<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EdilNotizie.it &#187; Lavori Pubblici</title>
	<atom:link href="http://www.edilnotizie.it/category/lavori-pubblici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edilnotizie.it</link>
	<description>Qualità negli Appalti e Sotenibilità nel Costruire - Formazione Gratuita on Line</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 09:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Classificazione (Zonizzazione) Sismica ed Accelerazione Massima al Suolo (ag) nelle Nuove Norme Tecniche: Conflitti e Convergenze</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/07/classificazione-sismica-ed-accelerazione-massima-al-suolo-nelle-nuove-norme-tecniche-delle-costruzioni-conflitti-e-convergenze/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/07/classificazione-sismica-ed-accelerazione-massima-al-suolo-nelle-nuove-norme-tecniche-delle-costruzioni-conflitti-e-convergenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calogero Chiarenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione sismica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Con l’entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2009 delle Nuove Norme Tecniche D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC) molti dubbi e richieste di chiarimenti vengono avanzati da più parti, in un crescendo esponenziale, in ordine alla classificazione sismica del territorio nazionale in Zone 1, 2, 3 e 4 con riferimento ai valori di accelerazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con l’entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2009 delle Nuove Norme Tecniche D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC) molti dubbi e richieste di chiarimenti vengono avanzati da più parti, in un crescendo esponenziale, in ordine alla classificazione sismica del territorio nazionale in Zone 1, 2, 3 e 4 con riferimento ai valori di accelerazioni ag ricavati in sede di calcolo (vedi </strong><a href="http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=3265&amp;Itemid=10"><strong>Allegato B delle NTC</strong></a><strong> in pdf).</strong></p>
<p>A tal proposito si evidenzia quanto segue:</p>
<p>- <strong>compito dello Stato</strong> è fissare i <strong><span style="text-decoration: underline;">criteri generali</span></strong> per l’<strong>individuazione delle zone sismiche</strong>, ai sensi dell’art.93, comma 1° lett. g) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n.112;</p>
<p>- <strong>compito delle Regioni</strong>, in via esclusiva, è l<strong>a individuazione delle zone sismiche</strong>, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi medesimi, ciò ai sensi dell’art.94, comma 2° lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n.112;</p>
<p>- <strong>l’</strong><strong><a href="http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3519.html" target="_blank">Ordinanza del P.C.M. n.3519</a></strong> del 28/4/2006 (G.U. n.108 del 11/5/2006), che <strong>ha adottato la mappa di pericolosità sismica</strong> MPSO4 <strong>quale riferimento</strong> ufficiale, <strong>ha definito i criteri generali</strong> per la classificazione delle zone sismiche di cui <strong>le Regioni dovranno tenere conto</strong> nei loro provvedimenti all’atto della <strong>individuazione delle zone sismiche</strong>;</p>
<p>- le <strong>NTC del 14 Gennaio 2008</strong> non fissano i criteri per la classificazione sismica, <strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;">né </span></span></strong><strong><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">stabiliscono se ad un dato valore di </span><span style="text-decoration: none;">Accelerazione ag</span><span style="text-decoration: none;"> corrisponda una determinata Zona sismica</span></span></strong>:</p>
<p><strong>se ad esempio </strong>dal calcolo per un determinato sito si ottiene un valore dell’<strong>accelerazione massima al suolo</strong> con probabilità di superamento al 10% in 50 anni pari a <strong>ag </strong>= 0.08g, non significa che quel sito, in base all’Ordinanza 3519 predetta, si trova in Zona 3, ma vale per quel sito la classificazione ufficiale stabilita dal provvedimento regionale;</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1028" class="wp-caption alignnone" style="width: 617px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.edilnotizie.it/images/accelerazione_al_suolo_classificazione_sismica.jpg" target="_blank"><img class="          " title="accelerazione_al_suolo_classificazione_sismica" src="http://www.edilnotizie.it/images/accelerazione_al_suolo_classificazione_sismica.jpg" alt="Ag Accelerazione al Suolo Sismica e Classificazione Sismica" width="607" height="444" /></a></dt>
<p><span style="line-height: 17px; font-size: 11px;">Ag Accelerazione Massima al Suolo e Classificazione Sismica. Clicca ed Ingrandisci l&#8217;Immagine. </span></p>
</dl>
</div>
<p>- <strong>la classificazione sismica operata dalle Regioni, non viene per nulla resa inefficace dalle NTC</strong>, anche <strong>perché</strong><strong> non è concepibile che un D.M. possa modificare la stessa classificazione sismica</strong>; infatti  le NTC fanno riferimento alle Zone sismiche 1, 2, 3 e 4 (vedi ad esempio paragrafi 2.7 – 3.2.3.1 – 5.1.6.3 – 7 delle NCT) come zone già classificate per legge;</p>
<p><img class="alignleft" src="http://esse1.mi.ingv.it/images/mps04_3Da.jpg" alt="" width="173" height="170" />- la mappa di pericolosità sismica pubblicata sul sito internet <a href="http://esse1.mi.ingv.it" target="_blank">http://esse1.mi.ingv.it</a>, cui fa riferimento l’<a href="http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=3265&amp;Itemid=10">Allegato A delle NTC</a>, <strong>è utile per il calcolo puntuale nelle varie zone, ma non ha alcun valore giuridico sulla classificazione sismica, compito esclusivo questo delle Regioni</strong>;</p>
<p>- <strong>se ad esempio</strong> <strong>un sito trovasi in Zona 4</strong>, classificata tale dalla Regione e se inoltre si è in presenza di tipo di costruzione 1 oppure 2, con Classe d’uso I oppure II, si potrà liberamente optare ai sensi del paragrafo 2.7 delle NTC per il metodo delle tensioni ammissibili e considerare le azioni sismiche del D.M. 16 Gennaio 1996; in questo caso le citate <strong>accelerazioni </strong><strong>ag </strong>non vanno tenute in conto e non entrano in gioco in nessuna fase del procedimento di calcolo;</p>
<p>- <strong>ai fini pertanto della classificazione sismica </strong>v<strong>algono i provvedimenti</strong> di approvazione <strong>delle</strong> varie Regioni, <strong>a prescindere dall’effettivo valore della</strong> citata <strong>accelerazione ag</strong> ricavata in sede di calcolo.</p>
<p><strong>Pertanto per la classificazione sismica si farà riferimento ai provvedimenti regionali</strong> riportati nella tabella qui sotto riportata, ma con l’avvertenza che i provvedimenti ivi indicati potranno avere subito modifiche ed integrazioni</p>
<p><a href="mailto: calogerochiarenza@edilnotizie.it"><span>Scrivi all’Autore: ing. Calogero Chiarenza</span></a><br />
<span><span><a href="http://www.edilnotizie.it/index.php?s=chiarenza">Leggi Tutti i suoi Articoli</a></span></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><strong><span>Tabella dei provvedimenti regionali per la classificazione delle zone sismiche ai sensi dell’art.94, comma 2° lett. A) del decreto legislativo n.112 del 31/03/1998.</span></strong></span></p>
<div>
<table border="2" cellspacing="0" width="545">
<tbody>
<tr valign="top">
<td bgcolor="#FFFF00"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Regione</strong></span></td>
<td bgcolor="#FFFF00"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Provvedimento</strong></span></td>
<td bgcolor="#FFFF00"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Bollettino Ufficiale</strong></span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<h1><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Abruzzo</strong></span></h1>
</td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta   29/3/2005 n.438</span></td>
<td></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<h1><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Basilicata</strong></span></h1>
</td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta     4/11/2003  n.2000</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.82 del 27/11/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Calabria</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta   10/2/2004  n.47</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.9   del 15/05/04</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Campania</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta07/11/2002 n.5447 Circ.Ass.LL.PP.<span> </span>5/11/2003<span> </span>n.1667</p>
<p></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.56  del 18/11/2002 B.U.R. n.54  del 17/11/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Emilia-Romagna</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta 21/07/2003 n.1435</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.122 del 20/8/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Friuli Venezia Giulia</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta    1/08/2003  n.2325</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">S.S. n.11 del 26/8/03 al B.U.R. n. 34 del 20/8/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Lazio</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta 1/08/2003 n. 766</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Supplem. Ordin. N.4 del 10/10/03 al B.U.R.L. n.28 del 10/10/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Liguria</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">D.G.R. del 25/02/2004 n.154</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.50 dell’15/12/04</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Lombardia</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta del  7/11/2003  n.14964</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.48 del  24/11/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Marche</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta  29/7/2003 n. 1046 </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta  17/2/2004 n. 136</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.79 4/9/03</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.25  12/3/04</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Molise</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta  28/3/2003 n. 399 </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta  16/2/2004 n. 182</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">L.R. 13/2004 e L.R. 21/2004</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.11 del 31/05/03</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.11 del 01/06/04</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Piemonte</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta del 17/11/2003 n.61- 11017</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.48 del 27/11/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Puglia</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta del 02/03/2004 n. 153</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n. 33 del 18/03/2004</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Sardegna</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta del 30/03/2004 n.15/31</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n. 27 del 21/08/2004</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Sicilia</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">D. Presidenza del 15/01/2004</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">G.U.R.S. n.7 del 13/02/04</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Toscana</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz.Giunta del 16/06/2003 n. 604</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.35 del 27/8/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Trento (prov.aut.)</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: small;">DGP 2813 del 28/10/2003</span></td>
<td></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Umbria</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Deliberaz. Giunta del 18/06/2003 n. 852</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Supp. Ordinario n.2 al B.U.R. n. 31 del 30/7/03</span></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Valle d’Aosta</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: small;">DGR 5130 del 30/12/2003</span></td>
<td></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><strong>Veneto</strong></span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Legge Regionale del  7/11/2003  n. 27</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">B.U.R. n.106/2003</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/07/classificazione-sismica-ed-accelerazione-massima-al-suolo-nelle-nuove-norme-tecniche-delle-costruzioni-conflitti-e-convergenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cemento Armato. Nuove Norme Tecniche: Responsabilità Progettista, Direttore Lavori, Impresa e Produttori.</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/06/il-cemento-armato-nuove-norme-tecniche-responsabilita-progettista-direttore-lavori-impresa-e-produttori/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/06/il-cemento-armato-nuove-norme-tecniche-responsabilita-progettista-direttore-lavori-impresa-e-produttori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[norme tecniche costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[ Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), emanate con DM del 14 Gennaio 2008, appaiono ben definite le responsabilità dei vari operatori nella “filiera” delle costruzioni in C.A e C.A.P.<img class="alignleft" src="http://www.edilnotizie.it/images/il_cemento_armato_nuove_norme_tecniche.jpg" alt="" width="350" height="" />Dubito, però, che i tecnici di queste costruzioni conoscano tutte le nuove (importanti) responsabilità loro attribuite da queste norme di legge, anche perché esse sono confinate in fondo al Capitolo XI di questo corposo Decreto che si compone di oltre 400 pagine di non facile lettura. Di seguito ho riassunto ed evidenziato ciò che ciascun operatore <span style="text-decoration: underline;">deve</span> prescrivere o controllare o certificare o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni</strong><strong> (NTC), </strong>emanate con DM del 14 Gennaio 2008, <strong>appaiono ben definite le responsabilità dei vari operatori nella “filiera” delle costruzioni in C.A</strong> e C.A.P.<br />
<strong> Dubito</strong>, però, <strong>che i</strong> <strong>tecnici </strong>di queste costruzioni <strong>conoscano tutte le nuove</strong> (importanti) <strong>responsabilità loro attribuite </strong>da queste norme di legge, <strong>anche perché esse sono confinate in fondo al Capitolo</strong> XI di questo corposo Decreto che si compone di oltre 400 pagine <strong>di non facile lettura</strong>. Di seguito ho <strong>riassunto</strong> ed evidenziato ciò che ciascun operatore <strong><span style="text-decoration: underline;">deve</span></strong> prescrivere o controllare o certificare o eseguire in conformità ai paragrafi (§) delle NTC sotto evidenziati.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.edilnotizie.it/images/il_cemento_armato_nuove_norme_tecniche.jpg" alt="" width="445" height="290" /></p>
<p>In realtà, il controllo delle responsabilità di ciascun operatore è ben congegnato perchè la eventuale inadempienza è automaticamente individuata dall’assenza di una specifica documentazione (di cui invece dovrebbe rimanere traccia) oppure è evidenziata attraverso un controllo incrociato di un altro operatore.</p>
<h2><span class="Stile31">Progettista</span>:</h2>
<p class="Stile30">il Progettista, secondo le NTC, <strong><span style="text-decoration: underline;">deve</span></strong> indicare nel progetto le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare in relazione alle esigenze strutturali, esecutive ed ambientali dell’opera come indicato nei paragrafi (§) delle NTC:</p>
<p>- Classe di resistenza → R<sub>ck</sub> → § 11.2.1<br />
- Classe di consistenza è lavorabilità (slump) → § 11.2.1<br />
- Diametro massimo dell’aggregato è in conformità con il copriferro → § 11.2.1<br />
- Classe di esposizione → durabilità § 11.2.11</p>
<p class="Stile30">
<h2><span class="stile31"><span>Direttore dei lavori</span></span><span><span>:</span></span></h2>
<p class="Stile30">le responsabilità del DL secondo le NTC possono essere così riassunte:</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>deve</strong></span><strong> </strong>accertare preliminarmente, come indicato al §11.2.8 delle NTC, che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, <em>Factory Process Control</em>) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero; in mancanza di questa documentazione il DL deve rigettare la fornitura del calcestruzzo.</p>
<p>- <strong><span style="text-decoration: underline;">deve</span></strong> eseguire il controllo di accettazione del calcestruzzo in corso d’opera; a questo proposito al § 11.2.5.3 delle NTC, si precisa che “<em>Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale</em>”;</p>
<p>- <strong><span style="text-decoration: underline;">deve</span></strong> verificare, con prove distruttive e non distruttive, che il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera sia almeno eguale all’85 % del valor medio della resistenza di progetto come richiesto dal §11.2.6 delle NTC.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7809148061286555";
google_ad_slot = "6077453036";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p class="Stile30">
<h2><span class="stile31"><span>Laboratorio Autorizzato</span></span><span><span>:</span></span></h2>
<p class="Stile30">il Laboratorio <span style="text-decoration: underline;"><strong>deve</strong></span><strong> </strong>accertare che i provini prelevati in presenza del DL giungano in laboratorio accompagnati dalla redazione di un apposito verbale di prelievo, dove siano indicati le sigle indelebili apposte dal DL e le etichette che identificano i singoli provini; la certificazione del Laboratorio, attestante i risultati di resistenza dei provini per il controllo di accettazione, deve riportare il riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.</p>
<p class="Stile30">
<h2><span class="stile32"><span>I</span></span><span class="stile31"><span>mpresa</span></span><span><span>:</span></span></h2>
<p class="Stile30">l’Impresa <span style="text-decoration: underline;"><strong>deve</strong></span><strong> </strong>curare la messa in opera e la stagionatura del calcestruzzo affinché la resistenza media del calcestruzzo misurata sulle carote estratte dalla struttura o determinata con prove non distruttive (sclerometria, velocità delle onde ultrasoniche,ecc.) non risulti inferiore all’85% della resistenza media di progetto.</p>
<h2><span class="stile29"><span>Produttore Del Calcestruzzo</span></span><span class="stile30"><span>:</span></span></h2>
<p><span class="Stile30">il Produttore di calcestruzzo <span style="text-decoration: underline;"><strong>deve</strong></span><strong> </strong>garantire una fornitura di calcestruzzo la cui R<sub>ck</sub>, determinata sui provini prelevati in corso d’opera in presenza del DL, sia almeno eguale a quella prescritta nel progetto; inoltre, secondo il § 11.2.8, <strong><span style="text-decoration: underline;">deve</span></strong> essere garantita una produzione di calcestruzzo industrializzato sottoposto a controlli durante il processo produttivo i cui risultati siano certificati da un ente ispettivo indipendente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. </span></p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.enco-journal.com/journal/ej45/autori/collepardi.gif" alt="" width="74" height="95" />Autore Mario Collepardi: <a href="http://www.enco-journal.com/journal/ej45/giornale.htm">Responsabilità Secondo le Nuove NTC nelle Opere in c.a. e c.a.p. chi le conosce?</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/06/il-cemento-armato-nuove-norme-tecniche-responsabilita-progettista-direttore-lavori-impresa-e-produttori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Normativa Sismica: Zona 4, Ancora le Tensioni Ammissibili nel DM 14 Gennaio 2008 In Vigore dal 1 Luglio 2009</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calogero Chiarenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[norme tecniche costruzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[di Ing. Calogero Chiarenza. Le nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D. Min. Infrastrutture del 14 Gennaio 2008, qui di seguito per brevità chiamate NCT, entreranno in vigore in modo generalizzato a partire dal 1° Luglio 2009.<span> </span>
