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	<title>Comments on: Nuova Normativa Sismica: Zona 4, Ancora le Tensioni Ammissibili nel DM 14 Gennaio 2008 In Vigore dal 1 Luglio 2009</title>
	<atom:link href="http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
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	<description>Qualità negli Appalti e Sotenibilità nel Costruire - Formazione Gratuita on Line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 18:39:35 +0000</lastBuildDate>
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		<title>By: CHIARENZA CALOGERO</title>
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		<dc:creator>CHIARENZA CALOGERO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:44:23 +0000</pubDate>
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		<description>Rispondo brevente al marcop
E&#039; ovvio che nella espressione 2.5.1 delle NCT del DM 14/1/2008 non compare la E. Se per E intendiamo l&#039;azione sismica definita dal § 2.5.1.3 lettera d) definita come azioni derivanti dal terremoto, questa è valutata secondo le NCT ed in particolare è contemplata nella espressione 2.5.5 impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio, verifiche queste completamente diverse da quella delle tensioni ammissibili di cui D.M. 14.02.92.
Ing. C. Chiarenza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondo brevente al marcop<br />
E&#8217; ovvio che nella espressione 2.5.1 delle NCT del DM 14/1/2008 non compare la E. Se per E intendiamo l&#8217;azione sismica definita dal § 2.5.1.3 lettera d) definita come azioni derivanti dal terremoto, questa è valutata secondo le NCT ed in particolare è contemplata nella espressione 2.5.5 impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio, verifiche queste completamente diverse da quella delle tensioni ammissibili di cui D.M. 14.02.92.<br />
Ing. C. Chiarenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcop</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2491</link>
		<dc:creator>marcop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:22:50 +0000</pubDate>
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		<description>Salve, ing. Chiarenza...
Progettazione di una abitazione: regione Puglia, zona 4, richiesta progettazione sismica. 
Dunque, mi corregga se sbaglio: posso utilizzare la verifica delle sezioni con il metodo delle T.A. riferimeno D.M. 14.02.92.
Per il collaudo statico, materiali e azioni considero rispettivamente i capitoli 9, 11 e 3 delle ntc08. però non prendo in considerazione il par. 3.2 &quot;azione sismica&quot;. Per le az. sismiche faccio riferimento al D.M. LL.PP.16/1/1996 par. B.4 (per cui Fh=C*R*I*W) e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati.  
Inoltre utilizzo la formula 2.5.2 delle NTC08 per la combinazione delle azioni. Ma in questa formula non compare la E (azione sismica)... ?? 

Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, ing. Chiarenza&#8230;<br />
Progettazione di una abitazione: regione Puglia, zona 4, richiesta progettazione sismica.<br />
Dunque, mi corregga se sbaglio: posso utilizzare la verifica delle sezioni con il metodo delle T.A. riferimeno D.M. 14.02.92.<br />
Per il collaudo statico, materiali e azioni considero rispettivamente i capitoli 9, 11 e 3 delle ntc08. però non prendo in considerazione il par. 3.2 &#8220;azione sismica&#8221;. Per le az. sismiche faccio riferimento al D.M. LL.PP.16/1/1996 par. B.4 (per cui Fh=C*R*I*W) e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati.<br />
Inoltre utilizzo la formula 2.5.2 delle NTC08 per la combinazione delle azioni. Ma in questa formula non compare la E (azione sismica)&#8230; ?? </p>
<p>Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Matteo</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2487</link>
		<dc:creator>Alberto Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2487</guid>
		<description>Buongiorno,
anche io avrei una domanda relativa all&#039;imposizione di non sforare da una certa larghezza delle travi in zona sismica 4 (Piemonte). mi trovo a essere DL di un progetto CA non eseguito da me.
