Opere Non Assoggettabili Alla Normativa Sismica Legge 2.2.1974 n.64
L’art. 3, comma 1 della legge n.64 del 2/2/1974 (oppure il comma 1 dell’art. 83 del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001), che impone il rispetto di prescrizioni nelle zone sismiche, così recita:
“ Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ……sono disciplinate, oltre che dalle norme…., da specifiche norme tecniche emanate ….”.
E’ di tutta evidenza che non tutte le costruzioni sono soggette alla normativa sismica, ma soltanto quelle “la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”.
Ma quale sia il confine o lo spartiacque tra le opere non assoggettabili o assoggettabili alla disciplina sismica, nessuno lo conosce con certezza e né ci viene più in generale incontro il legislatore.

A questo punto ci si chiede da più parti:
- Cosa si intende per costruzione?
- Cosa si intende per pubblica incolumità?
- Quando una costruzione costituisce un pericolo per la pubblica incolumità?
- Come si comportano e si sono comportati in tal senso gli Uffici del Genio Civile, le Regioni, i Comuni?
In questa sede lo scopo non è di rispondere a tali quesiti, ma principalmente si vuole sollevare il problema e spingere i legislatori e le autorità competenti ad emettere dei provvedimenti chiarificatori e di regolamentazione, come del resto qualche Regione o qualche Ufficio del Genio Civile, per come vedremo avanti, ha già tentato di fare.
Stante quindi l’incertezza e il rischio di subire sanzioni penali, più in generale gli operatori richiedono il deposito e/o l’autorizzazione sismica anche per le più banali costruzioni prive di rilevanza sismica con un inevitabile ingorgo burocratico e con ulteriori ritardi e costi, ancor più aggravati da quando tutto il territorio nazionale è divenuto totalmente sismico. Mi riferisco in particolare alle Zone ex non sismiche o alle Zone 4, ove piccoli e insignificanti lavori hanno subito un ulteriore accanimento burocratico.
Se si vuole quindi veramente mettere in atto quell’opera di sburocratizzazione e di snellimento delle procedure, slogan molto in voga nell’attuale propaganda politica, basterebbe fare quello che intelligentemente e semplicemente ha fatto la Regione Emilia Romagna (vedi più avanti).
Basterebbe cioè promulgare un regolamento con un elenco delle costruzioni non assoggettabili alla normativa sismica o prive di rilevanza sismica e in questo modo, anche se non completamente, verrebbero di botto accorciati i tempi e costi per gli operatori sia pubblici che privati.
Ma prima di passare più nello specifico verranno qui di seguito svolte alcune considerazioni.
Nuova classificazione sismica e nuovi adempimenti burocratici
Sull’onda emotiva della tragedia di S. Giuliano di Puglia, paese allora classificato non sismico, ove l’unico edificio crollato rovinosamente con morti e feriti è stata una scuola pubblica, venne emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale all’art.1 furono approvati i nuovi “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone”, prescrivendo poi con l’art.2, sulla base di detti criteri, alle Regioni di provvedere alla nuova classificazione sismica ai sensi dell’art.94, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 112/1998.
Pur lasciando tale Ordinanza facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica per la zona 4 (zona a bassissima sismicità), in realtà quasi tutte le Regioni, anche perché poi condizionate dall’ultimo terremoto in Abruzzo, hanno deciso comunque la progettazione sismica nelle zone 4, anche per i piccoli interventi.
A partire dal 1 luglio 2009, con l’entrata a regime delle NCT e quindi con la cessazione del regime transitorio, tranne per i progetti di opere pubbliche già avviati precedentemente, più in generale anche nelle zone sismiche 4 o a bassissima sismicità (quasi tutte ex non sismiche) sono scattati gli obblighi di denuncia, prima non previsti, ai sensi dell’art.17 della L. 64/74 (art.93 del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001) per “tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità” così testualmente indicate nel citato art.17 della L.64/74.
In pratica per qualsiasi costruzione che interessi la pubblica incolumità sia pure piccola, a prescindere del tipo di costruzione e dei materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) e per di più nelle zona 4 a bassissima sismicità è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica.
Questo è stato un esempio tipico di un appesantimento burocratico.
Sia bene inteso, non si mette in discussione in generale la progettazione sismica, ma la sua applicazione nei lavori privi di rilevanza sismica e l’eccessivo uso dei relativi adempimenti burocratici.
Significato di costruzione e di pubblica incolumità
In questa sede non si ha la pretesa di dare una definizione al concetto di costruzione e di pubblica incolumità. Quello che si vuole rimarcare è che il legislatore emana norme dove si stabiliscono migliaia di regole, dettagli e regolette varie, si riempiono centinaia di pagine, come nelle NCT, e non si è mai preoccupato di spendere qualche parola in più per definire le nozioni di costruzione e di pubblicà utilità, concetti questi che stanno alla base di tutto l’impianto normativo sismico.
Conseguenza di tutto ciò è che gli operatori del settore a volte si trovano in balia alle più disparate e arbitrarie interpretazioni da parte di tutti gli uffici del Genio Civile.