<p class="MsoNormal"><span><span><img class="alignnone" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px; border: 1px solid black;" src="http://protezionecivile.regione.marche.it/bo/allegati/Immagini/sismologia/difesa/clas03.gif" alt="" width="125" height="145" />Merita una certa attenzione e un debito approfondimento il paragrafo 2.7 delle predette NCT, ove si</span></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Ing. Calogero Chiarenza. </em><strong>Le nuove norme tecniche</strong> per le costruzioni approvate con D. Min. Infrastrutture del <strong>14 Gennaio 2008</strong>, qui di seguito per brevità chiamate NCT, <strong>entreranno</strong><a href="http://www.edilnotizie.it/2009/05/l%e2%80%991-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-2008/"><strong> </strong>in vigore in modo generalizzato a partire dal 1° Luglio 2009</a>.</p>
<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/05/zona4mappasismica.gif" alt="" width="230" height="255" />Merita </strong>una certa <strong>attenzione </strong>e un debito <strong>approfondimento </strong>il<strong> paragrafo 2.7</strong> delle predette NCT, ove si dà facoltà, in presenza di determinate costruzioni da realizzare nelle <strong>Zone 4 o a bassissima sismicità</strong>, di <strong>optare </strong>per il <strong>metodo </strong>di <strong>verifica delle tensioni ammissibili</strong>.</p>
<p class="MsoNormal"><span><span>Va ricordato che le cosiddette<strong> Zone 4 costituiscono una significativa porzione del territorio nazionale</strong> (colore verde chiaro nell&#8217;immagine) e pertanto l’argomento certamente interessa un considerevole numero di operatori nel settore.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Non ci soffermeremo sui contenuti strettamente tecnici e di dettaglio in ordine all’applicazione di calcolo, ma ci limiteremo ad <strong>esaminare più da vicino</strong> i casi entro cui <strong>è consentito</strong> applicare il metodo di <strong>verifica delle tensioni ammissibili</strong> e le relative problematiche.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Per una comodità di lettura <strong>riportiamo testualmente quella parte di norme o di circolari a riguardo:</strong></span></p>
<p>- il <strong><span>punto 2.7 delle “</span></strong><strong><span><a href="http://www.edilnotizie.it/2009/05/principali-novita-nelle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-dm-14-gennaio-2008/">Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni</a>» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008:</span></strong><br />
<strong>“2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>Relativamente ai metodi di calcolo, è d&#8217;obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6.<br />
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati<strong>”;</strong></span></p>
<p><strong>- e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <a href="http://www.edilnotizie.it/2009/03/circolare-n-617-del-2-febbraio-2009-istruzioni-per-l%E2%80%99applicazione-nuove-norme-tecniche-costruzioni-di-cui-al-decreto-ministeriale-14-gennaio-2008/">CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617</a> Istruzioni per l&#8217;applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008:</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>“C2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>In generale le NTC impongono di adottare, per le verifiche, il metodo agli stati limite di cui al § 2.6; a tale imposizione sono ammesse alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, la tradizionale verifica alle tensioni ammissibili.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1 (VN _10 anni) e tipo 2 (50 anni __VN &lt;100 anni) e Classe d’uso I e II, purché localizzate in siti ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da applicare utilizzando i riferimenti normativi riportati nelle NTC.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre fare riferimento alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380<strong>”</strong></span></p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;">Pratica Applicazione</span></span></h2>
<p class="MsoNormal"><span>Dalla lettura sia del contenuto </span><span>§ <span>2.7 delle NTC sopra riportate, sia della relativa circolare esplicativa, più in general</span>e<strong> </strong>si ammette <strong>la </strong><strong>possibilità di operare con il metodo delle tensioni ammissibili quando</strong><span> </span><strong>si verificano</strong><span> </span><strong>contemporaneamente </strong><span>le seguenti condizioni:</span></span></p>
<p><span><span><strong>1)</strong><span> </span></span></span><span>Opera di Tipo 1 oppure 2</span><br />
<span><span><strong>2)</strong><span> </span></span></span><span>Classe d’Uso I oppure II</span><br />
<strong>3) </strong><span>Ricade in Zona sismica S4</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span><span style="text-decoration: underline;">Il </span></span><span style="text-decoration: underline;"><span>§ 2.7<span> </span>stabilisce, inoltre, che per le verifiche con<span> il metodo delle tensioni ammissibili occorrerà fare riferimento al D.M. LL. PP. 14.02.92 per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87 per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Ai fini pertanto dell’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili va dichiarato nei documenti del progetto la Vita Nominale in anni delle opere e la Classe d’uso.</span></p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><span><strong>Tipi di costruzione</strong></span></span></h3>
<p class="MsoNormal"><span>Relativamente al tipo di costruzione di cui al suddetto punto 1) si riporta quanto previsto dalle NCT:</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>Tabella 2.4.I – </span></strong><em><span>Vita nominale </span></em><span>VN <em>per diversi tipi di opere<span style="font-style: normal;"> </span></em></span></p>
<address><span style="font-style: normal;"></p>
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="487">
<p class="MsoNormal"><span><em><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">TIPI   DI COSTRUZIONE</span></em></span></p>
</td>
<td width="94" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">Vita   Nominale</span></address>
<address><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">VN </span></span><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">(in anni)</span></span></address>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="31" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">1</span></address>
</td>
<td width="456" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">Opere   provvisorie – Opere provvisionali &#8211; Strutture in fase costruttiva (*)</span></address>
</td>
<td width="94" valign="top">
<address><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">&lt;=</span></span><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">10</span></span></address>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="31" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">2</span></address>
</td>
<td width="456" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">Opere   ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di   importanza normale</span></address>
</td>
<td width="94" valign="top">
<address><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">≥</span></span><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;"></span></span><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">50</span></span></address>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="31" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">3</span></address>
</td>
<td width="456" valign="top">
<address><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">Grandi   opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di   importanza strategica</span></address>
</td>
<td width="94" valign="top">
<address><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">≥ </span></span><span><span style="font-family: Georgia; font-style: normal;">100</span></span></address>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(*) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7809148061286555";
google_ad_slot = "6077453036";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<h3>Classi d’uso</h3>
<p><span>Relativamente alla classe d’uso di cui al suddetto punto 2) si riporta il </span><span>§ <span>2.4.2 delle NCT:</span></span></p>
<p>2.4.2 Classi d’uso</p>
<p>In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:</p>
<p><strong>Classe I</strong><span>: </span><span>Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.</span></p>
<p><strong>Classe </strong><strong>II</strong><span>: </span><span>Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.</span></p>
<p><strong>Classe III</strong><span>: </span><span>Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.</span></p>
<p><strong>Classe IV</strong><span>: </span><span>Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.</span></p>
<h2>Metodo delle Tensioni Ammissibili</h2>
<p>Esaminiamo più da vicino l’aspetto normativo di questo metodo da applicare in regime di vigenza delle NCT.</p>
<h3><strong>D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in Calcestruzzo e in Acciaio</strong></h3>
<p><span>Il metodo delle tensioni ammissibili da poter applicare ai sensi del </span><span>§ <span>2.7 delle NCT è quello trattato nel D.M. 14.02.92 predetto (Norme di calcolo) in particolare nel </span>§ <span>3 della Parte Prima (strutture in conglomerato cementizio armato e precompresso), nel </span>§ <span>3 della Parte Seconda (strutture in acciaio) e nel </span>§ <span>3 della Parte Quinta (travi composte Acciaio-Calcestruzzo).</span></span></p>
<p>Questo metodo è quello che sino ad oggi si è usato normalmente, infatti le più recenti norme del D.M. 9/1/1996 “Norme per il calcolo,esecuzione, collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (vedi Art.1)<span> </span>facevano riferimento, per quanto concerne le norme di calcolo e le verifiche, al metodo delle tensioni ammissibili definite dal citato D.M 14.02.92.</p>
<p><span>Sempre nel caso di applicazione del metodo delle tensioni ammissibili, ovviamente laddove consentito, va integralmente applicato il D.M. 14.02.92, ad eccezione dei “</span><span>materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico”. </span><span>Si dovranno applicare ad esempio <span>le regole pratiche di progettazione, le verifiche di stabilità (</span>§ <span>4 parte Seconda) sempre del D.M. <span> </span>14.02.92.</span></span></p>
<p><span>Infatti al comma 3 del </span><span>§ <span>2.7 delle NCT è scritto testualmente che: “</span>Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche”.</span></p>
<p><span> </span>Questo significa che per quanto riguarda i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico si fa riferimento al NCT (vedi meglio più avanti). In particolare dovrà essere sempre osservata la combinazione rara (espressione 2.5.2)  di cui al paragrafo 2.5.3 delle NTC. Per tutto il resto si farà riferimento alla norme di cui al <span>D.M. 14.02.92.</span></p>
<p><span>Inoltre occorrerà osservare obbligatoriamente le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi</span><span> allegati<span>.</span></span></p>
<p>Va precisato che non si farà più riferimento al D.M. 9.1.1996, poiché non contemplato dalle NCT.</p>
<h3>D.M. LL. PP. 20.11.1987, per le strutture in Muratura</h3>
<p><span><span> </span>Il metodo delle tensioni ammissibili per le strutture in muratura da poter applicare ai sensi del </span><span>§ <span>2.7 delle NCT è quello trattato nel D.M. 20.11.1987 predetto (Norme di calcolo) in particolare nel </span>§ <span>2.4.1 e </span>§ <span>3.2.<span> </span>Mentre per i materiali e i prodotti della muratura va fatto riferimento al </span>§ 11.10 delle NCT e per le azioni ai §§ 3.1 &#8211; 3.3 -3.4 e 3.5 (vedi più avanti).</span></p>
<p><span><span> </span>Inoltre occorrerà osservare obbligatoriamente le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi</span><span> allegati<span>.</span></span></p>
<p><span><span> </span>Per inciso, secondo quanto stabilito dalle NCT al </span><span>§ 4.5.6.4,<span> per edifici semplici in muratura sono previste verifiche alle tensioni ammissibili, ma quest’ultime seguono un metodo contemplato nelle stesse NCT, quindi non hanno alcun riferimento con il<span> </span>D.M. 20.11.1987 citato.</span></span></p>
<h3><span><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">D.M. LL. PP. 11.03.1988 <span style="font-weight: normal; -webkit-text-decorations-in-effect: none; font-size: 13px;"><span>(Gazzetta ufficiale 01/06/1988 n. 127) </span><span>- </span><span>Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l&#8217;esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.</span></span></span></span></span></h3>
<p><span>Nel caso pertanto della possibilità di optare per le tensioni ammissibili al punto 2.7 delle NCT si farà riferimento per le opere e i sistemi geotecnici al D.M. LL. PP. 11.03.1988 e non più alle prescrizioni di cui al </span><span>§ 6 delle NCT.</span></p>
<h3>D.M. LL. PP. 16.01.1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche</h3>
<p>I calcoli di verifica con il metodo di tensioni ammissibili delle strutture, dovendosi queste realizzare nella Zona sismica 4, devono fare riferimento, per come prescritto dall’ultimo comma del punto 2.7 delle NCT, alle modalità costruttive e di calcolo al<span> </span><span>D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi</span> allegati<span>, con l’avvertenza di porre il grado di sismicità S uguale a 5 e conseguentemente il coefficiente di intensità sismica <span> </span>C= (S-2)/100= 0.03.</span></p>
<h2>Considerazioni e Problematiche</h2>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">Materiali e prodotti,</span></span><span><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;"> </span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">le azioni e collaudo statico</span></span></span></p>
<p>La possibilità di operare con il tradizionale metodo delle tensioni ammissibili, in base al § 2.7 delle NCT, impone anche fare riferimento ai materiali e prodotti, <span> </span>azioni e alle procedure del collaudo statico proprio alle citate NCT.</p>
<p>Prima di eseguire il calcolo di verifica col Metodo delle tensioni ammissibili si procederà:</p>
<p><strong>a) </strong>alla scelta dei materiali e prodotti per uso strutturale secondo quanto previsto dal<span> </span>§ 11 delle NCT</p>
<p><strong>b)</strong> alla valutazione delle azioni secondo le prescrizioni di cui al § 3 delle NCT <span> </span>compatibilmente con la procedura utilizzata nel metodo delle tensioni ammissibili<span> </span>precisando, ma non in modo esaustivo, che:</p>
<p><strong>b1)</strong> la valutazione dell’<span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">azione sismica </span></span></span>di cui § 3.2 è coerente con le nuove procedure<span> </span>di calcolo agli stati limite previste nelle NCT e non con quelle del <span>D.M. LL. PP. <span><span>16.01.1996,</span><span> cui il § 2.7 delle NCT rinvia integralmente per l’applicazione del<span> </span>tradizionale metodo delle tensioni ammissibili;</span></span></span></p>
<p><strong>b2) </strong>le <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"><span style="text-decoration: none;">azioni eccezionali</span></span></span> previste nel § 3.6: incendio, esplosioni e urti, vanno tenute<span> </span>in conto nelle combinazioni di carico di cui al § 2.5.3 utilizzate ai “fini delle<span style="font-style: normal;"><span><span> </span>verifiche degli stati limite</span><span>”. Quindi non è chiaro come queste possano essere<span> </span>considerate utilizzando il tradizionale metodo delle tensioni ammissibili.</span></span></p>
<p><strong>c) </strong>Per il collaudo statico nel caso sempre di opere calcolate con il metodo delle tensioni<span> </span>ammissibili di cui al<span> </span>§ 2.7 delle NCT, si farà riferimento al § 9 delle medesime NCT.</p>
<h2>Strutture in legno</h2>
<p>Non è chiaro come comportarsi nel caso di strutture in legno e cioè in presenza opere di tipo 1 e 2, Classi I e II<span> </span>da realizzare in Zona 4.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.grossolegno.it/ita/immagini/index_03.jpg" alt="" width="610" height="123" /></p>
<p>Ilparagrafo 2.7 delle NCT non menziona queste strutture.<span> </span>Ma da un esame letterale del 2° comma del citato § 2.7 delle NCT , ad avviso dello scrivente, sull’uso del metodo delle tensioni ammissibili, nel primo periodo del citato 2° comma non viene fatta alcuna distinzione dei materiali strutturali usati. Nel secondo periodo, sempre del predetto 2° comma, invece si precisa che per i calcestruzzi, acciaio, muratura si fa riferimento a precise norme. In altre parole per le strutture in legno non viene esclusa la possibilità di adoperare il metodo delle tensioni ammissibili, soltanto si lascia alla libera scelta del progettista l’utilizzo delle norme da seguire, comunque nel rispetto dei riferimenti tecnici indicati nel<span> </span>§ 12 delle NCT.</p>
<p><span> </span>Nel § 12 testè citato più in generale, qualora “non diversamente specificato nella presente norma” oppure “in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto” si può far riferimento a documenti o codici internazionali, così come indicati dallo stesso §12.</p>
<p>Non ha alcuna logica, né è pensabile escludere dall’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili prevista dal § 2.7 delle NCT le strutture in legno, come se le stesse avessero un grado di pericolosità sismica superiore a quella del calcestruzzo, dell’acciaio e delle murature.</p>
<p>Tanto è vero che nella stessa Circolare relativa alle NCT al § C7 è scritto testualmente: “Nell’ottica di sintesi e semplificazione detta, è sembrato opportuno, in situazioni di pericolosità sismica molto bassa (zona 4) ammettere metodi di progetto-verifica semplificati.” Quindi questo vale anche per le strutture in legno.</p>
<p><span><span> </span></span><span>Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in merito, peraltro non affrontato nella Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 sopra citata, in particolare se è possibile applicare la normativa tedesca DIN 1052, usata in Italia principalmente nelle versioni 1988-1996 alle T.A.</span></p>
<h2><strong>Forum</strong></h2>
<p><span><span style="color: #000000; text-decoration: none;">Approfondisci e domanda sul <a href="http://www.edilnotizie.it/forum">Forum di EdilNotizie</a></span></span></p>
<p><span><span style="color: #000000; text-decoration: none;"><span style="color: #000000; text-decoration: none;">L&#8217;autore dell&#8217;articolo <a href="mailto: calogerochiarenza@edilnotizie.it">Ing. Calogero Chiarenza</a> </span><br />
<span><span style="color: #000000; text-decoration: none;"><a href="http://www.edilnotizie.it/index.php?s=chiarenza">Leggi Tutti i suoi Articoli</a></span></span></span></span></p>
<p></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’1 Luglio.&#8217;09 Entra in Vigore il  D.M. 14 Gennaio 2008</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/l%e2%80%991-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-2008/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/05/l%e2%80%991-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[norme tecniche costruzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Nella seduta di ieri, 21.Mag.'09, con 135 voti a favore, 90 astenuti e nessun voto contrario, l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 1534 di conversione in legge del decreto-legge n. 39, recante 

<img class="alignleft" src="http://www.castaliaweb.com/ita/P/Ce/ceplus_images/ceplus_sisma_statico_eq2.gif" alt="" width="280" height="" />

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile".
