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/rspptabella.jpg" alt="" width="145" height="100" /></a><span style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: normal; ">L'Ordine Ingegneri Catania ha condotto il 9.Lug.'08 il seguente studio: Crediti professionali e/o formativi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e/o B del Corso di formazione per RSPP / ASPP (D.Lgs.195/03):</span></span>

<span style="font-weight: bold; "></span><span style=" font-size: 12px; "> 1)  I colleghi con esperienza lavorativa maggiore di 3      anni con incarico attuale (al 14/02/2006) designati</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold; "><span style="font-weight: normal; ">L&#8217;Ordine Ingegneri Catania ha condotto il <strong>9.Lug.&#8217;08</strong> il seguente studio: <strong>Crediti professionali e/o formativi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e/o B del Corso di formazione per RSPP / ASPP (D.Lgs.195/03):</strong></span></span></p>
<p><span style="font-weight: bold; "><em></em></span><a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/rspptabella.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/rspptabella.jpg" alt="" width="298" height="194" /></a><span style=" font-size: 12px; "> 1) <strong> I colleghi con esperienza lavorativa maggiore di 3      anni con incarico attuale (al 14/02/2006) designati prima del 14/02/2003 e      attivi al 13/08/2003</strong></span></p>
<p><strong><span id="more-6"></span>:</strong></p>
<p>                        <em>a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Sono esonerati dalla frequenza del modulo A</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Sono esonerati dalla frequenza del modulo B per il macrosettore ATECO in cui svolgevano la mansione di RSPP il 14/02/2006.</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza al corso di aggiornamento quinquennale.</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>d)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza  ai moduli B per altri macrosettori per i quali non hanno svolto il ruolo   di RSPP<span>  </span>per almeno 3 anni</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>e)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza al modulo C</em></span></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><span>2)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></span><strong><span>I colleghi  con esperienza lavorativa  maggiore di 6 mesi e minore di  tre anni con incarico    attuale (14/02/2006) designati prima del  14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003:</span></strong></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Sono esonerati dalla frequenza del modulo A</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza ai  moduli  B</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza al modulo C     </em></span></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><span>3)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><strong><span><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span><span>I colleghi con incarico annuale (al 14/02/2006) designati dopo il 14/02/2003 con formazione inerente ai contenuti  dell’art.3 del D.M. 16/01/1997 (corso di formazione  datori di lavoro della durata di 16 ore):</span></strong></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Sono esonerati dalla frequenza del modulo A</em></span></p>
<div style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di  frequenza ai moduli B.</em></span></div>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza al modulo C</em></span></p>
<p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><span>4)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">     </span></span><strong><span><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></span><span>I colleghi con nuova nomina con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16/01/1997 con attestazione dell’avvenuta  formazione <em>(ipotesi valida fino al 14/02/2007):</em></span></strong></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>a)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Sono esonerati dalla frequenza del modulo A</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>b)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza ai  moduli  B</em></span></p>
<p style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; text-align: left; "><em>c)<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">      </span></em><span><em>Hanno obbligo di frequenza al modulo C</em></span></p>
<div style="text-align: left; ">Lo svolgimento delle mansioni di RSPP per il riconoscimento dei crediti professionali viene documentato tramite la trasmissione all’ASL e  all’Ispettorato del  Lavoro  della nomina di RSPP, prevista dal D.Lgv.626/94.  <a href="http://www.ordineingegneriagrigento.it/wp-content/uploads/2008/09/RSPP.doc">Download  l&#8217;articolo e la tabella di sintesi (.doc 80k).</a></div>
<div style="text-align: left; "></div>
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