Opere non assoggettabili alla normativa sismica o prive di rilevanza sismica
Circa la individuazione delle opere che in qualche modo potrebbero non interessare la pubblica incolumità, in Italia, più in generale le autorità preposte si sono quasi sempre astenute dall’affrontare il problema concretamente.
Sta di fatto che molti Uffici del Genio Civile di tutta Italia, in mancanza di disposizioni regolamentari, non pronunciandosi inducono l’ignaro cittadino a presentare istanza di deposito e/o l’autorizzazione sismica anche per le più insignificanti opere.
A tal proposito segnaliamo alcuni encomiabili sparuti esempi ove in qualche in modo si è cercato di snellire le procedure burocratiche:
Genio Civile di Trapani
Il Genio Civile di Trapani ha emanato in data 2/2/2009 una disposizione interna (Pdf) in cui viene elencata una serie di opere non assoggettabili alla normativa sismica che si invita a leggere.
Genio Civile di Agrigento
Il Genio Civile di Agrigento ha emanato per ultimo in data 20/5/2010 una Circolare trasmessa gli Ordini Professionali e ai Comuni (Pdf) in cui anche qui viene elencata una serie di opere non assoggettabili alla normativa sismica.
Regione Emilia Romagna
Ma la vera antesignana di un’organica regolamentazione in fatto di opere cosiddette prive di rilevanza sismica ai fini della pubblica incolumità, è senza dubbio la Regione Emilia Romagna, la quale ha disciplinato la materia con propria legge regionale e precisamente la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (pdf), che all’art.9 comma 3° ha sancito in pratica l’esclusione dall’ambito di applicazione normativa sismica nella regione Emilia Romagna gli interventi, dichiarati dal progettista abilitato, privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. L’elenco di tali opere è stato poi individuato, per come previsto dalla medesima legge regionale 19/2008, con atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con DGR 121/2010 del 1/2/2010 (Pdf).
Conclusioni
Quindi è opportuno, per evitare di subire una disparità di trattamento e di innescare contenziosi, che venga emanata una regolamentazione a livello nazionale sul concetto di costruzione nelle zone sismiche o quantomeno di definire quali sono le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità e per le quali non si applica la normativa sismica.
La salvaguardia della pubblica incolumità è un concetto che va di là degli ambiti locali, nel senso che un manufatto se interessa la pubblica incolumità, ciò vale per tutte le Regioni d’Italia e non in certe Regioni si e in altre no.
E’ auspicabile, come del resto in tal senso ha già benissimo operato la Regione Emilia, che vengano adottati indirizzi da parte dello Stato centrale o che vengano adottate leggi regolamentari da parte delle Regioni in modo da sottrarre ad inutili e defatiganti procedure burocratiche e amministrative una serie di opere di modesta entità e sostanzialmente irrilevanti ai fini della sicurezza nelle zone sismiche.
Va da sé che una complicazione burocratica costituisce un freno alle attività di edilizia minore. Quando i piccoli interventi edilizi diventano molto costosi il risultato è che non si fanno oppure che si eseguono abusivamente, in quest’ultimo caso a danno della sicurezza.
E’ quanto mai paradossale che si debba fare affidamento alle singole iniziative dei singoli Dirigenti degli Uffici del Genio Civile. Non è pensabile che per lo stesso tipo di intervento un soggetto responsabile potrà subire una sanzione penale a seconda della provincia di Italia o Regione in cui opera, pur facendo riferimento alla stessa norma nazionale.
Questo articolo è stato scritto dall’ ing. Calogero Chiarenza per EdilNotizie l’11 Agosto 2010.
la regione umbria ha deliberato un primo elenco di interventi privi di rilevanza
http://www.provincia.perugia.it/c/services/getAlfrescoFile?link=/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ea9c851-72e2-11df-9230-db5f626ef76e/DGR817_All1%20interventi%20privi%20di%20rilevanza.pdf&fileName=DGR817_All1%20interventi%20privi%20di%20rilevanza.pdf&groupId=10125
devo costruire delle pergole da giardino di grandi dimensioni, 30 ml * 6 ml., nel comune di Civitella D’Agliano (VT) e non riesco a capire se sono o no assoggettabili alla normativa antisismica.
avete suggerimenti???
saranno utilizzate per coprire dei parcheggi annessi ad una struttura turistica e vi saranno montati sopra degli impianti fotovoltaici.
ringrazio in anticipo e saluto cordialmente.
Alessandro
Gentile Alessandro,
sono assoggettabili alla norma sismica tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità.
Le opere descritte (un pergolato per coprire un parcheggio con su montati impianti fotovoltaici) in caso di sisma potrebbero rovinare sulle persone eventualmente presenti nel parcheggio. Ritengo pertanto che tali opere siano assoggettabili alla normativa sismica.
Cordiali saluti
Ing. Chiarenza Calogero
Devo progettare una tettoia in legno per uso garage privato(da posizionare in aderenza ad un manufatto ad uso magazzino), delle dimensioni di ml.7.00 x 5.00,nel comune di Loreto Aprutino(PE).
Rientra tra gli interventi Non assoggettabili alla Normativa Sismica?