Il decreto, contiene, tra l’altro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella seduta di ieri, 21.Mag.&#8217;09, con 135 voti a favore, 90 astenuti e nessun voto contrario, l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 1534 di conversione in legge del decreto-legge n. 39, recante &#8221;Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1238" title="l’1-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-2008" src="http://www.edilnotizie.it/images/l’1-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-20081.jpg" alt="" width="594" height="446" /></p>
<p>Il decreto, contiene, tra l’altro l’<strong>anticipazione al 30 giugno 2009 della scadenza del periodo transitorio</strong> originariamente previsto al 30 giugno 2010 delle <strong>norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008</strong>.</p>
<p>D’altra parte le Norme tecniche contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 possono essere, ormai, completamente operative perché nello scorso mese di febbraio è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la <strong><a href="http://www.edilnotizie.it/2009/03/circolare-n-617-del-2-febbraio-2009-istruzioni-per-l%e2%80%99applicazione-nuove-norme-tecniche-costruzioni-di-cui-al-decreto-ministeriale-14-gennaio-2008/">Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 2 febbraio 2009</a></strong> recante le istruzioni per l&#8217;applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni e, quindi, la precedente proroga fissata sino al 30 giugno 2010 non avrebbe più avuto alcun senso.</p>
<p>Con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche cambia la filosofia di tutte le verifiche ed il testo normativo fornisce una serie di indicazioni inerenti le procedure di calcolo e di verifica delle strutture, nonché regole di progettazione ed esecuzione delle opere, in linea con i seguenti indirizzi:</p>
<ul>
<li>mantenimento del criterio prestazionale, per quanto consentito dall’esigenza di operatività della norma stessa;</li>
<li>coerenza con gli indirizzi normativi a livello comunitario, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza del Paese e, in particolare, coerenza di formato con gli Eurocodici, norme europee EN ormai ampiamente diffuse;</li>
<li>approfondimento degli aspetti normativi connessi alla presenza delle azioni sismiche;</li>
<li>approfondimento delle prescrizioni ed indicazioni relative ai rapporti delle opere con il terreno e, in generale, agli aspetti geotecnica.</li>
</ul>
<p>Le norme sono suddivise in dodici capitoli ed, in particolare:</p>
<ul>
<li>il <strong>Capitolo 2</strong> individua i principi fondamentali per la valutazione della sicurezza, definendo altresì gli <strong>Stati Limite Ultimi</strong> (SLU) e gli <strong>Stati Limite di Esercizio</strong>(SLE) per i quali devono essere effettuate le opportune verifiche sulle opere; introduce, inoltre, i concetti di Vita nominale di progetto, Classi d’uso e Vita di riferimento delle opere; classifica, infine, le possibili azioni agenti sulle costruzioni ed indica le diverse combinazioni delle stesse e le verifiche da eseguire;</li>
<li>il <strong>Capitolo 3</strong> codifica i modelli per la descrizione delle azioni agenti sulle strutture (pesi e carichi permanenti, sovraccarichi variabili, azione sismica, azioni del vento, azioni della neve, azioni della temperatura, azioni eccezionali);</li>
<li>il <strong>Capitolo 4</strong> tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in funzione del materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura, altri materiali);</li>
<li>il <strong>Capitolo 5</strong> disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione dei ponti stradali e ferroviari;</li>
<li>il <strong>Capitolo 6</strong> tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo, in particolare, il progetto e la realizzazione:
<ul>
<li>delle opere di fondazione;</li>
<li>delle opere di sostegno;</li>
<li>delle opere in sotterraneo;</li>
<li>delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali;</li>
<li>dei fronti di scavo;</li>
<li>del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;</li>
<li>del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree.</li>
</ul>
</li>
<li>il <strong>Capitolo 7</strong> tratta la progettazione in presenza di azioni sismiche ed introduce un importante paragrafo riguardante esplicitamente i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, per la evidente riconosciuta importanza che assume nella progettazione la corretta modellazione delle strutture, anche in relazione all’ormai inevitabile impiego dei programmi automatici di calcolo;</li>
<li>il <strong>Capitolo 8</strong> affronta il delicato problema della costruzioni esistenti; dopo i criteri generali sulle diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono di definirne lo stato di conservazione, introduce la distinzione fondamentale dei tre diversi tipi di intervento che possono essere effettuati su una costruzione esistente:
<ul>
<li>interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC;</li>
<li>interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC;</li>
<li>riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.</li>
</ul>
</li>
<li>il <strong>Capitolo 9</strong> riporta le prescrizioni generali relative al collaudo statico delle opere e le responsabilità del collaudatore. Indicazioni sono fornite sulle prove di carico, con particolare attenzione alle prove di carico su strutture prefabbricate e ponti;</li>
<li>il <strong>Capitolo 10</strong> tratta le regole generali per la redazione dei progetti strutturali e delle relazioni di calcolo, ovvero della completezza della documentazione che caratterizza un buon progetto esecutivo. Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l’ausilio di codici di calcolo automatico, un apposito paragrafo indica al progettista i controlli da effettuare sull’affidabilità dei codici utilizzati e l’attendibilità dei risultati ottenuti;</li>
<li>il <strong>Capitolo 11</strong> completa i contenuti tecnici delle norme fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, rese coerenti con le procedure consolidate del Servizio Tecnico Centrale e del Consiglio Superiore e le disposizioni comunitarie in materia;</li>
<li>il <strong>Capitolo 12</strong>, infine, segnala a titolo indicativo, alcuni dei più diffusi documenti tecnici che possono essere utilizzati in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle norme in esame e per quanto con esse non in contrasto.</li>
</ul>
<h6><span style="color: #000000;">fonte </span><a href="http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJORGcyTXc9PSI7"><span style="color: #000000;">lavoripubblici.it</span></a><span style="color: #000000;"> di Paolo Oreto</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/05/l%e2%80%991-luglio09-entra-in-vigore-il-dm-14-gennaio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Lavori Pubblici: Manuale per Giovani Progettisti Con Esempio di Calcolo Parcella</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/04/i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti-con-esempio-calcolo-parcella/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/04/i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti-con-esempio-calcolo-parcella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.concorezzo.org/images/buche_via_cavezzali_13gen2k8.jpg" alt="" width="145" height="100" />I Lavori Pubblici: Manuale per Giovani Progettisti Con Esempio Calcolo Parcella. Di Seguito le slide di un convegno su "I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione". Nell'articolo troverete un link per scaricare la presentazione in Pdf. Abbiamo riportato la trascrizione delle slideanche se non formattata:


<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Guarda le slide in Full Screen cliccando sul pulsante qui su           ▲ </span></p>

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Lavori Pubblici: Manuale per Giovani Progettisti Con Esempio Calcolo Parcella. Di Seguito le slide di un convegno su &#8220;I Lavori Pubblici dall&#8217;Incarico alla Realizzazione&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1246" title="i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti-con-esempio-calcolo-parcella" src="http://www.edilnotizie.it/images/i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti-con-esempio-calcolo-parcella1.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p><strong>Nell&#8217;articolo troverete un link per scaricare la presentazione in Pdf</strong>. Abbiamo riportato la trascrizione delle slide anche se non formattata:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ingspano-bernardino-r-1228311244951552-9&amp;stripped_title=ingspano-b-atti-seminario-per-abilitandi-esercizio-professione-e-per-giovani-ingegneri-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ingspano-bernardino-r-1228311244951552-9&amp;stripped_title=ingspano-b-atti-seminario-per-abilitandi-esercizio-professione-e-per-giovani-ingegneri-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="500" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ingspano-bernardino-r-1228311244951552-9&amp;stripped_title=ingspano-b-atti-seminario-per-abilitandi-esercizio-professione-e-per-giovani-ingegneri-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ingspano-bernardino-r-1228311244951552-9&amp;stripped_title=ingspano-b-atti-seminario-per-abilitandi-esercizio-professione-e-per-giovani-ingegneri-presentation"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Guarda le slide in Full Screen cliccando sul pulsante qui su           ▲ </span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-353" title="Scarica Pdf" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/lis_pdf.gif" alt="" width="87" height="91" />Scarica Presentazione PowerPoint in Pdf</a></span></p>
<p>.</p>
<p>ITER PROCEDURALE</p>
<p>COMMITTENTE CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO VIDIMAZIONE DELLA PARCELLA DA PARTE DELL’ORDINE LIQUIDAZIONE<br />
COMMITTENTE PRIVATO PUBBLICO Utilizza denaro proprio per la Utilizza denaro pubblico per la realizzazione dell’opera: singolo, realizzazione dell’opera: Comuni, Province, imprese, associazioni private etc. Regioni, Stato, Consorzi pubblici, etc……<br />
TIPOLOGIA DELL’ INCARICO Realizzazione di una Realizzazione Scuola dell’impianto di climatizzazione della sede Comunale Informatizzazione del servizio tributi<br />
CONFERIMENTO INCARICO MODALITA’ INCARICO VERBALE INCARICO SCRITTO (Committente privato) Committente privato Committente pubblico INCARICO SCRITTO Committente privato Committente pubblico Lettera di incarico Delibera di incarico Disciplinare di incarico In esso vengono riportati •Tipologia di incarico •Condizioni dell’incarico conferito (prestazione richiesta, tempi per l’espletamento, penali per eventuali ritardi, criterio di determinazione del compenso)<br />
ART. 1° &#8211; INDIVIDUAZIONE DELLA PRESTAZIONE<br />
La parte committente affida al professionista l’incarico di ( descrivere l’incarico )<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7809148061286555";
google_ad_slot = "6077453036";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………&#8230; Esso comprende: a) Compilazione del progetto sommario; b) Compilazione del preventivo sommario; c) Compilazione del progetto esecutivo; d) Compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione; e) Esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi; f) Assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale compilazione dei capitolati; g) Direzione dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita; h) Accertamento dell’esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento dei lavori ed al loro compimento; xiv) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e le liquidazioni dei conti parziali e finali; l) Rilievo del sito e delle opere da eseguire; m) Calcolo e progettazione esecutiva delle strutture portanti; n) Dimensionamento e progettazione esecutiva degli impianti; o) Assistenza giornaliera ai lavori di costruzione;<br />
Le prestazioni richieste saranno consegnate al committente, entro………………………… Il professionista è tenuto all’osservanza di tutte le Leggi e le normative applicabili all’oggetto dell’incarico ed assume obbligazione a dare assistenza al committente per il conseguimento di tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla osta amministrativi, necessari e prescritti per la realizzazione dell’opera commessagli. ART. 2° &#8211; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO L’onorario per la prestazione commissionata è determinato in €. …………………., importo non inferiore al minimo previsto dalla tariffa professionale. Ai fini della determinazione del compenso, il costo dell’opera è quello risultante dalla contabilità dei lavori; per la progettazione si fa riferimento al capitolato e al computo metrico. Per gli incarichi privi di stima o di contabilità, il costo dell’opera è determinato a mc. di costruzione v.p.p., secondo delibera di Consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia di Catania del 20/07/1993. Le spese per l’esecuzione dell’incarico verranno determinate con i criteri previsti dagli artt. 4 e 6, oppure dall’art. 13 della tariffa nazionale, approvata con la Legge 02/03/1949 n° 143.<br />
Il compenso dovuto al professionista per l’opera prestata sarà liquidato dall’Ordine professionale in base alle classi ………… e categorie………….. previste dalla vigente tariffa professionale, approvata ai sensi della Legge 02/03/1949 n° 143 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso in via presuntiva l’onorario viene stabilito in €. ………………………………………… ……….. Il professionista, ultimata la sua prestazione professionale, compilerà la parcella, la sottoporrà all’esame ed al visto del Consiglio dell’Ordine di appartenenza e la invierà in copia al committente per il pagamento. Le spese per la liquidazione della parcella saranno a carico del committente. ART. 3° &#8211; TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO Poiché il professionista, ai sensi dell’art. 2234 del Codice Civile, ha il diritto di chiedere anticipi per far fronte alle spese occorrenti per l’esecuzione dell’opera, all’atto del conferimento dell’incarico e della sottoscrizione del presente contratto, il committente si obbliga a corrispondere a titolo di anticipo la somma di €………………………………………………… Il restante importo verrà corrisposto con le seguenti modalità:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
ART. 4° &#8211; ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ Il professionista, per l’incarico di cui al presente contratto, assume tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale. ART. 5° &#8211; PROROGA DI TERMINI IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA PER EVENTI NON PREVISTI I termini concordati e riportati nell’art. 1 sono congruamente prorogati in caso di forza maggiore o di altri motivi ritenuti validi dal committente, o di entrata in vigore di norme giuridiche vincolanti, di qualsiasi natura, in epoca successiva alla firma del presente contratto. Se il ritardo nell’eseguire la progettazione o nell’ultimare la direzione lavori supera di trenta giorni il termine fissato all’art.1, il professionista è soggetto alla penale a favore del committente nella misura di €. …………………….. al giorno. Se il ritardo dovesse superare i …………………………. giorni, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza che il professionista inadempiente possa pretendere compensi e indennizzi di sorta, sia per onorari, che per rimborso spese per il lavoro fino a quel momento espletato.<br />
ART. 6° &#8211; RICHIAMO DI ALTRE NORME Per quanto non espressamente convenuto nel presento contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Capo II del libro quinto del Codice Civile e nella tariffa professionale. Letto, confermato e sottoscritto. IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA<br />
REDAZIONE DEL PROGETTO<br />
NORMATIVA DI RIFERIMENTO • LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici – recepita con modifiche dalla Regione Sicilia con L.R. 02/08/2002 n° 7 entrata in vigore il 09/09/2002) • D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 109 costituito da 232 articoli)</p>
<p>LIVELLI DI PROGETTO • PRELIMINARE • DEFINITIVO • ESECUTIVO</p>
<p><strong> PROGETTO PRELIMINARE </strong>•</p>
<p>Art. 18 del D.P.R. 554) Progetto preliminare • Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione………. • Documenti componenti il progetto preliminare: • a) relazione illustrativa; • b) relazione tecnica; • c) studio di prefattibilità ambientale; • d) Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; • e) planimetria generale e schemi grafici; • f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; • g) calcolo sommario della spesa.<br />
PROGETTO DEFINITIVO • Art. 25 del D.P.R. 554) : Progetto definitivo • Art. 25 Documenti componenti il progetto definitivo • 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente. • 2. Esso comprende: • a) relazione descrittiva; • b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica; • c) relazioni tecniche specialistiche; • d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; • e) elaborati grafici; • f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; • g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; • h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; • i) piano particellare di esproprio; • l) computo metrico estimativo; • m) quadro economico.<br />
PROGETTO ESECUTIVO • art. 35 del D.P.R. 554) Progetto esecutivo • Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: • a) relazione generale; • b) relazioni specialistiche; • c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e ripristino e miglioramento ambientale; • d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; • e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; • f) piani di sicurezza e di coordinamento; • g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; • h) cronoprogramma; • i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; • l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; • m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.<br />
• ESEMPIO: • COMPUTO METRICO • QUADRO ECONOMICO • ELENCO PREZZI • ANALISI PREZZI • CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO<br />
ITER APPROVATIVO • Acquisizione dei visti da parte degli Enti di competenza (Genio Civile, Sovrintendenza, VV.FF. etc.) • Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento: figura interna o esterna all’Ente i cui compiti sono definiti dall’art. 8 del Regolamento 554) • Verbale di validazione (redatto dal R.U.P. in contradditorio con il Progettista) • Gara d’appalto<br />
FINE PRIMA FASE • PROGETTAZIONE<br />
ESECUZIONE DELL’OPERA • Figure interessate: • Impresa aggiudicatrice dell’appalto • R.U.P. • Direttore dei Lavori • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione • Altre figure professionali presenti in casi particolari (a discrezione dell’Amministrazione): • Direttore operativo (compiti previsti dall’art.125 del Regolamento 554 – • Ispettore di cantiere (compiti previsti dall’art.126 del Regolamento 554)<br />
IMPRESA • Documenti che ne disciplinano l’operato: • CONTRATTO • CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO • REGOLAMENTO 554<br />
R.U.P. • COMPITI: REGOLAMENTO 554 art. 8<br />
DIRETTORE DEI LAVORI • Regolamento 554 art.124 • Capitolato generale d’appalto (D.M. 19/04/2000 n° 145)<br />
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE • D.P.R. 494 e successive modifiche ed integrazioni<br />
CONDUZIONE DEI LAVORI • Atti amministrativi • Ordini di servizio (art. 128 del Regolamento 554) • Verbali di Sospensione e Ripresa (art. 133 del Regolamento) • Richiesta di proroga • Variazione dei lavori (Varianti in corso d’opera) • Atti contabili • Stati di avanzamento (s.a.l.) • Certificati di pagamento<br />
VARIANTI IN CORSO D’OPERA • Riferimenti normativi  art. 25 delle Legge quadro n° 109 Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto (Legge 145)<br />
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI  CERTIFICATO DI PAGAMENTO COSA SONO ???<br />
ULTIMAZIONE DEI LAVORI • Verbale di ultimazione dei lavori<br />
ATTI FINALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI • Avvenuta l’ultimazione dei lavori, il D.L. deve provvedere a consegnare all’Ente tutti gli atti contabili ed amministrativi che saranno messi a disposizione del Collaudatore Tecnico Amministrativo al fine del rilascio del suo Certificato.<br />
COLLAUDO DEI LAVORI • Collaudo statico (in presenza di opere strutturali che sono stato oggetto, in fase di progettazione esecutiva, di visto da parte del Genio Civile) Esso viene redatto da Professionista, con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo Professionale, incaricato dall’Amministrazione e risulta documento obbligatorio al fine del rilascio da parte dell’Ufficio del Genio civile del Certificato di conformità (art…..della Legge 64/74) • Collaudo Tecnico Amministrativo Esso viene redatto da Professionista, con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo professionale, incaricato dall’Amministrazione. Il Collaudatore accerta la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei lavori.<br />
FINE SECONDA FASE • ESECUZIONE DELL’OPERA<br />
COMPENSO PROFESSIONALE • Determinazione dell’onorario • Liquidazione<br />
PRESTAZIONE PROFESSIONALE A) Tipologie correnti • Progettazione (opere edili, impiantistiche,speciali) • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione • Direzione Lavori e contabilità • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione • Collaudo tecnico-amministrativo • Collaudo statico • Collaudo degli Impianti<br />
B) Tipologie particolari • Prestazione geotecnica • Progettazione urbanistica (piani di lottizzazione, P.R.G., Piani Particolareggiati, etc…) • Legge 626/94 (Ruolo di R.S.P.P.) • Consulenze tecniche • Consulenze giudiziarie • Perizie di stima • etc…….</p>
<h2>VIDIMAZIONE DELLA PARCELLA DA PARTE DELL’ORDINE</h2>
<p>Documentazione da presentare • copia della Delibera di incarico e del Disciplinare • documentazione attestante l’espletamento della prestazione • n° 2 copie della parcella • modello predisposto dalla Segreteria dell’Ordine<br />
Le Tariffe oggi esistenti Le Tariffe oggi esistenti L. 143/49 D.M. 04.04.2001 Consulenti giudiziari Urbanistica Lavori privati &#8211; Lavori Lavori pubblici pubblici precedenti al successivi al 09.09.02 09.09.02 – Prestazioni non previste nel D.M. 04.04.01<br />
D.M. 04.04.2001 NELLA REGIONE SICILIANA Si applica nei lavori pubblici per le prestazioni successive al 09.09.02<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 109/94 ed in particolare art.17, comma 14bis, ter e quater (art.17 c. 19 e 20 L.R. 07/02) Visto il D.P.R. 554 del 1999 Vista la L.143/49 Vista la proposta del C.N.I. e del C.N.A DECRETA D.M. 04.04.2001<br />
TARIFFA PROFESSIONALE Legge 2 Marzo n° 1949 n° 143 (Lavori privati) L.143/49 Art.1: La Tariffa ha carattere nazionale;<br />
<strong> TARIFFA PROFESSIONALE </strong></p>
<p>Art. 2: Stabilisce il tipo di onorario in relazione alla prestazione svolta: b. a percentuale, in ragione dell’importo dell’opera; c. a quantità, in ragione dell’unità di misura; d. a vacazione, in ragione del tempo; e. a discrezione, a criterio del Professionista; f. per analogia, per tutte le prestazioni non contemplate in Tariffa. Art. 4: Stabilisce il compenso a vacazione per le prestazioni ove il tempo impiegato è elemento precipuo di valutazione. Compenso orario fissato dal D.M. 3 settembre 1997 in € 56,81/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/04/i-lavori-pubblici-manuale-per-giovani-progettisti-con-esempio-calcolo-parcella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adeguamento Strutturale ed Antisismico di Edifici Scolastici: Esempio di Applicazione ad una Scuola di Roma</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/03/adeguamento-strutturale-ed-antisismico-di-edifici-scolastici-esempio-di-applicazione-ad-una-scuola-di-roma/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/03/adeguamento-strutturale-ed-antisismico-di-edifici-scolastici-esempio-di-applicazione-ad-una-scuola-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[antisismica edifici scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[norme tecniche costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[1.INTRODUZIONE L’esperienza illustrata in questo articolo è stata, fra tutte quelle svolte negli ultimi anni, sicuramente fra le più interessanti. Tanto interesse scaturisce dalla sua completezza e difficoltà che ci hanno messo alla prova sia come tecnici della diagnosi che come progettisti.