Ponendo un pilastro di 40x25 cm sovrastato da trave in spessore larga 80 cm e alta 25: il progettista dice di considerare la porzione di solaio confinante con la trave sopradescritta come soletta collaborante in quanto ha prescritto di girare l&#039;ultimo blocco in prossimità del travone e in corrispondenza di ogni pilastro aggiungere armatura (n. 3 staffoni da 14 mm) per evitare il punzonamento. Il tutto per &quot;far lavorare&quot; meglio il cemento.
Ho verificato la metodologia di calcolo e tutto è corretto.
A rigor di normativa il travone avrebbe dovuto essere da 65 cm. E&#039; giusto considerare quel pezzo di solaio come soletta collaborante e andare dunque in deroga con quanto prescritto al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008?
grazie,
arch. matteo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
anche io avrei una domanda relativa all&#8217;imposizione di non sforare da una certa larghezza delle travi in zona sismica 4 (Piemonte). mi trovo a essere DL di un progetto CA non eseguito da me.<br />
Ponendo un pilastro di 40&#215;25 cm sovrastato da trave in spessore larga 80 cm e alta 25: il progettista dice di considerare la porzione di solaio confinante con la trave sopradescritta come soletta collaborante in quanto ha prescritto di girare l&#8217;ultimo blocco in prossimità del travone e in corrispondenza di ogni pilastro aggiungere armatura (n. 3 staffoni da 14 mm) per evitare il punzonamento. Il tutto per &#8220;far lavorare&#8221; meglio il cemento.<br />
Ho verificato la metodologia di calcolo e tutto è corretto.<br />
A rigor di normativa il travone avrebbe dovuto essere da 65 cm. E&#8217; giusto considerare quel pezzo di solaio come soletta collaborante e andare dunque in deroga con quanto prescritto al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008?<br />
grazie,<br />
arch. matteo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luigi Sanna</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>Luigi Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2484</guid>
		<description>Riguardo al significato della frase riportata nella Circolare LL.PP. 10/4/1997 riguardante la larghezza massima della trave in spessore, io avevo capito che la trave deve avere una larghezza massima pari al lato del pilastro sul quale si innesta aumentata da ogni lato di mezzo spessore della trave stessa, probabilmente il riferimento alla sezione trasversale del pilastro era un refuso, infatti nel Cap. 7 delle NT 2008 l&#039;argomento viene ripreso ed il riferimento risulta correttamente alla sezione della trave (spessore di solaio o in altezza) . Al più è consentito non superare una larghezza pari a due volte la sezione del pilastro sul lato sul quale si innesta la trave. E&#039; sempre preferibile che la trave sia centrata sull&#039;asse del pilastro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo al significato della frase riportata nella Circolare LL.PP. 10/4/1997 riguardante la larghezza massima della trave in spessore, io avevo capito che la trave deve avere una larghezza massima pari al lato del pilastro sul quale si innesta aumentata da ogni lato di mezzo spessore della trave stessa, probabilmente il riferimento alla sezione trasversale del pilastro era un refuso, infatti nel Cap. 7 delle NT 2008 l&#8217;argomento viene ripreso ed il riferimento risulta correttamente alla sezione della trave (spessore di solaio o in altezza) . Al più è consentito non superare una larghezza pari a due volte la sezione del pilastro sul lato sul quale si innesta la trave. E&#8217; sempre preferibile che la trave sia centrata sull&#8217;asse del pilastro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiarenza Calogero</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Chiarenza Calogero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2480</guid>
		<description>Rispondo all&#039;Ing. Gardella Ruggero.
Va premesso che nel caso fosse consentita l&#039;applicazione del metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, devono essere rispettate le prescrizioni del D.M. LL.PP.16/1/1996 e, ove è obbligatoria la progettazione sismica, anche la Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati, assumendo 5 il valore del grado di sismicità. Quindi l&#039;applicazione delle prescrizioni e dei minimi previsti dalla Circolare LL.PP. 10/4/1997 diventa cogente e obbligatoria.
