Nuova Normativa Sismica: Zona 4, Ancora le Tensioni Ammissibili nel DM 14 Gennaio 2008 In Vigore dal 1 Luglio 2009
di Ing. Calogero Chiarenza. Le nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D. Min. Infrastrutture del 14 Gennaio 2008, qui di seguito per brevità chiamate NCT, entreranno in vigore in modo generalizzato a partire dal 1° Luglio 2009.
Merita una certa attenzione e un debito approfondimento il paragrafo 2.7 delle predette NCT, ove si dà facoltà, in presenza di determinate costruzioni da realizzare nelle Zone 4 o a bassissima sismicità, di optare per il metodo di verifica delle tensioni ammissibili.
Va ricordato che le cosiddette Zone 4 costituiscono una significativa porzione del territorio nazionale (colore verde chiaro nell’immagine) e pertanto l’argomento certamente interessa un considerevole numero di operatori nel settore.
Non ci soffermeremo sui contenuti strettamente tecnici e di dettaglio in ordine all’applicazione di calcolo, ma ci limiteremo ad esaminare più da vicino i casi entro cui è consentito applicare il metodo di verifica delle tensioni ammissibili e le relative problematiche.
Per una comodità di lettura riportiamo testualmente quella parte di norme o di circolari a riguardo:
- il punto 2.7 delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008:
“2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Relativamente ai metodi di calcolo, è d’obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche.
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati”;
- e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008:
“C2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
In generale le NTC impongono di adottare, per le verifiche, il metodo agli stati limite di cui al § 2.6; a tale imposizione sono ammesse alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, la tradizionale verifica alle tensioni ammissibili.
Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1 (VN _10 anni) e tipo 2 (50 anni __VN <100 anni) e Classe d’uso I e II, purché localizzate in siti ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da applicare utilizzando i riferimenti normativi riportati nelle NTC.
Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre fare riferimento alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380”
Pratica Applicazione
Dalla lettura sia del contenuto § 2.7 delle NTC sopra riportate, sia della relativa circolare esplicativa, più in generale si ammette la possibilità di operare con il metodo delle tensioni ammissibili quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) Opera di Tipo 1 oppure 2
2) Classe d’Uso I oppure II
3) Ricade in Zona sismica S4
Il § 2.7 stabilisce, inoltre, che per le verifiche con il metodo delle tensioni ammissibili occorrerà fare riferimento al D.M. LL. PP. 14.02.92 per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87 per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.
Ai fini pertanto dell’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili va dichiarato nei documenti del progetto la Vita Nominale in anni delle opere e la Classe d’uso.
Tipi di costruzione
Relativamente al tipo di costruzione di cui al suddetto punto 1) si riporta quanto previsto dalle NCT:
Tabella 2.4.I – Vita nominale VN per diversi tipi di opere
|
TIPI DI COSTRUZIONE |
Vita Nominale VN (in anni) | |
| 1 | Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva (*) | <=10 |
| 2 | Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale | ≥50 |
| 3 | Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica | ≥ 100 |
(*) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.
Classi d’uso
Relativamente alla classe d’uso di cui al suddetto punto 2) si riporta il § 2.4.2 delle NCT:
2.4.2 Classi d’uso
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
Metodo delle Tensioni Ammissibili
Esaminiamo più da vicino l’aspetto normativo di questo metodo da applicare in regime di vigenza delle NCT.
D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in Calcestruzzo e in Acciaio
Il metodo delle tensioni ammissibili da poter applicare ai sensi del § 2.7 delle NCT è quello trattato nel D.M. 14.02.92 predetto (Norme di calcolo) in particolare nel § 3 della Parte Prima (strutture in conglomerato cementizio armato e precompresso), nel § 3 della Parte Seconda (strutture in acciaio) e nel § 3 della Parte Quinta (travi composte Acciaio-Calcestruzzo).