<p class="Stile45"><img class="alignleft" src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41789000/jpg/_41789098_earthquake_416_ap.jpg" alt="" width="300" height="" />Il tutto ebbe inizio nel 2004, quando un’Amministrazione Pubblica in provincia di Roma ci chiamò dimostrandoci l’interesse a condurre una campagna ricognitiva</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Stile45">1.INTRODUZIONE L’esperienza illustrata in questo articolo è stata, fra tutte quelle svolte negli ultimi anni, sicuramente fra le più interessanti. Tanto interesse scaturisce dalla sua completezza e difficoltà che ci hanno messo alla prova sia come tecnici della diagnosi che come progettisti.</p>
<p class="Stile45"><img class="alignnone size-full wp-image-1249" title="adeguamento-strutturale-ed-antisismico-di-edifici-scolastici-esempio-di-applicazione" src="http://www.edilnotizie.it/images/adeguamento-strutturale-ed-antisismico-di-edifici-scolastici-esempio-di-applicazione3.jpg" alt="" width="416" height="300" /></p>
<p>Il tutto ebbe inizio nel 2004, quando un’Amministrazione Pubblica in provincia di Roma ci chiamò dimostrandoci l’interesse a condurre una campagna ricognitiva sugli istituti scolastici di propria competenza. Pochi mesi dopo i primi incontri iniziò la campagna diagnostica su tre edifici scolastici, situati sulla stessa altura, ma diversi per funzione, età di costruzione e caratteristiche costruttive. L’intento della campagna era quello di rilevare eventuali anomalie strutturali e/o carenze impiantistiche in modo tale da restituire al Comune un quadro generale di “salute” dei suoi fabbricati.</p>
<h3>2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO E DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO</h3>
<p class="Stile33">In particolare uno dei tre edifici analizzati evidenziò già durante i primi sopralluoghi la necessità di approfondire le indagini strutturali. Il fabbricato in questione è costituito da due piani che solo in parte sono fuori terra perchè esso è stato eretto su un pendio (Fig. 1). L’edificio si basa su una struttura intelaia in cemento armato che essendo stato costruita negli anni ’80 risponde alle più comuni regole costruttive anti-sismiche (travi fuori spessore di solaio, ordite nelle due direzioni principali, solai in latero-cemento con soletta integrativa, cordoli perimetrali). Tuttavia la qualità del calcestruzzo gettato era scadente. Inoltre, pur essendo recente la costruzione, la ricerca dei documenti progettuali a disposizione dell’amministrazione e del genio civile non ha dato buoni risultati rendendo quindi necessario anche un dettagliato rilievo strutturale.</p>
<p>In seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274 e le sue successive modifiche si sono eseguite le indagini sulla struttura al fine di raggiungere un Livello di Conoscenza 2 [1]. In particolare si sono portate a termine prove di compressione su carote di diametro 80 mm, battute sclerometriche, prove di estrazione di tasselli post-inseriti (pull-out) ed ultrasoniche per la determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo, risultata pari a 11 MPa.</p>
<p>In base al rilievo strutturale raccolto e le valutazioni sui materiali svolte si è potuto procedere al calcolo strutturale. Questo ha mostrato che la struttura non era verificata nei confronti delle azioni da normativa e quindi occorreva un adeguamento strutturale.<br />
Si è scelto di eseguire un intervento di adeguamento sismico, rendendo così la struttura conforme alle verifiche per il grado di sismicità del sito, così come indicato in Normativa (zona sismica 2). L’intervento di adeguamento scelto doveva rispondere alle seguenti caratteristiche: semplicità esecutiva, basso impatto con le strutture e le finiture esistenti e costi competitivi. Alla luce di queste caratteristiche il progetto ha previsto il rinforzo delle travi con fibre in carbonio ed il rinforzo dei pilastri (gli elementi che risultavano più critici) con una camicia in calcestruzzo (40 mm) ad alte prestazioni rinforzato, con fibre di acciaio come suggerito da precedenti ricerche [2-6].</p>
<p>Il progetto è stato eseguito nel 2007, quindi rispettando le indicazioni del DM 2005 [7]. Per quando riguarda il rinforzo in calcestruzzo fibro-rinforzato si è fatto riferimento alle recenti linee CNR DT-204 [8].</p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="271">
<div>
<p><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo1.gif" alt="" width="469" height="349" /><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><span class="Stile33"><br />
<span class="Stile46">3. DESCRIZIONE DELLE PROVE COMPLEMENTARI</span></span></h3>
<p>Trattandosi di un intervento di adeguamento con tecniche innovative, il progetto è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha richiesto alcune prove complementari al fine valutare l’efficacia della soluzione proposta (le prove sono state coordinate dal Prof. A. Meda e dal Prof. P.Riva e finanziate da Tecnochem Italiana S.p.A). In particolare è stata richiesta la realizzazione di un pilastro e di un nodo trave-pilastro con le stesse dimensioni degli elementi presenti nell’edificio, caricato in modo tale da avere le stesse massime sollecitazioni di progetto e rinforzato, come previsto, negli elaborati progettuali. Le prove avevano lo scopo, oltre che di valutare il buon funzionamento dal punto di vista strutturale, anche di dimostrare l’applicabilità tecnologica di un getto fibro-rinforzato di così ridotto spessore. Dopo la realizzazione degli elementi e del loro rinforzo, si è provveduto alle prove sperimentali, inizialmente applicando le azioni sollecitanti di progetto (così come richiesto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). Successivamente le prove sono proseguite portando gli elementi a collasso.</p>
<p>Si procede ora ad illustrare sinteticamente la prova eseguita sul pilastro (Fig. 2). Occorre ribadire che la scelta dell’intervento proposto è risultata vantaggiosa non solo dal punto di vista tecnologico e strutturale, ma anche di quello economico.</p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo2.gif" alt="" width="380" height="353" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Stile33">Al fine di soddisfare le richieste progettuali, è stato realizzato un pilastro di sezione 400&#215;400 mm ed altezza 3.0 m (Fig. 2). L’armatura è in accordo con quanto rilevato durante le indagini eseguite sull’edificio. Una volta eseguito il getto del pilastro (Fig. 3), si è proceduto, dopo 14 giorni di maturazione, ad una idro-sabbiatura superficiale al fine di incrementare l’aderenza del successivo getto di rinforzo, rispettando le indicazioni di capitolato previste in progetto. Il pilastro è stato poi posizionato sul banco di prova (Fig. 4) ed è stato caricato applicando un’azione assiale pari a 170 kN, ossia l’azione dovuta ai soli carichi permanenti di progetto, utilizzando due martinetti idraulici (Fig. 4). In questo modo si è simulata la situazione reale nella quale il pilastro non è completamente “scarico” al momento dell’esecuzione del rinforzo.</span></p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo3.gif" alt="" width="306" height="482" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo4.gif" alt="" width="372" height="385" /></strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Stile33">Si è quindi provveduto al getto di rinforzo di 40 mm di spessore (Fig. 5) con calcestruzzo ad alte prestazioni fibro-rinforzato. Il calcestruzzo utilizzato è caratterizzato da una resistenza a compressione di 130 MPa e da una resistenza a trazione uni-assiale di 6 MPa [8].</span></p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo5.gif" alt="" width="297" height="409" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Stile33">Al fine di garantire il collegamento della camicia di rinforzo alla base del pilastro si è provveduto a formare uno scasso di 50 mm di spessore nel basamento di fondazione ed ad inserire nel primo tratto di 150 mm una rete di acciaio armonico Ø 2mm/20 mm/20 mm la cui efficacia è stata mostrata in altre ricerche [9].</span></p>
<p>Dopo sette giorni di maturazione è stata allestita la prova sperimentale. Il precarico iniziale è stato poi incrementato fino a 645 kN, valore dell’azione assiale corrispondente alla situazione di carico di progetto più critica. Successivamente è stata avviata la prova ciclica sottoponendo il campione di prova a cicli di carico orizzontale di ampiezza crescente, utilizzando un martinetto elettromeccanico, fissato alla parete di contrasto e collegato al pilastro con un sistema di snodi. L’azione orizzontale è stata applicata ad una quota pari a 2 m rispetto alla base superiore della fondazione del pilastro, in modo da avere la combinazione di taglio e di momento flettente al piede del pilastro prevista dal progetto.</p>
<p>Inizialmente è stata applicata un’azione orizzontale in grado di simulare le azioni massime di progetto (azione assiale N = 645 kN, momento flettente M = 144 kNm e taglio V = 72 kN). In questa fase sono stati eseguiti cinque cicli di carico orizzontale applicando quindi, ad azione assiale costante, il massimo momento flettente e il massimo taglio nelle due direzioni. Sotto queste azioni il pilastro non ha mostrato segni di apprezzabile danneggiamento e non si è avuta nessuna fessurazione nella camicia di rinforzo. A conferma, il comportamento dell’elemento strutturale è risultato di tipo elastico lineare.</p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo6.gif" alt="" width="408" height="324" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Stile33">La realizzazione di un pilastro alto 3 m trova giustificazione nella necessità di valutare la efficacia dell’intervento di rinforzo, non solo dal punto di vista del funzionamento strutturale, ma anche dal punto di vista della fattibilità.</span></p>
<p>Al fine di verificare le effettive potenzialità della tecnica di intervento, si è deciso di proseguire la prova applicando cicli di carico orizzontale di ampiezza crescente fino al collasso. I risultati della prova portata fino a collasso sono mostrati in Figura 6. Il pilastro è arrivato a collasso raggiungendo una duttilità superiore a quella richiesta dalla normativa per telai ad alta duttilità (<span class="Stile49">d</span>/<span class="Stile49">d</span>y ≈ q=5,85). In Figura 7 è mostrato il quadro fessurativo al termine della prova.</p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo7.gif" alt="" width="523" height="261" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="Stile33">Anche una seconda prova, svolta per indagare il funzionamento del rinforzo di un nodo sia con le fibre in carbonio che con il ringrosso in calcestruzzo fibro-rinforzato, ha fornito risultati più che soddisfacenti. Sulla base dei risultati ottenuti nelle prove sperimentali, è stato possibile mettere in opera l’intervento progettato (Fig. 8).</span></p>
<table border="0" width="65%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td height="130">
<div>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><em><strong><img src="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/immagini/simo8.gif" alt="" width="581" height="398" /></strong></em></span></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="Stile33">La messa in opera di questo intervento, considerato pilota per il carattere innovativo del materiale utilizzato, non ha presentato alcuna particolare difficoltà.</p>
<h3><span class="Stile46">4. CONCLUSIONI<br />
</span><br />
Il lavoro descritto in questo articolo rappresenta uno dei rari casi di completezza di un intervento su di un edificio esistente: dalla diagnosi alla messa in opera dell’intervento di adeguamento sismico, passando per l’approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.</h3>
<p>Il progetto proposto, attualmente in esecuzione, è di grande interesse per il suo carattere innovativo basato sull’applicazione di calcestruzzi ad alte prestazioni fibro-rinforzati per l’adeguamento sismico. Le prove complementari hanno dimostrato l’eccellente risposta strutturale della tecnica di rinforzo, che ha consentito di ottenere significativi incrementi di resistenza e duttilità. La scelta di questo tipo di applicazione, rispetto a tecniche più tradizionali, è legata a vantaggi tecnologici, strutturali e non ultimo economici. La tecnica di intervento descritta può quindi essere proposta in diversi interventi di adeguamento sismico, in particolare su elementi realizzati con calcestruzzi di scarsa qualità.</p>
<h3><span class="Stile33"><span class="Stile46">5. BIBLIOGRAFIA</span></span></h3>
<p>[1] OPCM 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, 20 marzo 2003.<br />
[2]	G. Martinola, A. Meda, G.A. Plizzari, Z. Rinaldi, “An application of high performance fiber reinforced cementitious composites for R/C beams strengthening”, FRAMCOS 6. Catania (Italy). 18-21 June 2007.<br />
[3]	L. Maisto, A. Meda, G.A. Plizzari, Z. Rinaldi, “R/C beams strengthening and repair with high performance fiber reinforced concrete jacket”, 4th International Conference on The Conceptual Approach to Structural Design. Venezia (Italy). 27-29 June 2007.<br />
[4]	A. Meda, G.A. Plizzari, Z. Rinaldi, G. Martinola, “Strengthening of R/C existing columns with high performance fiber reinforced concrete jacket”, 2nd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation, and Retrofitting. Cape Town (South Africa). 21-23 novembre 2005.<br />
[5] L. Maisto, A. Meda, G.A. Plizzari, Z. Rinaldi, “Rinforzo di pilastri in c.a. con incamiciatura in calcestruzzo fibrorinforzato ad elevate prestazioni”,17° Congresso C.T.E. Roma, 6-8 novembre 2008.<br />
[6] M. Ferrini, N. Signorini, P. Pelliccia, F. Pistola, V. Prestifilippo, G. Sabia, “Risultati delle campagne d’indagine svolte dalla Regione Toscana per la valutazione della resistenza del calcestruzzo di edifici esistenti in cemento armato”, Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in c.a. Roma, 29-30 maggio 2008.<br />
[7]	D.M. 14-9-05, ”Norme tecniche per le costruzioni” G.U. n. 222 &#8211; 23-9-2005.<br />
[8]	CNR-DT 204/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibro-rinforzato”. CNR 2006.<br />
[9]	L. Cominoli, A. Marini, A. Meda, “Pareti di taglio rinforzate mediante incamiciatura con calcestruzzi fibro-rinforzati ad alte prestazioni”, 17° Congresso C.T.E. Roma, 6-8 novembre 2008.</p>
<h4>fonte <a href="http://www.enco-journal.com/journal/ej44/giornale.htm">enco-journal</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/03/adeguamento-strutturale-ed-antisismico-di-edifici-scolastici-esempio-di-applicazione-ad-una-scuola-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spese di Rappresentanza: Stabiliti criteri e limiti</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/03/spese-di-rappresentanza-stabiliti-criteri-e-limiti/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/03/spese-di-rappresentanza-stabiliti-criteri-e-limiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/spese-rappresentanza.jpg" alt="" width="130" height="90" />È in vigore dal 15/01/2009 - giorno di pubblicazione sulla <a href="http://www.guritel.it/icons/freepdf/SGFREE/2009/01/15/SG011.pdf" target="_blank">G.U n.11/2009</a> - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<a href="http://www.finanze.it/export/download/comunicare/Dm_19_11_08.pdf" target="_blank">DM 19/11/2008</a>) che precisa i nuovi criteri e i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza. Il DM contiene le disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, del <a href="http://www.fiscoetasse.it/upload/TUIR_01012008.pdf" target="_blank">TUIR</a> (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di spese di rappresentanza.  Tale articolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in vigore dal 15/01/2009 &#8211; giorno di pubblicazione sulla <a href="http://www.guritel.it/icons/freepdf/SGFREE/2009/01/15/SG011.pdf" target="_blank">G.U n.11/2009</a> &#8211; il Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (<strong><a href="http://www.finanze.it/export/download/comunicare/Dm_19_11_08.pdf" target="_blank">DM 19/11/2008</a></strong>) che precisa i <strong>nuovi criteri e i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza</strong>. Il DM contiene le disposizioni attuative dell&#8217;art. 108, comma 2, del <strong><a href="http://www.fiscoetasse.it/upload/TUIR_01012008.pdf" target="_blank">TUIR</a> (testo unico delle imposte sui redditi)</strong> in materia di spese di rappresentanza. Tale articolo &#8211; modificato dalla <a href="http://legxv.camera.it/parlam/leggi/07244l.htm" target="_blank">Finanziaria 2008</a> &#8211; demanda al Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze il compito di <strong>definire i requisiti di inerenza e congruità di tali spese.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1251" title="spese-di-rappresentanza-stabiliti-criteri-e-limiti" src="http://www.edilnotizie.it/images/spese-di-rappresentanza-stabiliti-criteri-e-limiti1.jpg" alt="" width="400" height="306" /></strong></p>
<p class="spacedw">Analizziamo nel dettaglio le disposizioni del decreto (che si applicano al <strong>periodo d&#8217;imposta successivo al 31 dicembre 2007</strong>):</p>
<h4><span>Definizione di spese di rappresentanza</span></h4>
<p>Il Decreto specifica la definizione generale delle spese di rappresentanza che le inquadra nelle spese sostenute (e documentate) «per erogazioni gratuite di <strong>beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni</strong>, ragionevoli in funzione dell&#8217;obiettivo di <strong>generare anche potenzialmente benefici economici </strong>per l&#8217;impresa ovvero <strong>coerenti con pratiche commerciali di settore</strong>».</p>
<p>In particolare le spese per:</p>
<ul class="spacedw">
<li><strong>viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali</strong> dei beni o dei servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell&#8217;attività caratteristica dell&#8217;impresa;</li>
<li><strong>feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento </strong>organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell&#8217;impresa, mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall&#8217;impresa;</li>
<li><strong>beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente</strong>, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.</li>
</ul>
<h4><span>La loro deducibilità e le aliquote<strong><br />
</strong></span></h4>
<p>Tali spese - <strong>deducibili nel solo periodo d&#8217;imposta in cui sono sostenute </strong>- sono<strong>commisurate all&#8217;ammontare dei ricavi e proventi </strong>dell&#8217;impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo in misura pari a:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li><strong>1,3% </strong>dei ricavi e altri proventi fino a <strong>10 milioni di euro</strong>;</li>
<li><strong>0,5%</strong> per la parte <strong>tra 10 e 50 milioni</strong>;</li>
<li><strong>0,1%</strong> per la parte <strong>oltre i 50 milioni</strong>.</li>
</ul>
<p>Comunque rimangono interamente deducibili le <strong>spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario di 50 euro.</strong></p>
<p>Come abbiamo detto, le spese di rappresentanza sono deducibili per il periodo d&#8217;imposta in cui sono sostenute, ma le <strong>imprese di nuova costituzione</strong>, se nell&#8217;anno di avvio non realizzano ricavi, possono scaricarle dal reddito nei primi due anni in cui conseguono ricavi [se e nella misura in cui le spese sostenute in questi periodi d’imposta siano di ammontare inferiore all’importo deducibile].</p>
<address></address>
<h4><span>Spese non considerate di rappresentanza non soggette ai limiti del DM</span></h4>
<p>Non sono spese di rappresentanza le <strong>spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti &#8211; anche potenziali &#8211; per mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili</strong> in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall&#8217;impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell&#8217;impresa.</p>
<p class="spacedw">Non soggette ai limiti nemmeno <strong>le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente in occasione di trasferte per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili</strong> in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall&#8217;impresa o attinenti all&#8217;attività.</p>
<p><strong>Documentazione e Approfondimenti:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.finanze.it/export/download/comunicare/Dm_19_11_08.pdf" target="_blank">Decreto Ministeriale del 19/11/2008</a> | <a href="http://www.guritel.it/icons/freepdf/SGFREE/2009/01/15/SG011.pdf" target="_blank">Gazzetta Ufficiale n.11 del 15/01/2009</a><br />
Disposizioni attuative dell&#8217;articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza.</li>
<li><a href="http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/inerenza-e-congruita-dedurre-le-spese-di-rappresentanza" target="_blank">Inerenza e congruità per dedurre le spese di rappresentanza</a><br />
articolo su nuovofiscooggi.it di Sonia Angeli</li>
<li><a href="http://www.fiscoetasse.it/normativa-prassi/10338-spese-di-rappresentanza-novita-il-decreto-finalmente-in-gazzetta.html" target="_blank">FAQ in materia delle spese di rappresentanza</a> su fiscoetasse.it</li>
<li class="spacedw"><a href="http://www.laprevidenza.it/stampa.php?nid=3277" target="_blank">Confronto tra i vecchi e nuovi criteri</a> | articolo Dott. Rag. Luigi Risolo</li>
</ul>
<p>fonte <a href="http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/8962.aspx">professionearchitetto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/03/spese-di-rappresentanza-stabiliti-criteri-e-limiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall’Autorità Le Indicazioni sulla Scelta del Criterio di Aggiudicazione. Determinazione n.5/2008 Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/03/dall%e2%80%99autorita-le-indicazioni-sulla-scelta-del-criterio-di-aggiudicazione/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/03/dall%e2%80%99autorita-le-indicazioni-sulla-scelta-del-criterio-di-aggiudicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta Economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[L'art.  81  del  decreto legislativo n. 163/2006 ha eliminato, anche nel settore dei lavori pubblici, i limiti giuridici all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa.