Per quanto concerne le cosiddette travi a spessore di solaio al punto 1.1 dell&#039;Allegato 1 alla testè citata Circolare 10/4/1997 è prescritto: &quot;La larghezza della trave, b, non deve essere minore di 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale del pilastro stesso.
Il rapporto b/h non deve essere minore di 0,25.&quot;
Sinceramente non sono mai riuscito a decifrare con certezza cosa s&#039;intende per &quot;altezza della sezione trasversale del pilastro stesso&quot;.Quale sarebbe quindi l&#039;altezza dei due lati della sezione trasversale? E se la sezione del pilastro non fosse un rettangolo o un quadrato quale sarebbe la sezione? 
Ad esempio in presenza di un pilastro 30x50 cmq con il lato 50 cm trasversale rispetto alla lunghezza della trave non disassata, la trave a spessore dovrebbe avere una larghezza massima pari a 
50cm + 1/2x30cm +1/2x30cm = 80 cm. 
Va precisato i limiti geometrici di cui al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008 non si applicano nel caso di tensioni ammissibili previste dal §  2.7 dell NCT.  
Sempre nel caso di tensioni ammissibili in Zona 4 con obbligo di progettazione sismica la dimensione minima della sezione trasversale del pilastro non deve essere inferiore a 30 cm (punto 2.1 dell&#039;Allegato 1 alla Circolare LL.PP.10/4/1997).
Ing. C. Chiarenza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondo all&#8217;Ing. Gardella Ruggero.<br />
Va premesso che nel caso fosse consentita l&#8217;applicazione del metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, devono essere rispettate le prescrizioni del D.M. LL.PP.16/1/1996 e, ove è obbligatoria la progettazione sismica, anche la Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati, assumendo 5 il valore del grado di sismicità. Quindi l&#8217;applicazione delle prescrizioni e dei minimi previsti dalla Circolare LL.PP. 10/4/1997 diventa cogente e obbligatoria.<br />
Per quanto concerne le cosiddette travi a spessore di solaio al punto 1.1 dell&#8217;Allegato 1 alla testè citata Circolare 10/4/1997 è prescritto: &#8220;La larghezza della trave, b, non deve essere minore di 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale del pilastro stesso.<br />
Il rapporto b/h non deve essere minore di 0,25.&#8221;<br />
Sinceramente non sono mai riuscito a decifrare con certezza cosa s&#8217;intende per &#8220;altezza della sezione trasversale del pilastro stesso&#8221;.Quale sarebbe quindi l&#8217;altezza dei due lati della sezione trasversale? E se la sezione del pilastro non fosse un rettangolo o un quadrato quale sarebbe la sezione?<br />
Ad esempio in presenza di un pilastro 30&#215;50 cmq con il lato 50 cm trasversale rispetto alla lunghezza della trave non disassata, la trave a spessore dovrebbe avere una larghezza massima pari a<br />
50cm + 1/2x30cm +1/2x30cm = 80 cm.<br />
Va precisato i limiti geometrici di cui al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008 non si applicano nel caso di tensioni ammissibili previste dal §  2.7 dell NCT.<br />
Sempre nel caso di tensioni ammissibili in Zona 4 con obbligo di progettazione sismica la dimensione minima della sezione trasversale del pilastro non deve essere inferiore a 30 cm (punto 2.1 dell&#8217;Allegato 1 alla Circolare LL.PP.10/4/1997).<br />
Ing. C. Chiarenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiarenza Calogero</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Chiarenza Calogero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2479</guid>
		<description>Rispondo al Sig. Antonio.
Se si opta per il metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, laddove consentito, si fa riferimento alle NCT del 14/1/2008:
- per i materiali e prodotti al § 11;  
- per le azioni, salvo per le azioni sismiche, al § 3;
- per il collaudo statico al § 9;
- per le combinazioni delle azioni alla combinazione caratteristica (rara) secondo l&#039;espressione 2.5.2 di cui al § 2.5.3.