Questo metodo è quello che sino ad oggi si è usato normalmente, infatti le più recenti norme del D.M. 9/1/1996 “Norme per il calcolo,esecuzione, collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (vedi Art.1) facevano riferimento, per quanto concerne le norme di calcolo e le verifiche, al metodo delle tensioni ammissibili definite dal citato D.M 14.02.92.
Sempre nel caso di applicazione del metodo delle tensioni ammissibili, ovviamente laddove consentito, va integralmente applicato il D.M. 14.02.92, ad eccezione dei “materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico”. Si dovranno applicare ad esempio le regole pratiche di progettazione, le verifiche di stabilità (§ 4 parte Seconda) sempre del D.M. 14.02.92.
Infatti al comma 3 del § 2.7 delle NCT è scritto testualmente che: “Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche”.
Questo significa che per quanto riguarda i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico si fa riferimento al NCT (vedi meglio più avanti). In particolare dovrà essere sempre osservata la combinazione rara (espressione 2.5.2) di cui al paragrafo 2.5.3 delle NTC. Per tutto il resto si farà riferimento alla norme di cui al D.M. 14.02.92.
Inoltre occorrerà osservare obbligatoriamente le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi allegati.
Va precisato che non si farà più riferimento al D.M. 9.1.1996, poiché non contemplato dalle NCT.
D.M. LL. PP. 20.11.1987, per le strutture in Muratura
Il metodo delle tensioni ammissibili per le strutture in muratura da poter applicare ai sensi del § 2.7 delle NCT è quello trattato nel D.M. 20.11.1987 predetto (Norme di calcolo) in particolare nel § 2.4.1 e § 3.2. Mentre per i materiali e i prodotti della muratura va fatto riferimento al § 11.10 delle NCT e per le azioni ai §§ 3.1 – 3.3 -3.4 e 3.5 (vedi più avanti).
Inoltre occorrerà osservare obbligatoriamente le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi allegati.
Per inciso, secondo quanto stabilito dalle NCT al § 4.5.6.4, per edifici semplici in muratura sono previste verifiche alle tensioni ammissibili, ma quest’ultime seguono un metodo contemplato nelle stesse NCT, quindi non hanno alcun riferimento con il D.M. 20.11.1987 citato.
D.M. LL. PP. 11.03.1988 (Gazzetta ufficiale 01/06/1988 n. 127) - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
Nel caso pertanto della possibilità di optare per le tensioni ammissibili al punto 2.7 delle NCT si farà riferimento per le opere e i sistemi geotecnici al D.M. LL. PP. 11.03.1988 e non più alle prescrizioni di cui al § 6 delle NCT.
D.M. LL. PP. 16.01.1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
I calcoli di verifica con il metodo di tensioni ammissibili delle strutture, dovendosi queste realizzare nella Zona sismica 4, devono fare riferimento, per come prescritto dall’ultimo comma del punto 2.7 delle NCT, alle modalità costruttive e di calcolo al D.M. LL. PP. 16.01.1996, alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e ai relativi allegati, con l’avvertenza di porre il grado di sismicità S uguale a 5 e conseguentemente il coefficiente di intensità sismica C= (S-2)/100= 0.03.
Considerazioni e Problematiche
- Materiali e prodotti, le azioni e collaudo statico
La possibilità di operare con il tradizionale metodo delle tensioni ammissibili, in base al § 2.7 delle NCT, impone anche fare riferimento ai materiali e prodotti, azioni e alle procedure del collaudo statico proprio alle citate NCT.