<img class="alignnone size-full wp-image-636" title="dallautorita-le-indicazioni" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/dallautorita-le-indicazioni.jpg" alt="dallautorita-le-indicazioni" width="300" height="" />La possibilità di un ricorso più ampio a tale criterio di aggiudicazione  ha suscitato, tra gli operatori del settore,  perplessità  e  dubbi  interpretativi  riconducibili  alla difficoltà  di  superare  un  sistema  di  valutazione delle offerte in precedenza (L. 109/1994) basato essenzialmente su meccanismi automatici.

Con la Determinazione n. 5 del 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21-11-2008, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha inteso fornire i chiarimenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;art.  81  del  decreto legislativo n. 163/2006 ha eliminato,</strong> anche nel settore dei lavori pubblici, i <strong>limiti giuridici all&#8217;utilizzo del criterio dell&#8217;offerta economicamente  più vantaggiosa.<br />
</strong><img class="alignnone size-full wp-image-636" title="dallautorita-le-indicazioni" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/dallautorita-le-indicazioni.jpg" alt="dallautorita-le-indicazioni" width="300" height="300" /></p>
<p>La possibilità di un ricorso più ampio a tale criterio di aggiudicazione  ha suscitato, tra gli operatori del settore,  perplessità  e  dubbi  interpretativi  riconducibili  alla difficoltà  di  superare  un  sistema  di  valutazione delle offerte in precedenza (L. 109/1994) basato essenzialmente su meccanismi automatici.</p>
<p>Con la Determinazione n. 5 del 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21-11-2008, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha inteso fornire i chiarimenti necessari a fugare i suddetti dubbi.<br />
L’Autorità anzitutto chiarisce che la scelta   del  criterio  di  aggiudicazione  rientra  nella discrezionalità   tecnica   delle  stazioni  appaltanti,  che  devono valutarne  l&#8217;adeguatezza  rispetto  alle  caratteristiche oggettive e specifiche  del  singolo  contratto.<br />
Secondo l’Autorità  il  criterio  del  prezzo più basso può reputarsi idoneo quando l&#8217;oggetto del  contratto  non  sia  caratterizzato  da  un  particolare  valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.<br />
Il  criterio  dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, invece, può essere  adottato  quando  le  caratteristiche oggettive dell&#8217;appalto inducano  a  ritenere  rilevanti,  ai fini dell&#8217;aggiudicazione, uno o più  aspetti  qualitativi,  quali  ad  esempio, l&#8217;organizzazione del lavoro,   le   caratteristiche   tecniche  dei  materiali,  l&#8217;impatto ambientale, la metodologia utilizzata.<br />
La scelta della Stazione Appaltante, in ogni caso,  deve avvenire  applicando criteri obiettivi che garantiscano   il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  non discriminazione  e  di  parità  di  trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.</p>
<p>___________________________________________________________________________________</p>
<h2>AUTORITA&#8217; PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI. <span style="font-weight: normal;">Determinazione n.5/2008 (8.Ott.&#8217;08)</span></h2>
<p><strong>Utilizzo del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici.</strong> (Determinazione n. 5/2008). (GU n. 273 del 21-11-2008 )</p>
<h2>Considerato in fatto</h2>
<p>L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 che, come noto, ha eliminato anche nel settore dei lavori pubblici i limiti giuridici all&#8217;utilizzo del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa ha provocato, tra gli operatori del settore, perplessita&#8217; e dubbi interpretativ riconducibili alla difficolta&#8217; di superare un sistema di valutazione delle offerte basato, sotto la vigenza della legge n. 109/1994, essenzialmente su meccanismi automatici.</p>
<p>E&#8217; stato quindi rivolto all&#8217;Autorita&#8217; l&#8217;invito a fornire, in forza dei suoi poteri di regolazione del mercato dei lavori pubblici, indicazioni circa l&#8217;utilizzo del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti, sia sotto il profilo della fissazione delle condizioni legittimanti la scelta del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo piu&#8217; basso, sia per cio&#8217; che concerne l&#8217;indicazione delle modalita&#8217; applicative del criterio medesimo.</p>
<p>Cio&#8217; al fine di evitare che un eventuale utilizzo distorto del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti determini l&#8217;esercizio di una discrezionalita&#8217; svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile di tradursi in violazione dei principi di parita&#8217; di trattamento degli operatori economici e di correttezza dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l&#8217;Autorita&#8217; ha convocato in due successive audizioni gli operatori del settore.</p>
<p>Tenendo conto delle considerazioni svolte in tali sedi ed al fine di fornire un ausilio agli operatori del settore, l&#8217;Autorita&#8217; ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo.</p>
<h2>Ritenuto in diritto.</h2>
<p><strong>1</strong>. L&#8217;art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che, nei contratti pubblici, la scelta della migliore offerta si basi, alternativamente, sul criterio del prezzo piu&#8217; basso o sul criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa. Ai sensi dell&#8217;art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti scelgono tra i due indicati criteri «quello piu&#8217; adeguato in relazione alle caratteristiche dell&#8217;oggetto del contratto».</p>
<p>Le citate disposizioni rappresentano, per il settore dei lavori pubblici, il superamento del regime restrittivo volto a privilegiare il criterio del prezzo piu&#8217; basso dettato dalla legge n. 109/1994.</p>
<p>Se infatti, il decreto legislativo n. 358/1992 e il decreto legislativo n. 157/1995, recependo le indicazioni del legislatore comunitario, prevedevano gia&#8217;, in materia di forniture (art. 19 decreto legislativo n. 358/1992) e servizi (art. 23 decreto legislativo n. 157/1995), la facolta&#8217; della stazione appaltante di scegliere alternativamente tra i due criteri, per i lavori, invece, la legge n. 109/1994, nella versione precedente alla novella della legge n. 166/2002, all&#8217;art. 21, limitava la scelta del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa alle concessioni e all&#8217;appalto concorso, salvo poi, con l&#8217;introduzione del comma 1-ter, estendere tale possibilita&#8217; anche ai casi di pubblico incanto e licitazione privata di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, purche&#8217; si trattasse di appalti in cui «per fa prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali» si ritenesse possibile che la progettazione potesse essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall&#8217;appaltatore.</p>
<p>Sulla compatibilita&#8217; con il diritto comunitario del sistema di&#8217; scelta della migliore offerta nei lavori pubblici delineato dalla legge n. 109/1994 si era espressa negativamente la Corte di giustizia che, con la sentenza del 7 ottobre 2004, procedimento C-247/02, precisava che il principio che sta alla base dell&#8217;orientamento comunitario (direttiva 93/37, art. 30) di riconoscere la possibilita&#8217; di scelta tra i due criteri e&#8217; quello di consentire alla stazione appaltante «di comparare diverse offerte e scegliere la piu&#8217; vantaggioso in base a criteri obiettivi» e che, pertanto, la «fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilita&#8217; di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio piu&#8217; idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.</p>
<p>Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, il Giudice comunitario affermava che l&#8217;art. 30, comma 1, della direttiva n. 93/1937 deve essere interpretato nel senso che «osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell&#8217;aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al prezzo piu&#8217; basso».</p>
<p>La medesima ratio e&#8217; alla base della Determinazione n. 6/2005, nella quale l&#8217;Autorita&#8217;, rifacendosi all&#8217;esigenza di una piu&#8217; efficace attuazione del principio di libera concorrenza (art. 81 Trattato UE) e alla conseguente liberta&#8217; di scelta dei criteri di aggiudicazione, ha affermato che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria &#8211; ai quali per costante giurisprudenza della Corte di giustizia devono ritenersi applicabili i medesimi principi generali elaborati per il soprasoglia &#8211; deve riconoscersi alle stazioni appaltanti la liberta&#8217; di scelta del criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo riguardo a motivi di opportunita&#8217; per ragioni di pubblico interesse.</p>
<p>L&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 riporta la normativa nazionale in linea con i principi della normativa comunitaria, dando attuazione in modo pieno al principio di tutela della concorrenza (art. 81 Trattato UE), sulla scia di quanto statuito dalla Corte di giustizia e gia&#8217; sostenuto dall&#8217;Autorita&#8217; nella citata Determinazione.</p>
<p><strong>2. </strong>Alla luce di quanto sopra, non e&#8217; revocabile in dubbio che il principio alla base dell&#8217;art. 81, comma 1, del decreto legislativo n.</p>
<p>163/2006 sia quello della scelta del criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, in modo indipendente dal tipo di procedura adottata e tenuto conto della maggiore adeguatezza rispetto all&#8217;oggetto del singolo contratto.</p>
<p>Da tale impostazione normativa deriva l&#8217;impossibilita&#8217; di dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio piu&#8217; adeguato senza incorrere nel rischio, peraltro gia&#8217; censurato dalla Corte di giustizia, di privare «le amministrazioni aggiudicatrici della possibilita&#8217; di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio piu&#8217; idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della miglioreofferta».</p>
<p><strong>3.</strong> Ritenuto quanto sopra, l&#8217;Autorita&#8217; ritiene tuttavia opportuno fornire le presenti indicazioni affinche&#8217;, nel rispetto del citato principio di equivalenza tra i due criteri, possano essere di ausilio agli operatori del settore nella scelta del criterio di aggiudicazione effettivamente piu&#8217; «adeguato» ai fini del soddisfacimento del pubblico interesse sotteso all&#8217;indizione della gara.</p>
<p><strong>4.</strong> Allo scopo appare utile, quindi, ribadire che la discrezionalita&#8217; della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione (da intendersi quale mera discrezionalita&#8217; tecnica e non certo amministrativa) e&#8217; conformata, in primo luogo, da quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente evidenziato come «l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita&#8217; di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.»</p>
<p>Secondo l&#8217;interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva deve adottarsi una modalita&#8217; di attribuzione degli appalti tale che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la piu&#8217; vantaggiosa in base a criteri obiettivi (sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285199 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).</p>
<p>In secondo luogo, come previsto nell&#8217;art. 81, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 «Le stazioni appaltanti scelgono, ira i criteri di cui al comma 1, quello piu&#8217; adeguato in relazione alle caratteristiche dell&#8217;oggetto del contratto».</p>
<p>Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta dei criterio di aggiudicazione, a valutarne l&#8217;adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.</p>
<p>Cio&#8217; comporta che, nella fase di elaborazione della strategia di gara, la stazione appaltante e&#8217; tenuta ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l&#8217;indizione della gara sia piu&#8217; adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.</p>
<p>Una valutazione di tal fatta, poi, deve tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara posto che e&#8217; da essi che «puo&#8217; ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati ad</p>
<p>aspetti qualitativi rispetto al dato puramente numerico», come affermato dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2848 del 9 giugno 2008, per un appalto di servizi e che, stante l&#8217;identita&#8217; di ratio, non puo&#8217; non ritenersi pienamente applicabile anche ai lavori.</p>
<p><strong>5. </strong>Ne deriva che potra&#8217; essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell&#8217;amministrazione il criterio del prezzo piu&#8217; basso quando l&#8217;oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.</p>
<p>In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l&#8217;oggetto del contratto, potra&#8217; non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell&#8217;offerta, in quanto l&#8217;esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalita&#8217; ed i tempi previsti nella documentazione di gara e&#8217; gia&#8217; di per se&#8217; in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l&#8217;esigenza dell&#8217;amministrazione. L&#8217;elemento quantitativo del prezzo rimane quindi l&#8217;unico criterio di aggiudicazione.</p>
<p><strong>6.</strong> Al contrario, la scelta del criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa verra&#8217; in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell&#8217;appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell&#8217;aggiudicazione, uno o piu&#8217; aspetti qualitativi.</p>
<p>In questo caso l&#8217;amministrazione potra&#8217; ritenere che l&#8217;offerta piu&#8217; vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualita/prezzo.</p>
<p>Puo&#8217; essere di fondamentale ausilio, ai fini di tale valutazione, l&#8217;esame della rilevanza, all&#8217;interno dello specifico contratto, dei fattori indicati, a titolo esemplificativo, dall&#8217;art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 quali criteri di valutazione in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa: «b) la qualita&#8217;; c) i/pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita&#8217;; h) il servizio successivo alla vendita; i) l&#8217;assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l&#8217;impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi&#8217; fa durata del contratto, le modalita&#8217; di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».</p>
<p>Si sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha soppresso l&#8217;ultimo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 83, vale a dire il potere della commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l&#8217;attribuzione dei punteggi; cio&#8217; significa che viene implicitamente sancito che le modalita&#8217; di ripartizione dei punteggi per ogni criterio di valutazione devono essere predeterminate a monte, in sede di stesura del bando di gara.</p>
<p>Secondo il considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, le amministrazioni aggiudicatrici «stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa per l&#8217;amministrazione aggiudicatrice».</p>
<p>Ne deriva che la stazione appaltante dovra&#8217; valutare se uno o piu&#8217; degli aspetti qualitativi dell&#8217;offerta concorrano, insieme al prezzo, all&#8217;individuazione della soluzione piu&#8217; idonea a soddisfare l&#8217;interesse sotteso all&#8217;indizione della gara. Solo in questo caso, infatti, corrisponde all&#8217;interesse pubblico l&#8217;utilizzo del sistema dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa.</p>
<p>A titolo ulteriormente esemplificativo. si rileva che cio&#8217; potra&#8217; venire in considerazione quando, con riferimento allo specifico oggetto del contratto, assuma particolare rilevanza l&#8217;organizzazione del lavoro (ad esempio, nel caso di organizzazione di cantieri per</p>
<p>lavori che devono essere resi in costanza di prestazione del servizio potrebbe essere utile valorizzare le offerte che garantiscono i minori impatti sulla prestazione del servizio stesso), o le caratteristiche tecniche dei materiali (ad esempio, materiali innovativi che garantiscono una maggiore durabilita&#8217; o una maggiore sicurezza in caso di impianti idrici, termici, ecc.), o l&#8217;impatto ambientale (ad esempio, quando l&#8217;opera debba essere fruita dalla collettivita&#8217; si potrebbe avere interesse all&#8217;uso di materiali a basso impatto ambientale, riciclabili, ecc), o la metodologia utilizzata, quando si tratti di lavori non standardizzati, ecc.</p>
<p>In ogni caso si dovra&#8217; fare riferimento ad elementi che attengono all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e che siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovra&#8217; essere resa in favore dell&#8217;amministrazione appaltante e non che attengano a caratteristiche o qualita&#8217; soggettive del concorrente.</p>
<p>Infatti, come affermato nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE «Al fine di garantire fa parita&#8217; di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di&#8217; raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, (&#8230;), possono consentire all&#8217;amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettivita&#8217; pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell&#8217;appalto». Sulla base di quanto sopra considerato,</p>
<h2>IL CONSIGLIO ritiene che:</h2>
<p>- la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalita&#8217; tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne l&#8217;adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita&#8217; di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva Concorrenza;</p>
<p>- il criterio del prezzo piu&#8217; basso puo&#8217; reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell&#8217;amministrazione quando l&#8217;oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate:</p>
<p>- il criterio dell&#8217;offerta economicamente piu&#8217; vantaggiosa puo&#8217; essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell&#8217;appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell&#8217;aggiudicazione, uno o piu&#8217; aspetti qualitativi, quali ad esempio, l&#8217;organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l&#8217;impatto ambientale, la metodologia utilizzata.</p>
<p>Roma, 8 ottobre 2008,  Il Presidente: Giampaolino, Il consigliere relatore: Botto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/03/dall%e2%80%99autorita-le-indicazioni-sulla-scelta-del-criterio-di-aggiudicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzario Regionale Sicilia 2009: Aumenti in % e Nuovi Capitoli. Scarica o Sfoglia il Prezzario on line</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/03/prezziario_regionale_sicilia_2009_testo-approvato-dalla-giunta_scarica-pdf/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/03/prezziario_regionale_sicilia_2009_testo-approvato-dalla-giunta_scarica-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[prezzari]]></category>
		<category><![CDATA[prezziario regionale sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/prezzario_regionale_sicilia_2009.pdf"></a><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/prezzario_regionale_sicilia_2009.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-786" style="border: 1px solid black;" title="PDF Pezzario Sicilia 2009 (Gurs 24.4.09)" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/regione_sicilia.jpg" alt="PDF Pezzario Sicilia 2009 (Gurs 24.4.09)" width="130" height="152" /></a>Aggiornamento del 24.Apr.'09: E' Stato Pubblicato il Nuovo Prezzario nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n. 18 di Venerdì 24 Aprile 2009  recante titolo "Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici". Scarica il PDF. Il Testo Pubblicato in Gazzetta è uguale a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Agg.to del 24.Apr.&#8217;09</em>: <strong>E&#8217; Stato Pubblicato il Nuovo  Prezzario</strong> nel Supplemento Ordinario della <strong>Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana</strong><strong> n. 18 di Venerdì 24 Aprile 2009</strong> avente titolo &#8220;<strong>N</strong><strong>uovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici</strong>&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/prezzario_regionale_sicilia_2009.pdf"><strong>Scarica il PDF: “Nuovo Prezzario unico Regionale per i Lavori Pubblici 2009″</strong></a><br />
<a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/prezzario_regionale_sicilia_2009.pdf"><img class="size-medium wp-image-786 alignnone" title="Scarica Gratis Prezzario Sicilia '09" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/download.jpg" alt="PDF Pezzario Sicilia 2009 (Gurs 24.4.09)" width="160" height="152" /></a></p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/04/prezzario_regionale_sicilia_2009.pdf"></a>Il Testo Pubblicato in Gazzetta è uguale a quello che era stato pubblicato il 18.Mar.&#8217;09  in questo articolo e rimangono valide tutte le considerazioni già esposte:</p>