Va evidenziato inoltre che per le azioni sismiche, sempre nel caso di tensioni ammissibili, si farà riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP.16/1/1996 e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati assumendo come grado di sismicità il valore di 5.
Circa l&#039;applicazione del metodo delle tensioni ammissibili si farà riferimento al D.M. LL.PP. 14/2/1992.

Ing. Chiarenza Calogero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondo al Sig. Antonio.<br />
Se si opta per il metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, laddove consentito, si fa riferimento alle NCT del 14/1/2008:<br />
- per i materiali e prodotti al § 11;<br />
- per le azioni, salvo per le azioni sismiche, al § 3;<br />
- per il collaudo statico al § 9;<br />
- per le combinazioni delle azioni alla combinazione caratteristica (rara) secondo l&#8217;espressione 2.5.2 di cui al § 2.5.3.<br />
Va evidenziato inoltre che per le azioni sismiche, sempre nel caso di tensioni ammissibili, si farà riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP.16/1/1996 e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati assumendo come grado di sismicità il valore di 5.<br />
Circa l&#8217;applicazione del metodo delle tensioni ammissibili si farà riferimento al D.M. LL.PP. 14/2/1992.</p>
<p>Ing. Chiarenza Calogero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ing. gardella ruggero</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>ing. gardella ruggero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2478</guid>
		<description>Salve scrivo per un chiarimento : in Lomrdaia , zona IV per edifici cui è consentita la verifica alle tensioni ammissibili bisogna rispettare le prescrizioni del D.M 16.01.96 per le zone sismiche ? Una per tutte : le travi in spessore devono avere larghezza massima pari a quella del pilastro + spessore solaio ? Pilastri con spessore  minimo 30 cm. ? Grazie in anticipo x la risposta ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve scrivo per un chiarimento : in Lomrdaia , zona IV per edifici cui è consentita la verifica alle tensioni ammissibili bisogna rispettare le prescrizioni del D.M 16.01.96 per le zone sismiche ? Una per tutte : le travi in spessore devono avere larghezza massima pari a quella del pilastro + spessore solaio ? Pilastri con spessore  minimo 30 cm. ? Grazie in anticipo x la risposta &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antonio</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2477</guid>
		<description>Salve Ing. Chiarenza,
premetto che non sono molto addentrato nella materia, dunque per iniziare Le farò delle domande abbastanza banali.
...se sono in zona 4 (Puglia), utilizzo il metodo delle tensioni ammissibili come specificato al cap. 2.7. Mi può spiegare cortesemente cosa vuol dire la frase: ... salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme
tecniche. Potrebbe dirmi a quali capitoli precisamente si riferice per ognuna delle 4 voci?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Ing. Chiarenza,<br />
premetto che non sono molto addentrato nella materia, dunque per iniziare Le farò delle domande abbastanza banali.<br />
&#8230;se sono in zona 4 (Puglia), utilizzo il metodo delle tensioni ammissibili come specificato al cap. 2.7. Mi può spiegare cortesemente cosa vuol dire la frase: &#8230; salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme<br />
tecniche. Potrebbe dirmi a quali capitoli precisamente si riferice per ognuna delle 4 voci?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiarenza Calogero</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Chiarenza Calogero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2473</guid>
		<description>Grazie Luigi 
per questo prezioso chiarimento.
Infatti la Deliberazione di G.R. della Regione Sardegna del 30/03/2004 n. 15/31 (B.U. 21/08/2004 n. 27) stabilisce di non introdurre per i Comuni della Regione Sardegna classificati come Zone 4 l&#039;obbligo della progettazione antisismica in ossequio a quanto previsto all&#039;art.2 comma 1 dell&#039;Ordinanza P.C.M. 3274/2003, che lascia facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l&#039;obbligo della progettazione antisismica in zona 4.
Comunque per tali zone 4, laddove si procede nel calcolo, ovviamente se consentito da apposite norme regionali, senza considerare le azioni sismiche, per come giustamente si fa notare, per i materiali, prodotti e azioni si deve fare riferimento agli appositi capitoli delle nuove norme tecniche 14/1/2008. 