Prima di eseguire il calcolo di verifica col Metodo delle tensioni ammissibili si procederà:
a) alla scelta dei materiali e prodotti per uso strutturale secondo quanto previsto dal § 11 delle NCT
b) alla valutazione delle azioni secondo le prescrizioni di cui al § 3 delle NCT compatibilmente con la procedura utilizzata nel metodo delle tensioni ammissibili precisando, ma non in modo esaustivo, che:
b1) la valutazione dell’azione sismica di cui § 3.2 è coerente con le nuove procedure di calcolo agli stati limite previste nelle NCT e non con quelle del D.M. LL. PP. 16.01.1996, cui il § 2.7 delle NCT rinvia integralmente per l’applicazione del tradizionale metodo delle tensioni ammissibili;
b2) le azioni eccezionali previste nel § 3.6: incendio, esplosioni e urti, vanno tenute in conto nelle combinazioni di carico di cui al § 2.5.3 utilizzate ai “fini delle verifiche degli stati limite”. Quindi non è chiaro come queste possano essere considerate utilizzando il tradizionale metodo delle tensioni ammissibili.
c) Per il collaudo statico nel caso sempre di opere calcolate con il metodo delle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 delle NCT, si farà riferimento al § 9 delle medesime NCT.
Strutture in legno
Non è chiaro come comportarsi nel caso di strutture in legno e cioè in presenza opere di tipo 1 e 2, Classi I e II da realizzare in Zona 4.

Ilparagrafo 2.7 delle NCT non menziona queste strutture. Ma da un esame letterale del 2° comma del citato § 2.7 delle NCT , ad avviso dello scrivente, sull’uso del metodo delle tensioni ammissibili, nel primo periodo del citato 2° comma non viene fatta alcuna distinzione dei materiali strutturali usati. Nel secondo periodo, sempre del predetto 2° comma, invece si precisa che per i calcestruzzi, acciaio, muratura si fa riferimento a precise norme. In altre parole per le strutture in legno non viene esclusa la possibilità di adoperare il metodo delle tensioni ammissibili, soltanto si lascia alla libera scelta del progettista l’utilizzo delle norme da seguire, comunque nel rispetto dei riferimenti tecnici indicati nel § 12 delle NCT.
Nel § 12 testè citato più in generale, qualora “non diversamente specificato nella presente norma” oppure “in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto” si può far riferimento a documenti o codici internazionali, così come indicati dallo stesso §12.
Non ha alcuna logica, né è pensabile escludere dall’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili prevista dal § 2.7 delle NCT le strutture in legno, come se le stesse avessero un grado di pericolosità sismica superiore a quella del calcestruzzo, dell’acciaio e delle murature.
Tanto è vero che nella stessa Circolare relativa alle NCT al § C7 è scritto testualmente: “Nell’ottica di sintesi e semplificazione detta, è sembrato opportuno, in situazioni di pericolosità sismica molto bassa (zona 4) ammettere metodi di progetto-verifica semplificati.” Quindi questo vale anche per le strutture in legno.
Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in merito, peraltro non affrontato nella Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 sopra citata, in particolare se è possibile applicare la normativa tedesca DIN 1052, usata in Italia principalmente nelle versioni 1988-1996 alle T.A.
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L’autore dell’articolo Ing. Calogero Chiarenza
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Non mi è chiaro se in zona 4 per edifici in muratura ordinaria è presente un limite inferiore sulla resistenza meccanica dei blocchi (fbk >= 5 MPa?).
Cordiali saluti.
Ing. Marco Selleri
Rispondo all’Ing. Marco Selleri. Spero di interpretare bene il senso della domanda.
Circa la resistenza meccanica dei blocchi in edifici in muratura ordinaria, in particolare la resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante fbk, ai sensi del punto 7.8.1.2 delle NCT del gennaio 2008, questo è requisito che va comunque rispettato in tutte le zone, compresa la Zona 4. Per le sole zone 4 è consentito utilizzare, rispetto alle altre, la muratura in pietra squadrata e la muratura listata.