<p>(post del 18.Mar.&#8217;09) Sicilia. In Dic.&#8217;08 è stato consegnato, dalla competente Commissione, all’Assessore Regionale ai LL.PP. il nuovo Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. L’Assessore, on.Gentile, ha provveduto a presentare il documento alla Giunta di Governo per l’approvazione e quindi la pubblicazione sulla GURS. I<strong>n data 9.Marzo.&#8217;09 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il nuovo Prezzario Regionale </strong><br />
con Circ. N.25 del 9 Marzo 2009. Si Attende <strong>la Pubblicazione di questo Prezzario </strong>sulla GURS.</p>
<p>Potete scaricare la Versione approvata dalla Giunta Regionale e non ancora in GURS. Clicca <em><span style="font-style: normal;">con</span></em> il <em><span style="font-style: normal;">tasto destro</span></em> del mouse su <a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/prezzario_ regionale_sicilia_2008_vers_non_in_gurs.pdf"><strong>Download Prezzario &#8217;09</strong></a><strong> </strong> o sull&#8217;icona a sinistra  e scegli <em><span style="font-style: normal;">salva con nome.</span><strong> </strong><span style="font-style: normal;"><strong>Il file è in formato Pdf è pesa 3 Mb.</strong></span></em></p>
<h2><em><span style="font-style: normal;"><strong>Aumenti in % importanti: </strong></span></em></h2>
<p><img class="alignnone" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/regione_sicilia.jpg" alt="" width="270" height="335" /><br />
- prezzo degli scavi (+10%)<br />
- delle murature(12%),<br />
- lavori di pavimentazione stradale (+15%).</p>
<p>Ad avere l’aumento maggiore (+30%) sono i prezzi degli impianti per interni e delle <strong>opere in ferro (+18%)</strong>. Il documento approvato dalla Giunta <strong>introduce anche nuovi capitoli</strong><br />
come quello per gli impianti elettrici per interno e gli impianti di produzione di acqua<br />
sanitaria, riscaldamento, condizionamento e della produzione di energia elettrica<br />
(complessivamente 113 voci).</p>
<p>Questi gli aumenti degli altri capitoli:<br />
- Pali +8%;<br />
- pavimentazioni e rivestimenti +9%;<br />
- infissi +13%;<br />
- intonaci +11%;<br />
- marmi +11%;<br />
- coloriture +12%;<br />
- tubazioni +10%;<br />
- impianti idrici +11%;<br />
- opere di elettrificazione rurale +6%;<br />
- opere marittime +16%;<br />
- impianto di pubblica illuminazione +8%;<br />
- opere di bonifica +9%;<br />
- indagini geotecniche +4%;<br />
- recupero e manutenzione +13%;<br />
- pozzi per acqua +17%.</p>
<p>Tutti i nuovi bandi, anche quelli legati a vecchie progettazioni dovranno uniformarsi al nuovo documento regionale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>PREMESSE ED AVVERTENZE </strong></h2>
<p><strong> </strong>Il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici predisposto dal Servizio Affari Generali interni del Dipartimento Ispettorato Tecnico dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/02, è stato redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall’ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla Commissione ex art. 2 della Legge Regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nelle sedute che vanno dal 13/02/2008 al 18/12/2008.</p>
<div id="__ss_1340287" style="width: 477px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=1340287&amp;stripped_title=prezzario-lavori-pubblici-regione-sicilia"></embed></object> <strong>Sfoglia il Prezzario in Full Screen cliccando sul pulsante qui su  ▲</strong></div>
<p>Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell’intero territorio regionale, si è tenuto conto dell’incidenza degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera) che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Detti prezzi rispecchiano la situazione di mercato emersa sulla base dei dati acquisiti a seguito delle indagini condotte nelle più rappresentative località della Sicilia, e devono ritenersi validi per opere che riguardano le nuove costruzioni. Per quanto concerne invece le opere di ristrutturazione si applicano i prezzi inseriti nel capitolo 21, che si intendono per opere di civile abitazione che non rientrano nell’ambito degli interventi su opere di restauro monumentale.</p>
<p>E’ importante sottolineare che per la determinazione dei prezzi elencati, sono state considerate per le lavorazioni esaminate incidenze di oneri correnti medi. E’ pertanto facoltà dei progettisti e/o ai direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, anche in sostituzione di quelli presenti in questo Prezzario ove siano accertate obiettive situazioni per le quali tali prezzi risultino non congrui, desunti da regolari e dettagliate analisi che tengano conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall’art. 34 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 nel suo testo coordinato con il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, introdotto in Sicilia con L. R. n. 7 del 02/08/2002 e successive integrazioni e modificazioni. (La presente disposizione è stata interpretata dal Titolo I, punto I, lett. B, della Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, relativa alla L. R. 7/2002, in tali termini:<br />
Art. 34, comma 1 &#8211; Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all’art. 18 bis del testo coordinato, introdotto dall’art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.”)<br />
I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori eseguiti con l’impiego di materiali di ottima qualità che s’intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<br />
In essi sono comprese le spese generali e l’utile d’impresa nella misura complessiva del 25,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando l’aliquota del 13,64% per spese generali e l’ulteriore aliquota del 10% per utili d’impresa, nonché gli oneri “medi” per la sicurezza.<br />
Si evidenzia che non sono, invece, compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all’accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto ai sensi degli articoli 17 e 152 del Regolamento n. 554/1999, i relativi oneri vanno inseriti fra le somme a disposizione dell’Amministrazione.<br />
Per quanto riguarda i costi per le analisi e gli accertamenti di laboratorio è stata introdotta una apposita sezione nel capitolo 20 del presente Prezzario ove sono indicati i costi delle prove in sito e di laboratorio — previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” — che devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o dai laboratori in concessione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. I prezzi unitari di detto capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e di redazione del rapporto di prova. In ogni voce è indicato il relativo riferimento identificativo della prova secondo le norme vigenti.<br />
Come negli anni precedenti, per i lavori da eseguire nelle isole minori, i prezzi del presente elenco vanno maggiorati di una percentuale massima del 30% variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.<br />
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici) a fianco dei prezzi elencati è esposta la percentuale d’incidenza media della manodopera utilizzata in cantiere.<br />
Nel presente Prezzario è inserito il Capitolo 23 sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” ai fini della stima analitica degli oneri della sicurezza specifici ai sensi dell’allegato XV punto 4 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.<br />
I costi medi della mano d’opera sono stati aggiornati con le ultime rilevazioni vigenti alla data del 12 dicembre 2008 così come la rilevazione dei materiali metallici, e della zincatura.</p>
<h2>PROMEMORIA PER L’ASSESSORE.</h2>
<p><em>(a cura del Preposto Servizio I (lng. E. Patricolo) e del Dirigente Generale (D.ssa A. Russo))</em> L’art. 14 comma i della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7/02 prevede che, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, sia adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.</p>
<p>Detto Prezzario è stato predisposto dal Servizio i — Affari Generali interni — del Dipartimento Ispettorato Tecnico dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall’ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla Commissione ex art. 2 della Legge Regionale n. 20/2007.<br />
Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell’intero del territorio regionale, si è tenuto conto dell’incidenza degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera) che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Detti prezzi rispecchiano la situazione di mercato emersa sulla base dei dati acquisiti a seguito delle indagini condotte nelle più rappresentative località della Sicilia.<br />
<a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-32o/g07-32o.pdf"> L’Ultimo Prezzario</a> (file Pdf) è stato pubblicato sulla <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-32/g07-32.html">G.U.R.S. n. 32 del 20 luglio 2007</a> con decreto presidenziale dell’ 11 luglio 2007.<br />
Nel complesso il Nuovo prezzario contiene 1305 voci di capitolato complete per un totale di 3352 prezzi. Sono stati inserite 218 nuove voci, con un incremento pari a circa il 20%, per un totale di 678 prezzi, pari al 39,4% di nuovi prezzi. E stato inserito un nuovo capitolo riferito agli impianti (il n. 24 “Impianti Produzione Acqua Sanitaria — Riscaldamento — Condizionamento — Produzione Di Energia Elettrica”) e rivisti e ampliati settori come gli impianti elettrici e quelli sanitari, perseguendo il dettato indicato dalla legge.<br />
La possibilità di uniformare i prezzi è di fondamentale importanza per un corretto sviluppo del settore; evita sperequazioni nella predisposizione di nuovi prezzi contrattuali che possono intervenire a causa da fattori esterni; pone certezze interpretative al momento dello svolgimento delle gare di appalto; interviene in caso di difficoltà interpretative di eventuali anomalie di ribasso.<br />
L’attività di aggiornamento del Prezzario è di fondamentale importanza per il settore dei lavori pubblici, come posto in evidenza da numerosi articoli di stampa specializzata e non, incidendo in maniera sostanziale sul prodotto interno lordo della Regione Sicilia nel settore delle costruzioni, e soprattutto dando un modello univoco per la definizione della progettazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/03/prezziario_regionale_sicilia_2009_testo-approvato-dalla-giunta_scarica-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime IVA nei Lavori Pubblici</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/03/regime-iva-nei-lavori-pubblici/</link>
		<comments>http://www.edilnotizie.it/2009/03/regime-iva-nei-lavori-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sir Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[regime iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[<h2>L’iva e le opere di urbanizzazione</h2>
<p class="CM12">Sul tema della agevolazione iva della aliquota ridotta nelle opere di urbanizzazione è intervenuta in corso di anno la ultima Ris. n. 202/E del 19 maggio 2008. <img class="alignleft" src="http://www.impresalavoro.eu/wp-content/iva1.jpg" alt="" width="300" height="" />In sintesi nella stessa l’Agenzia ribadiva che: agli interventi di urbanizzazione, consistenti in interventi sulla rete viaria sarà applicabile l’aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sul tema della agevolazione iva della aliquota</strong> ridotte nelle opere di urbanizzazione è intervenuta in corso di anno la ultima Ris. n. 202/E del 19 maggio 2008. In sintesi nella stessa l’Agenzia ribadiva che: <strong>agli interventi di urbanizzazione</strong>, consistenti in interventi sulla rete viaria sarà applicabile l’aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire “ex novo” marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1253" title="regime-iva-nei-lavori-pubblici" src="http://www.edilnotizie.it/images/regime-iva-nei-lavori-pubblici1.jpg" alt="" width="500" height="327" /></p>
<p>Con risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, è stato precisato che nell’espressione “strada realizzata in funzione di un centro abitato” non possono essere ricondotte nè le strade statali o provinciali di grande comunicazione, nè quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali.</p>
<p>Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’Amministrazione aveva, inoltre, già chiarito (con risoluzione del 3 novembre 1981, n. 332592) che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di opere inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali. L’occasione ci offre l’opportunità di condurre un breve studio sulla corretta applicazione degli adempimenti e delle aliquote iva nel settore dei lavori pubblici.</p>
<h2><strong>1 Le aliquote agevolate nel settore dei lavori</strong></h2>
<p>Il D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, alla tabella A) parte terza n. 127, l’aliquota agevolata del 10%, in luogo della aliquota ordinaria del 20%, per alcune tipologie di intervento tipiche del settore lavori pubblici dei Comuni. La conoscenza di dette agevolazioni consente agli Enti un risparmio, in termini di imposta, che si traduce in maggiori possibilità di interventi di urbanizzazione, ricostruzione etc.</p>
<h2><strong>Opere Di Urbanizzazione Primaria e Secondaria</strong></h2>
<p>L’art. 4 Legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’art. 44 Legge 22 ottobre 1971 n. 865), prevede per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria l’aliquota agevolata del 10%.</p>
<p><strong><span>Opere Di Urbanizzazione Primaria</span></strong>: il concetto di opere di urbanizzazione primaria è molto vasto. Ciò è confermato altresì dai recenti orientamenti espressi dall’amministrazione Finanziaria (Circolare n. 14 del 17 aprile 2001, Risoluzione n. 332532 del 3 novembre 1981, Risoluzione n. 139 del 17 aprile 1994) secondo i quali, per opere di urbanizzazione primaria, si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza, sono costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare, per cui è opera di urbanizzazione primaria è quella realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.</p>
<p>Normalmente, quindi, tra le opere di urbanizzazione primaria beneficiano altresì dell’aliquota agevolata:</p>
<p>• le linee di trasporto metropolitane e tranviarie (comprese motrici, carrozze e materiale rotabile);</p>
<p>• le strade residenziali e intercomunali;</p>
<p>• gli spazi sosta ed i parcheggi, le reti idriche;</p>
<p>• gli impianti di produzione;</p>
<p>• reti di distribuzione calore energia;</p>
<p>• reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica;</p>
<p>• gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;</p>
<p>• le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione di rifiuti urbani, tossici e nocivi, solidi e liquidi;</p>
<p>• le opere di impiantistica sportiva e gli impianti cimiteriali;</p>
<p>• gli impianti di pubblica illuminazione;</p>
<p>• gli spazi verdi attrezzati.</p>
<p>Il consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3637 del 25 giugno 2007, si è espresso facendo rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria anche:</p>
<p>• le piste ciclabili,</p>
<p>• i percorsi pedonali,</p>
<p>• i ponti,</p>
<p>• ¬segnaletica.</p>
<p>Tale sentenza sia pure indirettamente, affronta il problema della definizione di opere di urbanizzazione giungendo alla conclusione che: “Non si può ritenere, invero, che le norme urbanistiche, nell’inserire le strade residenziali tra le opere di urbanizzazione primaria, abbiano fatto riferimento al solo manto stradale e, per quanto concerne specificamente i piani per l’edilizia pubblica, al solo manto stradale strettamente aderente agli immobili da realizzare (ovvero circostanti a questi) e, addirittura, senza collegamenti con la viabilità preesistente (quale quella, indicata nell’atto di appello, che permette la comunicazione con la vicina area lottizzata). Il ponte consortile, che unisce due segmenti di una stessa strada, è poi, con tutta evidenza, un necessario completamento di questa. Lo stesso dicasi per le “alberature”, che realizzano spazi di verde, e per le aree lastricate interne al parco. Trattasi di completamenti di infrastrutture certamente ascrivibili alle opere di urbanizzazione primaria (“spazi di verde attrezzato”). Invece, costituiscono</p>
<p><strong><span>Opere Di Urbanizzazione Secondaria:</span></strong></p>
<p>• gli asili nido e le scuole materne;</p>
<p>• Le scuole d’obbligo;</p>
<p>• le strutture per l’istruzione superiore dell’obbligo;</p>
<p>• i mercati di quartiere;</p>
<p>• le delegazioni comunali;</p>
<p>• le chiese e gli altri edifici religiosi;</p>
<p>• gli impianti sportivi di quartiere.</p>
<p>Tali opere sono, quindi, identificate come quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.</p>
<p>Infatti, la norma agevolativa tende a tassare con un’aliquota I.V.A. ridotta le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.</p>
<p>Per completare l’argomento, si fa cenno altresì al contenuto delle Note ministeriali</p>
<p>n. 320947 del 10 giugno 1985 e n. 399623 del 3 ottobre 1985 che, al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei Comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri, avevano già chiarito che il termine “quartiere”, riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi non può intendersi restrittivamente in senso letterale, ma va interpretato in senso logico¬evolutivo, tenendo conto della attuale realtà urbanistica; pertanto le opere di urbanizzazione secondaria sopra accennate devono essere qualificate “di quartiere” non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato.</p>
<p>Inoltre, affinché possa ritenersi agevolabile la realizzazione di un “impianto sportivo di quartiere”, è necessario che tale impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come, ad esempio, gli iscritti a società sportive, o dipendenti comunali o simili.</p>
<p>L’impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività, anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata. Si rammenta che il trattamento fiscale agevolato, per la realizzazione di tali opere, è previsto dal n.127¬quinquies del D.P.R n.633 del 1972.</p>
<p>In ultima analisi si fa menzione delle differenti opinioni che si sono registrate in merito alle attività di risistemazione, riattamento e ristrutturazione delle opere già esistenti. Per quel che concerne l’applicabilità della aliquota agevolata, oltre che alla realizzazione di opere ex novo, infatti, se per la Amministrazione Finanziaria non sembra possibile, essendo sempre richiesto il requisito della “novità”, per la Corte di Cassazione è ammessa in forza dell’ampia accezione utilizzata dal Legislatore che non permette di considerare quale condizione necessaria la novità della costruzione.</p>
<h2><strong>a) Interventi di Manutenzione e Ristrutturazione degli Immobili.</strong></h2>
<p>La Legge del 5 agosto 1978 n. 457 fa una distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, a seconda che i lavori siano finalizzati a conservare oppure innovare gli elementi e gli impianti esistenti. Gli interventi possono essere oggetto di un contratto di appalto o d’opera, un contratto di cessione con posa in opera o altri accordi negoziali.</p>
<p><strong><span>Manutenzione Ordinaria</span></strong>: gli interventi si caratterizzano per il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Pertanto la manutenzione ordinaria consiste in operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, e in operazioni necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.</p>
<p><strong><span>Manutenzione Straordinaria</span></strong>: riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico ¬sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. La manutenzione straordinaria si riferisce, quindi, a interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza comportare alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente; inoltre tali interventi sono realizzati con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso dell’immobile.</p>
<p>Per gli <strong>interventi di manutenzione ordinaria</strong> è previsto il pagamento dell’I.V.A. con aliquota al 20%. Invece per <strong>interventi di manutenzione straordinaria</strong> è previsto il pagamento dell’aliquota I.V.A. agevolata al 10% (ai sensi del punto 127¬duodecies della tabella A parte terza del dpr 633/72).</p>
<p class="CM11">Riassumendo: ad integrare o mantenere</p>
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="695">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="483" valign="top">
<p class="MsoNormal">Manutenzione</p>
</td>
<td width="212" valign="top">
<p class="MsoNormal">Aliquote IVA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="230">
<p class="MsoNormal"><strong>Ordinaria</strong></p>
</td>
<td width="253" valign="top">
<p class="MsoNormal">Opere di riparazione rinnova mento, e sostituzione, necessarie</p>
<p class="MsoNormal">ad integrare o mantenere</p>
<p class="MsoNormal">in efficienza gli impianti esistenti.</p>
</td>
<td width="212">
<p class="MsoNormal"><strong>20%</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="230">
<p class="MsoNormal"><strong>Straordinaria</strong></p>
<p class="MsoNormal">
</td>
<td width="253">