Aggiungo che in zona 4 deve essere utilizzata, nelle verifiche alle tensioni ammissibili, la combinazione caratteristica (rara) come previsto dal paragrafo 2.5.3 delle nuove norme tecniche.
Ing. C. Chiarenza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Luigi<br />
per questo prezioso chiarimento.<br />
Infatti la Deliberazione di G.R. della Regione Sardegna del 30/03/2004 n. 15/31 (B.U. 21/08/2004 n. 27) stabilisce di non introdurre per i Comuni della Regione Sardegna classificati come Zone 4 l&#8217;obbligo della progettazione antisismica in ossequio a quanto previsto all&#8217;art.2 comma 1 dell&#8217;Ordinanza P.C.M. 3274/2003, che lascia facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l&#8217;obbligo della progettazione antisismica in zona 4.<br />
Comunque per tali zone 4, laddove si procede nel calcolo, ovviamente se consentito da apposite norme regionali, senza considerare le azioni sismiche, per come giustamente si fa notare, per i materiali, prodotti e azioni si deve fare riferimento agli appositi capitoli delle nuove norme tecniche 14/1/2008.<br />
Aggiungo che in zona 4 deve essere utilizzata, nelle verifiche alle tensioni ammissibili, la combinazione caratteristica (rara) come previsto dal paragrafo 2.5.3 delle nuove norme tecniche.<br />
Ing. C. Chiarenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigi</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/05/nuova-normativa-sismica-zone-4-ancora-le-tensioni-ammissibili-nel-dm-14-gennaio-2008-in-vigore-dal-1-luglio-2009/comment-page-1/#comment-2472</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=888#comment-2472</guid>
		<description>Relativamente alla applicazione delle Norme Tecniche vorrei chiarire a beneficio di tutti che l&#039;applicazione della azione sismica in zona 4 è obbligatoria solo in presenza di una apposita deliberazione regionale.
In Sardegna, per esempio, esiste la delibera 15/33 del 2004 che non impone l&#039;uso dell&#039;azione sismica.
A questo punto mi è apparso più chiaro il significato del cap. 4 delle Norme tecniche, non si capiva infatti il senso di un capitolo dedicato alle zone non sismiche se tutto il territorio nazionale era stato classificato sismico con livelli variabili da 1 a 4.
Nelle zone 4, in cui non è stato imposto l&#039;obbligo di considerare le azioni sismiche, si deve solo stare attenti ad utilizzare le azioni e i materiali come da nta 2008, si può utilizzare il metodo degli stati limite oppure il metodo delle tensioni ammissibili, non ci sono quindi le limitazioni dimensionali del cap. 7 relative a travi e pilastri (rimangono le limitazioni delle vecchie norme).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente alla applicazione delle Norme Tecniche vorrei chiarire a beneficio di tutti che l&#8217;applicazione della azione sismica in zona 4 è obbligatoria solo in presenza di una apposita deliberazione regionale.<br />
In Sardegna, per esempio, esiste la delibera 15/33 del 2004 che non impone l&#8217;uso dell&#8217;azione sismica.<br />
A questo punto mi è apparso più chiaro il significato del cap. 4 delle Norme tecniche, non si capiva infatti il senso di un capitolo dedicato alle zone non sismiche se tutto il territorio nazionale era stato classificato sismico con livelli variabili da 1 a 4.<br />
Nelle zone 4, in cui non è stato imposto l&#8217;obbligo di considerare le azioni sismiche, si deve solo stare attenti ad utilizzare le azioni e i materiali come da nta 2008, si può utilizzare il metodo degli stati limite oppure il metodo delle tensioni ammissibili, non ci sono quindi le limitazioni dimensionali del cap. 7 relative a travi e pilastri (rimangono le limitazioni delle vecchie norme).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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