Premetto che ho interpellato alcuni funzionari del Servizio Sismico di Pescara e che gli stessi non sono riusciti a fornirmi un parere esaustivo.
Grazie e cordiali saluti
Risposta a Vincenzo Ursini.
Gentile Vincenzo,
in merito all’assoggettabilità della tettoia in legno per uso garage, della quale del resto non vengono riferiti dettagli sul tipo di struttura, salvo che per il materiale, la risposta in realtà è contenuta nell’articolo qui pubblicato.
L’art. 3, comma 1 della legge n.64 del 2/2/1974 (oppure il comma 1 dell’art. 83 del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001)in pratica stabilisce dei criteri generali, nel senso che sono assoggettabili alla normativa sismica “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”.
Quando una costruzione interessa la pubblica incolumità?
La risposta non è univoca. A questo punto, se non vi sono circolari o delibere della Regione Marche,mancando riferimenti precisi,ognuno dirà la sua. Ecco la ragione per cui nell’articolo si invitano gli organi competenti a mettere un pò di ordine in materia con provvedimenti di linee guida o regolamentari.
Credo che nessuno potrà fornirle pareri esaustivi.
Posso semplicemente dirle che per la Regione Emilia Romagna, una tettoia è priva di rilevanza sismica se ha un peso proprio e permanente complessivamente massimo 50 Kg/mq, se ha un’altezza non superiore a m.3.00 e se la superficie coperta non supera i mq 20. Secondo l’Emilia Romagna, quindi la sua opera non rientra in questo caso e pertanto è assoggettabile alla normativa sismica (ovviamente questo discorso varrebbe solo se l’opera dovesse realizzarsi in Emilia Romagna).
Quindi nell’incertezza sarebbe meglio presentare la pratica al Genio Civile.
Cordiali Saluti
Ing. Chiarenza Calogero
Salve , sono proprietario di un terreno agricolo di ettari 1,300Mt.
Vorrei custruire in sanapianta un Agripizza B&B , ma tale terreno sito in provincia di Roma e’ assoggettato a:
R.D.3267/23 , L.64/74 Potro’ effettuare tale opera?
Nessuno neanche al comune stesso ove e’ ubicato il terreno e’ stato
sicuro nel dettarmi e/o consigliarmi come agire.
Grazie
Egr. Ingegnere,
Con rif. all’art. 3,comma 1 della legge n.64 del 2/2/1974, volevo conoscere la Sua opinione sull’applicabilità dell’articolo per la costruzione di una tomba, in c.a. e/o in muratura, in un comune appartenente alla zona 3. Se si, volevo sapere se l’applicazione è in funzione delle sue dimensioni.
Cordiali saluti
Egr. Ingegnere,
Con rif. alla mia richiesta, comunico il mio indirizzo di posta elettronica: filippoinvidiato@sicia.191.it
saluti
si prega di cancellare l’indirizzo di posta nella pagina dei commenti
grazie
@giovanni
se per “tomba” si intende un loculo interrato o non praticabile, non vedo il rischio per la pubblica incolumità.
ben diverso mi pare il caso di una cappellina o edicola o gruppo di loculi.
Scusi per l’imperfezione, intendevo riferirmi per una cappellina/edicola/gruppo di loculi.
cordiali salut
Rispondo al quesito posto dal signor Filippo in merito alla realizzazione di tombe nelle zone sismiche.
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Egregio Filippo,
la sua domanda è molto interessante.
Purtroppo non si ha mai la certezza assoluta sulla assoggettabilità o meno di un’opera alla normativa sismica, perchè non è dato conoscere quale sia il confine esatto oltre il quale un’opera può interessare o meno la pubblica incolumità.
Relativamente alla costruzione di una tomba le ricordo che la Regione Umbria (Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010) e la Regione Emilia (Art. 9, comma 3 L.R. n. 19/2008) hanno stabilito delle direttive ove, per il caso in questione, sono considerate prive di rilevanza sismica le: “Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterra di altezza minore o uguale di 1,50 m.”
Quindi sarebbe meglio chiedere nello specifico informazioni presso il Genio Civile di appartenenza o fare riferimento a Circolari o Leggi, se esistono, per quel territorio.
In ogni caso se non vi è nulla di scritto per quel territorio è molto rischioso non presentare la pratica al Genio Civile.
Mi chiedo sempre come sia possibile, ad esempio, che una stessa opera sia priva di rilevanza sismica in Emilia Romagna, mentre non lo è in qualche altra Regione, anche perchè ci sono di mezzo le sanzioni penali previste da una normativa nazionale, in particolare il DPR 381/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) Art. 95 e successive modifiche e integrazioni.
Io sono del parere che nell’incertezza è meglio presentare la pratica al Genio Civile.
Non va sottovalutato, inoltre, il fatto che un qualunque giudice possa pensarla diversamente da quanto stabilito da una Legge Regionale, ove potrebbe ravvisare un reato penale in base ad una norma nazionale, che le Regioni non possono depenalizzare con proprie leggi o provvedimenti regionali o peggio ancora con circolari.
Distinti Saluti
Ing. Chiarenza Calogero