<p class="MsoNormal">Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire o integrare i servizi già esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso</p>
</td>
<td width="212">
<p class="MsoNormal"><strong>10%</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal">per gli interventi di <strong>manutenzione delle abitazioni</strong>, con l’art. 1, co. 18, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), è stata prorogata anche per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’applicabilità dell’Iva con l’aliquota ridotta al 10%.</p>
<p>In via ordinaria, i corrispettivi dovuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art. 31, co. 1, lett. a e b, L. 457/1978) sono soggetti ad Iva del 20%, in quanto sono esclusi dall’agevolazione fiscale dell’Iva al 10% prevista, invece, dal n. 127¬quaterdecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972 per gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nel citato art. 31, co. 1, vale a dire restauro e risanamento conservativo (lett. c), ristrutturazione edilizia (lett. d) e ristrutturazione urbanistica (lett. e).</p>
<p>L’agevolazione dell’Iva al 10% (anziché del 20%, come previsto a regime), inizialmente introdotta dall’art. 7, co. 1, lett. b) e 2, L. 488/1999 con riferimento alle prestazioni per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata fatturate nel corso del 2000, è stata più volte differita. Infatti la possibilità di beneficiare dell’aliquota del 10% è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2007 – ad esclusione, però, degli interventi fatturati dall’1.1.2006 al 30.9.2006, soggetti ad Iva ordinaria – e, da ultimo, ad opera della Finanziaria 2008, fino al 2010, come previsto dalla Direttiva europea n. 2006/18/CE del 14.2.2006.</p>
<p class="CM16">È stata prorogata fino al 2010 anche l’applicazione della detrazione Irpef del 36% per interventi di recupero edilizio; inoltre è stata ripristinata la detrazione Irpef, da parte di acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati, dei costi degli interventi di recupero dal 2008 al 2010 da imprese di ristrutturazione o costruzione e da cooperative edilizie che effettuano l’alienazione o l’assegnazione entro il 30.6.2011.</p>
<p class="CM16">Come per i precedenti differimenti, anche la proroga dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010 riguarda solamente la sostituzione del termine di efficacia della disposizione, per cui restano invariati i presupposti, le condizioni e le modalità per usufruirne introdotte dalla L. 488/1999. Pertanto rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione le operazioni per le quali non siano già previsti un trattamento di esenzione, in base all’art. 10, D.P.R. 633/1972, o l’applicazione di aliquote Iva ridotte, ai sensi della Tabella A, D.P.R. 633/1972, come gli interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, già soggetti ordinariamente ad Iva al 10% (C.M. 29.12.1999, n. 247/E e C.M. 3.1.2001, n. 1/E). L’agevolazione Iva è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione ordinaria obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi) in caso di usura, a fronte delle quali sono corrisposti canoni annui. L’Iva al 10% spetta per i lavori di manutenzione con i vincoli indicati di seguito.</p>
<p>L’Iva al 10% si applica agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata; si tratta di singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10), indipendentemente dall’effettivo utilizzo (non è rilevante che vi si eserciti effettivamente un’occupazione abitativa o non abitativa o promiscua) e relative pertinenze. L’agevolazione spetta anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali. Non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla L. 408/1949 (legge «Tupini»), vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (C.M. 29.12.1999, n. 247/E).</p>
<p>A tali interventi, l’aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità abitative situate nell’edificio. Inoltre, qualora i lavori siano effettuati, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l’Iva ridotta si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative sopra indicate o ne costituisce una pertinenza (C.M. 7.4.2000, n. 71/E).</p>
<p>Rientrano nell’agevolazione anche:</p>
<p>– le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;</p>
<p>– gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della L. 659/1961, purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad es. collegi, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi) e indipendentemente dalla classificazione catastale;</p>
<p>– gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Per essi si assoggettano ad Iva al 10% i corrispettivi degli interventi di manutenzione ordinaria (alla manutenzione straordinaria si applica già a regime l’aliquota del 10% – n. 127¬duodecies, Tab. A, Parte III, D.P.R. 633/1972).</p>
<p>Invece si applica l’Iva del 20% ai corrispettivi dei lavori di manutenzione sui fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.) e le singole unità immobiliari della categoria A/10 (uffici e studi privati), indipendentemente dall’effettivo utilizzo e anche qualora queste ultime siano parte di un fabbricato che, unitariamente considerato, abbia prevalente destinazione abitativa.</p>
<p>L’aliquota Iva del 10% si applica sull’intero corrispettivo riferito all’impiego di manodopera e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituisca una parte significativa dell’intero intervento. Se nei lavori di manutenzione sono utilizzati i beni di valore significativo elencati dal D.M. 29.12.1999, l’Iva ridotta di applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e il valore dei beni stessi.</p>
<p>L’elenco di tali beni comprende: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza. L’elenco è tassativo, ma i termini che individuano i beni significativi vanno intesi nel loro significato generico, con riferimento a tutti i beni aventi la stessa funzionalità anche se, per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali, hanno differenti denominazioni (ad es. il climatizzatore è incluso tra gli apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria e la vasca idromassaggio tra i sanitari).</p>
<p>Non sono considerati beni significativi le singole parti o pezzi staccati che li compongono (ad es. il bruciatore di una caldaia), indipendentemente dal fatto che abbiano una notevole rilevanza rispetto alla struttura e alla funzionalità del bene oppure che abbiano scarso valore.</p>
<p>L’Iva al 10% è applicabile agli interventi di manutenzione in relazione ai quali la data di emissione della fattura è compresa tra l’1.1.2000 e il 31.12.2005 e tra l’1.10.2006 e il 31.12.2010, indipendentemente dalle date di inizio e di conclusione dei lavori. Quindi, ad es., per i lavori iniziati nel 2006 entro il 30.9 o che termineranno dopo la fine del 2010, l’aliquota ridotta è applicabile solo alle rate (o agli acconti) fatturati dall’1.10.2006 al 31.12.2010. Se nell’ambito degli interventi di manutenzione si utilizzano beni di valore significativo, nella fattura si indicano, distintamente:</p>
<p>– il corrispettivo del servizio, al netto del valore dei beni significativi;</p>
<p>– la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota Iva ridotta (10%);</p>
<p>– l’eventuale parte residua del valore dei beni stessi soggetta all’aliquota del 20%. I beni significativi vanno evidenziati in fattura distintamente dal servizio anche se dal calcolo risulta che l’intero valore del bene significativo (in pratica quando il valore dei beni significativi non supera la metà dell’importo complessivo dell’intervento) va assoggettato a Iva del 10%. L’applicazione dell’Iva ridotta alle prestazioni di manutenzione fatturate nel 2007 era subordinata all’indicazione distinta in fattura del costo della manodopera utilizzata (direttamente oppure impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori), come previsto per usufruire della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle fatture emesse a partire dal 4.7.2006. Per le fatture emesse dal 2008 al 2010, per l’applicazione dell’Iva agevolata non è più richiesta la separata esposizione della manodopera, rimasta, invece, necessaria per potersi avvalere della detrazione Irpef. Quindi l’indicazione in fattura del costo della manodopera è ancora obbligatorio per le fatture emesse dal 2008 al 2010 se, unitamente all’Iva ridotta, si intenda beneficiare anche della detrazione Irpef del 36%</p>
<p>- per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica si applica l’aliquota Iva al 10 per cento per le prestazioni di servizi (voce 127 duodecies parte III Tabella A allegata al Dpr numero 633/72).</p>
<p>Si tratta dell’edilizia realizzata dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari) e fruente di un contributo statale o di un finanziamento con fondi pubblici.. Dall’1.1.1998 si applica l’aliquota Iva del 10% sulle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>Nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2005 e dall’1.10.2006 al 31.12.2010, l’aliquota del 10% si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati su tali edifici; che rientrano tra gli immobili interessati all’agevolazione in quanto il termine «privato» non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell’immobile, ma al fatto che esso venga adibito a dimora di privati, per usufruire di tale agevolazione, il carattere pubblico e quello residenziale degli edifici devono sussistere contestualmente (R.M. 14.7.2000, n. 112/E).</p>
<p>Circa l’ambito applicativo della agevolazione relativa alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica, (premesso che il beneficio si intende riferito solo ai contratti di appalto aventi ad oggetto e opere di manutenzione, restando escluse le prestazioni professionali ad esse inerenti ad es.: progettazioni, studi, ricerche), il Ministero delle finanze, <strong>con Circolare n. 151/E del 9 luglio 1999, <span>ha<span> chiarito che rientrano nella categoria di immobili la cui manutenzione straordinaria, permette l’applicazione dell’aliquota I.V.A. del 10%, ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 457 del 1978 (Si rammenta che, per la manutenzione ordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sugli edifici di edilizia residenziale a prevalente destinazione abitativa è prevista l’I.V.A. agevolata al 10% fino alla fine del 2005).</span></span></strong></p>
<p>Le ipotesi enumerate dalla summenzionata circolare sono i seguenti:</p>
<p><strong>1</strong> &#8211; gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata (art. 1, comma 2, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035);</p>
<p><strong>2</strong> &#8211; gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con il concorso o con un contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché da Istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con Legge regionale.</p>
<p>Circa, il concetto di “residenzialità”, la Circolare n. 151/E, del 9 luglio 1999, ha chiarito come, tale requisito, riguarda le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità, costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività, quali: orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi ed in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi. Restano escluse dalla agevolazione, le manutenzioni straordinarie effettuate su immobili non destinati a stabile residenza (Circolare n. 141/E dell’8 agosto 1994), quali scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme, ecc., e le prestazioni di servizi eseguite su immobili costruiti da privati. Inoltre, restano esclusi gli immobili costruiti nell’ambito del programmi di edilizia convenzionata o agevolata.</p>
<h2><strong>Altre opere agevolabili.</strong></h2>
<p>Oltre alle ipotesi summenzionate, altre opere sono passibili di essere assoggettate ad aliquote di favore. L’elencazione delle opere agevolabili ai sensi delle lettere c) e d) del predetto art. 31, Legge n. 457 del 1978, è contenuta nella Circolare interministeriale, Finanze – Lavori pubblici, n.57/E del 24 febbraio 1998 e contempla le seguenti ipotesi:</p>
<h2><strong>Restauro e risanamento conservativo</strong></h2>
<p>Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, disciplinati dall’ex articolo 31 della Legge n. 457 del 1978, sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.</p>
<p>La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene alle finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti. Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico¬artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare.</p>
<p>Gli stessi interventi sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell’edificio stesso.</p>
<p>Sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo le modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione, l’innovazione delle strutture verticali e orizzontali, il ripristino dell’aspetto storico¬architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni, l’adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.</p>
<p>Chiarimenti sulla disciplina dell’IVA ai casi di lavori di restauro e risanamento conservativo viene fornita dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero della finanze, ai quali viene precisato va applicata <strong>l’aliquota IVA del 10%,</strong> indipendentemente dalla natura e dalla destinazione del/immobile sul quale i lavori sono eseguiti (l’aliquota IVA ridotta si applica a tutte le prestazioni relative ad interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’art 31 della L. 457/1978 a prescindere dal tipo di immobile) e senza limiti temporali ( mentre per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica sino al 30 settembre 2003, come previsto dalla L. 289/2002, in BLT n. 1/2003).</p>
<p><strong>Con la Ris. Min. Finanza 22 gennaio 2003</strong>, n. 101E IVA ¬Applicazione del punto 127¬quater) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli interventi di recupero e risanamento conservativo di cui all’articolo 31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978 n. 457. Istanza di interpello.</p>
<p>Con istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente Quesito.</p>
<p>L’Istituto di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti del Comune di ….. ha affidato ad una impresa di costruzioni l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo di parte di un edificio di proprietà del Comune di ……, destinato ad uffici e precisamente a sede amministrativa, uffici di presidenza e direzione dello stesso ente. Posto che i lavori in questione ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, il medesimo Istituto chiede di conoscere se alle relative prestazioni di servizi sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto 127 quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>
<p>Il contribuente a tale quesito risponde ritenendo che alle prestazioni di servizi sopra indicate sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dai punto 127 quaterdecies) sopra citato, in considerazione del fatto che la seconda parte di tale norma fa riferimento agli interventi di recupero a prescindere dalla tipologia dell’immobile. In materia, nella circolare ministeriale n. 142 del 9 agosto 1994 è stato precisato che l’aliquota IVA ridotta prevista per le prestazioni relative a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 si applica a prescindere dalla tipologia degli edifici o delle opere oggetto degli interventi stessi. Successivamente, con la risoluzione n. 157 del 12 ottobre 2001 è stata affrontata la questione del trattamento da riservare alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un Impianto sportivo e rientranti nella fattispecie prevista alla lettera d), primo comma, dell’articolo 31 sopra citato. Anche in tale occasione è stato affermato che tali prestazioni di servizi sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10 per cento «a prescindere dalla tipologia dell’immobile». Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che le prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto per la realizzazione di interventi rientranti nelle fattispecie previste alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 sono da assoggettare, a prescindere dalla tipologia dell’immobile, ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 127 quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>
<h2><strong>Ristrutturazione edilizia</strong></h2>
<p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p>
<p>Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali;</p>
<p>- il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie;</p>
<p>- il secondo riguarda la finalità della trasformazione dell’organismo edilizio, che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione urbanistica”, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori.</p>
<p>Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.</p>
<p>A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:</p>
<ul>
<li>1 &#8211; riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;</li>
<li>2 &#8211; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;</li>
<li>3 &#8211; mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;</li>
<li>4 &#8211; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;</li>
<li>5 &#8211; modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;</li>
<li>6 &#8211; interventi di ampliamento delle superfici.</li>
</ul>
<h2><strong>Ristrutturazione urbanistica</strong></h2>
<p>Rientrano in tale tipologia gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico ¬edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, la riqualificazione del centro storico di un comune o anche l’eliminazione di alcune strutture per realizzarne altre, anche di diversa configurazione e tipologia. Per quanto concerne la <strong>realizzazione degli interventi di recupero</strong> di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge n.457 del 1978, ai quali si applica l’agevolazione prevista dal n.127¬ quaterdecies Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, l’aliquota Iva del 10% si rende applicabile a prescindere dalla destinazione residenziale degli immobili, non ponendo la legge una espressa limitazione in tal senso.</p>
<h2><strong>- Bonifica delle discariche</strong></h2>
<p>Alla bonifica delle aree sulle quali si è svolta l’attività di termovalorizzazione e di stoccaggio di rifiuti solidi urbani deve ritenersi applicabile l’aliquota ridotta del 10 per cento di cui al n. 127¬septies della tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e cosi come ribadito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 247/E del 12 settembre 2007.</p>
<h2>- <strong>Opere finalizzate alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.</strong></h2>
<p>Infine, è utile rammentare l’agevolazione prevista dalla tabella A) parte seconda n. 41 ter, che consiste nel consentire l’applicazione della aliquota minima del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.</p>
<h2><strong>- Contributi ad enti non commerciali per ristrutturazione immobili istituzionali senza ritenuta.</strong></h2>
<p>Il contributo pubblico erogato da un ente locale per la ristrutturazione di un immobile, appartenente al patrimonio privato/istituzionale di un ente non commerciale, ancorché destinato ad essere utilizzato nell’attività commerciale dalla stessa svolta quale sede di un comunità educativo assistenziale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa come sopravvenienza attiva e pertanto non deve essere assoggettato alla ritenuta del 4%. Quanto detto si evince, sia pure indirettamente, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 210/E dell’8 agosto 2007.</p>
<h2><strong>2 Il Project financing nella Pubblica Amministrazione</strong></h2>
<p>La ricerca di nuove forme di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche è sempre di più un problema per gli Enti locali. Infatti oggi, accanto ad una richiesta di servizi sempre più qualificati da parte dei cittadini ed all’esigenza di predisporre infrastrutture idonee a favorire lo sviluppo economico, essi devono rapportarsi altresì ad un progressivo calo dei trasferimenti erariali e con il limite (fisiologico) del prelievo fiscale. La questione non può essere trattata senza considerare l’evoluzione del ruolo che gli enti territoriali stanno attraversando dal punto di vista istituzionale.</p>
<p>Invero, negli ultimi anni, sono stati emanati diversi provvedimenti di carattere strutturale, tra cui la più significativa è stata la <strong>Legge costituzionale n. 3 del 2001</strong>, che ha modificato il Titolo V, parte II, della Carta costituzionale, ma altrettanto importanti per il discorso in esame sono state altresì la Legge quadro sui lavori pubblici (c.d. <strong>Legge</strong> <strong>Merloni</strong> e successive modifiche) e la <strong>Legge obiettivo n. 443</strong> del 2001. Gli enti territoriali, in quanto soggetti destinati a governare il proprio territorio sono quindi chiamati in prima linea, ed oggi in modo più diretto, a rispondere alle nuove e sempre più esigenti domande di miglioramento della qualità della vita.</p>