Questi requisito vale nel caso in cui si opera con il Metodo degli Stati limite di cui al punto 2.6 delle NCT, sia nel caso si opera, laddove consentito ai sensi del punto 2.7 delle NCT, con il metodo delle tensioni ammissibili, in quanto trattasi di requisito di materiali (vedi punto 7.8.1.2 delle NCT). Infatti nel punto 2.7 delle NCT il ricorso al metodo delle tensioni ammissibili, sempre ove consentito, con DM LL PP 20/11/1987 (norme per le murature)non prescinde dall’applicazione delle NCT in fatto di materiali e prodotti.
Ing. Chiarenza Calogero
Errata corrige.
Nell risposta precedente il dicitura “muratura in pietra squadrata” va letta invece “muratura in pietra non squadrata”
Nella norma si parla di Industrie con attività pericolose per l’ambiente, cosa s’intende? Quali sono? C’è un modo per misurare la pericolosità, ad esempio se sono stoccate, trattate sostanze classificate tossiche o molto tossiche con frasi di rischio R 50, 51, 53…ci si riferisce alla pericolosità connessa con l’etichettature (direttiva 67/548/CEE (smi) o ad altre norme, tipo quella che classifica i rifiuti?
grazie, ing. claudia ferrari
Gentile Ing. Chiarenza,
Le invio un quesito, oggetto di accese discussioni con rappresentanti di laterizi che pretenderebbero di proporre un forato, con percentuale di fori compreso tra il 45% ed il 55% come blocco portante in zona sismica 4, in virtù delle “deroghe” previste per detta zona dalle nuove NTC 2008.
Chiarisco che nelle mia regione (Puglia) è ovviamente obbligatoria la progettazione antisismica per tutti i nuovi edifici.
Pertanto il mio parere è che tale blocco con percentuale di foratura maggiore del 45% non possa in ogni caso essere utilizzato nei setti di muratura ai quali è affidato l’assorbimento dell’azione sismica (Cap. 7 – NTC); ritengo inoltre che detta percentuale minima sia un requisito “di prodotto” obbligatorio anche in caso di ricorso al metodo delle tensioni ammissibili, ancora utilizzabile in zona 4.
Alla luce di questa mia personale interpretazione, mi chiedo che senso abbia commercializzare un blocco forato portante in zs 4, non idoneo ad assorbire gli sforzi sismici.
Sarei interessato al suo parere in merito.
Distinti saluti Antonio Ligori
Gentile Antonio Liguori,
inanzitutto mi scuso per il ritardo con cui Le rispondo.
Concordo nettamente con le Sue osservazioni.
Che la percentuale volumetrica degli elementi da utilizzare in muratura non debba superare il 45% è una prescrizione delle NTC del 14/1/2008 al paragrafo 7.8.1.2, non soltanto quando si applica il metodo delle S.L.U., ma anche nel caso di applicazione del metodo delle tensioni ammissibili (T.A.), ove consentito, previsto dal paragrafo 2.7 delle NCT.
Il citato paragrafo 7.8.1.2 si riferisce ai materiali, i quali vanno utilizzati secondo le NCT per come appunto imposto dal paragrafo 2.7, quindi anche nel caso delle T.A., quest’ultime applicabili soltanto e sotto certe condizioni nelle Zone 4.
Ritengo però che il blocco portante, avente vuoti superiori al 45%, possa essere comunque commercializzato, purchè non venga usato in opere non assoggettabili alle norme sismiche vigenti o, ad esempio, venga utilizzato anche come divisorio, quindi privo di reale funzione portante.
Ing. Chiarenza Calogero
Rispondo all’Ing. Claudia Ferrari.
Ringrazio Claudia Ferrari per avere fatto questa importante domanda e di avere sollevato un problema pratico molto serio.
A volte mi chiedo: non sarebbe meglio conoscere il nome e cognome degli estensori delle norme? Magari per sapere chi sono e cosa fanno nella vita? A parte la battuta, il problema è serio e rilevante nell’attuazione pratica.
Lo vorrei chiedere a questi signori estensori che cosa significa “Costruzioni… senza contenuti pericolosi per l’ambiente”, oppure “Industrie con attività non pericolose per l’ambiente” oppure “Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente”.