<p>Nell’ambito dell’attività di gestione e realizzazione delle opere pubbliche una delle più significative innovazioni apportate dalla Legge Merloni consiste nella redazione del programma triennale delle opere pubbliche. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti definiscono il ciclo di realizzazione degli investimenti. Il programma deve necessariamente contenere l’identificazione dell’opera da realizzare e l’indicazione della fonte di finanziamento; quest’ultima può consistere, oltre all’utilizzo di fondi statali o propri dell’ente territoriale, anche da finanziamento bancario, dall’emissione di prestiti obbligazionari o dal c.d. “<strong>project</strong><strong>financing</strong>”. In particolare, quest’ultimo, rappresenta una forma di finanziamento alternativo e senz’altro rivoluzionario per la finanza pubblica. Tra i pregi di siffatta forma di finanziamento, spicca la possibilità, per coloro che ne fanno uso, di poter valutare, sotto i diversi aspetti finanziari, il progetto nella sua globalità, quindi, attraverso l’utilizzo del project financing è possibile finalmente anche superare la scarsa qualità progettuale che da sempre ha caratterizzato ¬purtroppo ¬il settore delle opere pubbliche e che ha determinato spesso e volentieri lungaggini ed eccessivi costi di realizzazione delle opere.</p>
<p>Si può dire che negli ultimi anni, anche al fine di favorire l’utilizzo di capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche, si è intensificato il ricorso a questa alternativa forma di finanziamento.</p>
<p>Si tratta di una tecnica finanziaria che può essere indifferentemente promossa su iniziativa pubblica o privata; quando il ricorso al project financing avviene per la realizzazione di strutture di interesse pubblico, l’attività si sostanzia nella concessione, che autorizza l’iniziativa imprenditoriale e ne fissa termini e condizioni. In particolare, lo strumento della concessione, applicato ad operazioni di project financing, si configura in uno schema chiamato “bot” che letteralmente significa costruisci, gestisci e trasferisci. In tali casi la P.A. concede ad una “impresa” di costruire e gestire una determinata infrastruttura, per un arco temporale sufficiente al recupero dei costi dell’investimento e alla realizzazione di un margine di profitto, con l’obbligo di trasferirne, al termine della concessione, la proprietà alla P.A. stessa. Come è emerso, in un’operazione di project financing sono coinvolti più soggetti, ciascuno con ruoli e rischi ben specificati. I principali <strong>soggetti</strong> sono: • ¬il promotore (o sponsor);</p>
<p>• la società di progetto;</p>
<p>• gli investitori ed il costruttore.</p>
<p>Il <strong>promotore</strong> <strong>dell’operazione</strong> è, nel nostro caso, l’ente territoriale, il quale promuove la costituzione di società miste, assume l’iniziativa dell’intero progetto, presentando la bozza dell’opera (che deve essere conforme alla programmazione triennale) e ne verifica la fattibilità tecnica e l’impatto ambientale.</p>
<p>Il promotore, al fine di conquistarsi la fiducia dei finanziatori deve porre in essere un progetto che abbia potenzialità redditizie.</p>
<p>Contestualmente viene creata la c.d. <strong>società</strong> <strong>di</strong> <strong>progetto</strong>, avente come oggetto sociale esclusivo la realizzazione del progetto, infatti al progetto corrisponde un centro di riferimento economico distinto anche giuridicamente dai soggetti coinvolti.</p>
<p>La società di progetto, una volta costituita, subentra all’aggiudicatario nel rapporto contrattuale di concessione; ad essa viene di regola affidato il compito di acquistare il capitale di prestito da parte dei finanziatori, di provvedere direttamente allo svolgimento delle funzioni organizzative e manageriali connesse all’attività economica oggetto del progetto.</p>
<p>La costituzione di una società di progetto non è obbligatoria, ma rappresenta un’opportunità. Esse, infatti, garantiscono ai finanziatori che i flussi generati serviranno esclusivamente a ripagare il debito ed assicura gli enti aggiudicatari circa le vicende esterne al rapporto, che normalmente possono incidere sul patrimonio del promotore.</p>
<p>Finanziatori nel project financing sono coloro che concorrono all’iniziativa mettendo a disposizione le risorse necessarie. Si tratta di solito dei promotori, di costruttori, di fornitori, di banche ed, in genere, di soggetti che già partecipano in altra veste al progetto.</p>
<p>E’ bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 37¬nonies della Legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni: “I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile”; quindi, si tratta di crediti garantiti.</p>
<p>L’ultimo soggetto da considerare è il <strong>costruttore</strong> che si assume tutti gli obblighi connessi alla realizzazione dell’opera.</p>
<p>Dopo aver brevemente analizzato i soggetti ed i ruoli in linea di massima da essi rivestiti, e tornando al cuore dell’attività di project financing, si può dire che l’impegno a reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare la struttura pubblica è degli investitori privati, mentre la remunerazione del capitale utilizzato è costituita dai proventi derivanti dalla successiva gestione dell’opera stessa.</p>
<p>Tuttavia, in caso di necessità, può essere prevista la corresponsione di un “prezzo” diretto a ristabilire un sufficiente <strong>equilibrio</strong> <strong>economico-finanziario</strong> a favore della società concessionaria qualora la gestione dell’opera pubblica non sia in grado di remunerare il capitale investito.</p>
<p>A tale scopo, a far tempo dall’entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l’Amministrazione ha la facoltà sia di assegnare alla società concessionaria contributi economici sia cedere la proprietà od altro diritto di godimento di beni immobili rientranti nella propria disponibilità (o per tale motivo appositamente espropriati).</p>
<p>La normativa sui lavori pubblici, Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, la c.d. “Merloni” in materia di project financing prevede, all’articolo 37 bis, che le pubbliche amministrazioni possano valutare i progetti, predisposti da operatori economici qualificati, relativi alla realizzazione di opere pubbliche dalle stesse programmate, al fine di individuare quelli di pubblico interesse ed aggiudicare, mediante gara, la concessione di cui all’articolo 19, comma 2, della legge citata.</p>
<p>La norma in questione definisce le concessioni di lavori pubblici come contratti, conclusi tra imprenditori e amministrazione aggiudicante, aventi ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la gestione funzionale ed economica dei lavori pubblici o di pubblica utilità, e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati.</p>
<p>Lo stesso comma 2 dell’articolo 19 dispone inoltre che, qualora nella gestione dell’opera “siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico¬finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in unica rata o in più rate annuali”.</p>
<p>Accanto al “prezzo”, di cui all’art. 19, comma 2, le imprese costruttrici possono, a volte, beneficiare di contributi, previsti da particolari norme agevolative, in misura percentuale all’ammontare degli investimenti, in quanto, per espressa disposizione normativa contenuta nelle singole norme di agevolazione, i contributi potevano essere erogati direttamente a favore dei soggetti attuatori, restando a carico dei medesimi l’onere di finanziarsi per la quota percentuale non coperta da contributo.</p>
<p>Il “prezzo” in questione è previsto nel contesto normativo relativo alla concessione a privati della realizzazione di opere pubbliche e della relativa gestione di servizi ed è pagato, in deroga alla regola generale dell’assenza di corrispettivo, dall’Amministrazione aggiudicatrice “qualora necessario” per assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico¬finanziario degli investimenti e della gestione dei servizi.</p>
<p>Al riguardo, notevole importanza riveste, nel sistema del project financing, <strong>la</strong> <strong>presentazione</strong>, da parte dei promotori, <strong>di un piano economico-finanziario</strong>, asseverato da un istituto di credito, che comprenda tutti gli elementi atti a consentire all’amministrazione concedente di compiere una propria valutazione sull’iniziativa. In particolare, con tale strumento viene valutata la sussistenza dell’equilibrio dell’investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario, cioè sia con riguardo ai ricavi attesi che devono poter ripagare i costi di realizzazione dell’opera e di gestione del servizio, sia in relazione alle relative risorse finanziarie che saranno utilizzate per gli esborsi monetari relativi al rimborso dei finanziamenti ottenuti.</p>
<p>Nel piano economico finanziario devono essere i seguenti elementi:</p>
<p>• il prezzo che il promotore intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione delle opere;</p>
<p>• il prezzo che il promotore intende corrispondere alla stessa amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti relativi alla gestione dei servizi;</p>
<p>• il canone che il promotore intende corrispondere all’amministrazione;</p>
<p>• la durata prevista della concessione;</p>
<p>• i costi e i ricavi previsti e i conseguenti flussi di cassa.</p>
<p>Sulla base degli elementi sopra elencati e, in particolare, dal raffronto fra il valore delle opere posto a carico dell’amministrazione ed il valore dei diritti relativi alla gestione dei servizi a carico del concessionario, in sede di gara è stabilito il prezzo che l’amministrazione aggiudicatrice potrà pagare, a seguito delle modifiche apportate con il citato articolo 7 della Legge n. 166 del 2002, anche in un’epoca antecedente all’ultimazione dell’opera.</p>
<p>Nel campo dei lavori pubblici la società che sia aggiudicataria di un appalto concesso in project financing, anche se fa eseguire i lavori dai soci o da terzi tramite consorzio ad hoc, non è soggetta, in base a quanto stabilito in <strong>una risoluzione del 18 marzo 2008, n. 101/E dall’Agenzia delle Entrate</strong>, al regime del cosiddetto reverse change.</p>
<p>L’agenzia delle entrate si è cosi pronunciata in risposta all’interpello presentato da una società di progetto, aggiudicataria di un contratto di concessione avente a oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di completamento di una struttura ospedaliera. In base a quanto affermato da tale risoluzione la fattispecie sopra indicata viene esclusa dal campo d’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Il Trattamento I.V.A.</strong></h2>
<p>Volendo analizzare i risvolti I.V.A. del project financing occorre dunque stabilire quale sia il trattamento da riservare in primo luogo al “prezzo”, di cui al secondo comma dell’articolo <strong>19 della Legge c.d. Merloni</strong>.</p>
<p>La corresponsione di un contributo rileva fiscalmente se viene ricondotta ad un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere. L’imponibilità si presenta quindi condizionata dalla natura sinallagmatica della somma corrisposta dall’Amministrazione. Diversamente, le somme che non rappresentano una controprestazione per le obbligazioni di fare, non fare, dare o permettere, esulano dal campo di applicazione dell’I.V.A..</p>
<p>Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 161/E del 31 ottobre 2000, il contributo in esame si inserisce in un contratto di concessione di opere pubbliche, quale specifica clausola contrattuale a contenuto sinallagmatico, che prevede l’impegno per l’amministrazione concedente a corrispondere un “prezzo” al concessionario a fronte dell’applicazione nella gestione dell’opera di prezzi o tariffe amministrati, con la funzione di integrare i minori ricavi che da tale circostanza derivano.</p>
<p>È evidente, infatti, che in mancanza del contributo in esame, l’equilibrio economico¬finanziario dell’investimento e della connessa gestione, non potrebbe essere assicurato, posto che in fase di gestione è prevista l’applicazione di prezzi amministrati inferiori a quelli di mercato. Con la conseguenza che, ove non integrato dall’intervento dell’amministrazione concedente, il volume dei ricavi generato dalla gestione non sarebbe sufficiente a coprirne i costi.</p>
<p>In tale ottica, il limite del 50 per cento dell’importo dei lavori, quale tetto massimo per la commisurazione del contributo, deve intendersi fissato esclusivamente per contenere l’impegno finanziario da parte del concedente, commisurandolo al valore economico dell’opera.</p>
<p>Occorre osservare inoltre che la determinazione anticipata del “prezzo”, e la sua corresponsione al collaudo in unica soluzione o in più rate annuali, è finalizzata, nell’ambito del project financing, a valutare, già in fase di progettazione dell’opera, le condizioni di equilibrio economico¬finanziario da perseguire sia in fase di realizzazione che di gestione dell’opera.</p>
<p>Infatti, anche se corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione, il “prezzo” in questione potrà subire variazioni, dando luogo ad integrazioni o conguagli, qualora i prezzi o le tariffe amministrate in base alle quali era stato determinato subiscano delle variazioni, per volontà dell’amministrazione aggiudicatrice o per effetto di disposizioni normative sopravvenute, che alterino l’equilibrio economico¬finanziario programmato.</p>
<p>In merito il comma 2¬bis dell’articolo 19 della Legge n. 109 del 1994, prevede che le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico¬finanziario degli investimenti e della connessa gestione, “nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione”.</p>
<p>Pertanto, poiché il “prezzo” che l’amministrazione concedente si impegna a corrispondere, in base al comma 2 dell’articolo 19 citato, trova la sua controprestazione, a carico del concessionario, nell’applicazione, nella fase di gestione dell’opera, di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, si ritiene che detto contributo entri a far parte della base imponibile dell’I.V.A., costituita, ai sensi del primo comma dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, “dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (…), aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.</p>
<p>Con riferimento al progetto di finanza, la controprestazione a favore del soggetto concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire economicamente l’opera pubblica da realizzare; l’eventuale prezzo integrativo assume un carattere sinallagmatico accidentale. I contributi vengono quindi corrisposti a titolo di corrispettivo per raggiungere l’equilibrio economico¬finanziario degli investimenti e della gestione dell’opera pubblica. La natura di corrispettivo riscontrata nelle utilità economiche ricevute in esecuzione di un project financing costituisce l’elemento fondamentale per ritenere l’operazione imponibile ai fini I.V.A..</p>
<p>Infatti, come più volte chiarito in passato dalla Agenzia, ad esempio, con la <strong>Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2000</strong>, i contributi, corrisposti da enti ed organismi pubblici, concorrono alla base imponibile dell’I.V.A., qualora esista “un rapporto sinallagmatico tra le parti, che li vincola a determinate prestazioni e controprestazioni e le somme dovute”  dall’ente  “assumono le caratteristiche di una integrazione del corrispettivo” delle cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto del rapporto. L’Agenzia conclude quindi sostenendo che il contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 19 della Legge n. 109 del 1994, inserendosi in un rapporto sinallagmatico, quale controprestazione per l’amministrazione concedente a fronte dell’obbligo per il concessionario di praticare prezzi o tariffe amministrati, e costituendo integrazione del corrispettivo delle successive operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi oggetto della concessione, deve essere assoggettato all’aliquota di imposta vigente per le operazioni medesime.</p>
<p>Sul punto, l’amministrazione finanziaria è intervenuta anche successivamente chiarendo alcuni aspetti relativi alla rilevanza ai fini I.V.A. del contributo integrativo corrisposto in esecuzione di un project financing alla luce delle modificazioni effettuate dalla Legge n. 166 del 1 agosto 2002.</p>
<p>Sull’argomento si è espressa ancora l’amministrazione finanziaria attraverso la Risoluzione <strong>n. 395/E del 2002</strong>.</p>
<p>Anch’essa, in linea con le argomentazioni già proprie enunciate da precedenti prese di posizione, tra cui la più significativa è esemplificata dalla summenzionata Risoluzione n. 161/E del 2000. In sostanza, si sostiene che poiché la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’opera da realizzare, il prezzo di cui sopra assume il carattere di elemento sinallagmatico accidentale che l’amministrazione corrisponde al concessionario al solo fine del perseguimento dell’equilibrio economico¬finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi, ferma restando la necessità della presenza del rischio di gestione.</p>
<p>Quindi, il prezzo posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 19 comma 2, della Legge n. 109 del 1994, è da assoggettare regolarmente ad I.V.A.</p>
<p>L’Amministrazione, in questa sede, ritiene che l’aliquota I.V.A. a tal uopo applicabile sia quella prevista per la realizzazione dell’opera.</p>
<p>Su quest’ultimo punto, la Risoluzione n. 395/E del 2002 giunge ad una conclusione completamente differente rispetto alla Risoluzione n. 161/E del 2000. Infatti, quest’ultima conclude che l’aliquota da applicare, al prezzo di cui al secondo comma dell’articolo 19 della Legge Merloni, sia quella prevista per la cessione di beni o prestazioni di servizi che saranno effettuati dalla società concessionaria, mentre la Risoluzione n. 395/E conclude, a nostro avviso erroneamente, che l’aliquota da applicare sia quella prevista per la realizzazione dell’opera.</p>
<p>Stante quindi la delicatezza della problematica e l’importo spesso considerevole degli imponibili in questione, l’unica via pacifica è quella di ricorrere, di volta in volta, ad uno specifico interpello.</p>
<p>In definitiva, l’analisi del project financing ha evidenziato la rilevanza che riveste il contributo pubblico nei confronti della società beneficiaria anche ai fini I.V.A..</p>
<p>Ciò considerato, il momento ed il carico impositivo derivante dalle obbligazioni tributarie devono essere attentamente vagliati dalla società di progetto per determinare sia l’equilibrio economico¬finanziario che l’effettiva remunerazione dei capitali investiti nell’opera pubblica.</p>
<p>Si evidenzia, infine, che la Risoluzione 395/E del 2002 offre importanti precisazioni anche sul trattamento da riservare agli effetti I.V.A. ai contributi erogati direttamente ai soggetti attuatori, degli interventi in project financing, ai sensi di norme agevolative speciali.</p>
<p>Un’ultima riflessione, connessa al discorso che precede, riguarda le problematiche relative all’imposizione ai fini I.V.A. dei contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici in generale.</p>
<p>L’Agenzia ribadisce che, come aveva avuto modo di chiarire già con la Risoluzione n. 183 dell’11 giugno 2002, in linea generale un contributo assume rilevanza ai fini I.V.A. se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.</p>
<p>Il contributo assume, quindi, natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’I.V.A. quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.</p>
<p>Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’I.V.A. si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.</p>
<p>Per quel che concerne l’aliquota da adottare nella realizzazione degli impianti, significativa l’interpretazione fornita dalla Risoluzione n. 157/E del 12 ottobre 2001, laddove si precisa che anche la società concessionaria può godere della aliquota ridotta prevista per le opere di urbanizzazione.</p>
<h2><strong>Gli appalti delle multiutility in reverse</strong> <strong>charge</strong></h2>
<p>Se, alla luce delle disposizioni contrattuali il rapporto, tra l’ente e la società in house providing, è qualificabile come appalto, il diverso rapporto intercorrente tra la società istante multiutility ed i soggetti terzi, chiamati dalla prima ad eseguire, per proprio conto, le prestazioni di servizi riconducibili alla sezione “F” della tabella ATECOFIN, deve essere configurato quale subappalto. Dal che deriva la conseguenza che le fatture emesse dai soggetti qualificati come subappaltatori dovranno essere emesse con applicazione del meccanismo del reverse charge. Conseguentemente, le aziende terze emetteranno fattura nei confronti del contraente generale (la società in house providing ndr) senza l’addebito dell’IVA, cosi come stabilito dalla Risoluzione n. 155/E del 16 aprile 2008.</p>
<p><a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/iva_lavoripubblici.pdf"><img class="alignleft" src="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/02/lis_pdf.gif" alt="" width="145" height="151" /></a><strong>Articolo in Pdf </strong>“<a href="http://www.edilnotizie.it/wp-content/uploads/2009/03/iva_lavoripubblici.pdf">Il Regime I.V.A. Applicabile nella Realizzazione di Lavori Pubblici</a>” <strong>di Enzo Cuzzola, </strong>Tributarista, Revisore dei Conti e Collaboratore di “Italia Oggi”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edilnotizie.it/2009/03/regime-iva-nei-lavori-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