Questo è quello che è scritto per definire le Classi d’uso di cui al paragrafo 2.4.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 14/1/2008.
Un vero rompicapo! Qui siamo quasi nella “metafisica” e soggetti al più totale arbitrio interpretativo concesso agli Ufficio del Genio Civili. Pensi ad esempio all’elettromagnetismo!!!
Queste non sono norme scritte da persone di scienza, ma da “filosofi” che non hanno un contatto con la realtà!
E’ auspicabile che da parte degli organi competenti si faccia chiarezza nel merito! Non si può lavorare con gli “aggettivi”.
Grazie Ing. Ferrari per avermi dato l’occasione di questo spunto.
Come vede la mia non è un risposta, perchè non ce l’ho neanch’io.
Distinti saluti
Ing. Chiarenza Calogero
Gentile Ing. Chiarenza
le scrivo per avere se possibile delle spiegazioni in merito ad alcune questioni oggetto di discussione con il nostro D.L..
Il punto è questo:costruzione già avviata con realizzazione di fondamenta più seminterrato (da realizzare il primo solaio). Per motivi che in questo momento ometto stiamo revocando l’incarico all’attuale D.L. e nominarne uno nuovo. Dovendo il nuovo D.L. portare a termine un cantiere già avviato e dovendo consegnare i calcoli statici (e relativa relazione) al Genio Civile sia per la parte già costruita che per quella che verrà cosa deve fornire (tenuto a fornire) il vecchio D.L. al nuovo secondo termini di legge? Solo i disegni esecutivi o altro (leggasi appunto relazione e normative dai quali sono scaturiti gli elaborati)?
Nell’attesa di una Sua risposta La ringrazio anticipatamente.
Danilo Rosato.
Relativamente alla applicazione delle Norme Tecniche vorrei chiarire a beneficio di tutti che l’applicazione della azione sismica in zona 4 è obbligatoria solo in presenza di una apposita deliberazione regionale.
In Sardegna, per esempio, esiste la delibera 15/33 del 2004 che non impone l’uso dell’azione sismica.
A questo punto mi è apparso più chiaro il significato del cap. 4 delle Norme tecniche, non si capiva infatti il senso di un capitolo dedicato alle zone non sismiche se tutto il territorio nazionale era stato classificato sismico con livelli variabili da 1 a 4.
Nelle zone 4, in cui non è stato imposto l’obbligo di considerare le azioni sismiche, si deve solo stare attenti ad utilizzare le azioni e i materiali come da nta 2008, si può utilizzare il metodo degli stati limite oppure il metodo delle tensioni ammissibili, non ci sono quindi le limitazioni dimensionali del cap. 7 relative a travi e pilastri (rimangono le limitazioni delle vecchie norme).
Grazie Luigi
per questo prezioso chiarimento.
Infatti la Deliberazione di G.R. della Regione Sardegna del 30/03/2004 n. 15/31 (B.U. 21/08/2004 n. 27) stabilisce di non introdurre per i Comuni della Regione Sardegna classificati come Zone 4 l’obbligo della progettazione antisismica in ossequio a quanto previsto all’art.2 comma 1 dell’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, che lascia facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica in zona 4.
Comunque per tali zone 4, laddove si procede nel calcolo, ovviamente se consentito da apposite norme regionali, senza considerare le azioni sismiche, per come giustamente si fa notare, per i materiali, prodotti e azioni si deve fare riferimento agli appositi capitoli delle nuove norme tecniche 14/1/2008.
Aggiungo che in zona 4 deve essere utilizzata, nelle verifiche alle tensioni ammissibili, la combinazione caratteristica (rara) come previsto dal paragrafo 2.5.3 delle nuove norme tecniche.
Ing. C. Chiarenza
Salve Ing. Chiarenza,
premetto che non sono molto addentrato nella materia, dunque per iniziare Le farò delle domande abbastanza banali.
…se sono in zona 4 (Puglia), utilizzo il metodo delle tensioni ammissibili come specificato al cap. 2.7. Mi può spiegare cortesemente cosa vuol dire la frase: … salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme
tecniche. Potrebbe dirmi a quali capitoli precisamente si riferice per ognuna delle 4 voci?
Salve scrivo per un chiarimento : in Lomrdaia , zona IV per edifici cui è consentita la verifica alle tensioni ammissibili bisogna rispettare le prescrizioni del D.M 16.01.96 per le zone sismiche ? Una per tutte : le travi in spessore devono avere larghezza massima pari a quella del pilastro + spessore solaio ? Pilastri con spessore minimo 30 cm. ? Grazie in anticipo x la risposta …
Rispondo al Sig. Antonio.
Se si opta per il metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, laddove consentito, si fa riferimento alle NCT del 14/1/2008:
- per i materiali e prodotti al § 11;
- per le azioni, salvo per le azioni sismiche, al § 3;
- per il collaudo statico al § 9;
- per le combinazioni delle azioni alla combinazione caratteristica (rara) secondo l’espressione 2.5.2 di cui al § 2.5.3.
Va evidenziato inoltre che per le azioni sismiche, sempre nel caso di tensioni ammissibili, si farà riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP.16/1/1996 e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati assumendo come grado di sismicità il valore di 5.
Circa l’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili si farà riferimento al D.M. LL.PP. 14/2/1992.
Ing. Chiarenza Calogero
Rispondo all’Ing. Gardella Ruggero.
Va premesso che nel caso fosse consentita l’applicazione del metodo delle tensioni ammissibili nelle Zone 4, devono essere rispettate le prescrizioni del D.M. LL.PP.16/1/1996 e, ove è obbligatoria la progettazione sismica, anche la Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati, assumendo 5 il valore del grado di sismicità. Quindi l’applicazione delle prescrizioni e dei minimi previsti dalla Circolare LL.PP. 10/4/1997 diventa cogente e obbligatoria.
Per quanto concerne le cosiddette travi a spessore di solaio al punto 1.1 dell’Allegato 1 alla testè citata Circolare 10/4/1997 è prescritto: “La larghezza della trave, b, non deve essere minore di 20 cm e, per le travi basse comunemente denominate “a spessore”, non maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza della sezione trasversale del pilastro stesso.
Il rapporto b/h non deve essere minore di 0,25.”
Sinceramente non sono mai riuscito a decifrare con certezza cosa s’intende per “altezza della sezione trasversale del pilastro stesso”.Quale sarebbe quindi l’altezza dei due lati della sezione trasversale? E se la sezione del pilastro non fosse un rettangolo o un quadrato quale sarebbe la sezione?
Ad esempio in presenza di un pilastro 30×50 cmq con il lato 50 cm trasversale rispetto alla lunghezza della trave non disassata, la trave a spessore dovrebbe avere una larghezza massima pari a
50cm + 1/2x30cm +1/2x30cm = 80 cm.
Va precisato i limiti geometrici di cui al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008 non si applicano nel caso di tensioni ammissibili previste dal § 2.7 dell NCT.
Sempre nel caso di tensioni ammissibili in Zona 4 con obbligo di progettazione sismica la dimensione minima della sezione trasversale del pilastro non deve essere inferiore a 30 cm (punto 2.1 dell’Allegato 1 alla Circolare LL.PP.10/4/1997).
Ing. C. Chiarenza
Riguardo al significato della frase riportata nella Circolare LL.PP. 10/4/1997 riguardante la larghezza massima della trave in spessore, io avevo capito che la trave deve avere una larghezza massima pari al lato del pilastro sul quale si innesta aumentata da ogni lato di mezzo spessore della trave stessa, probabilmente il riferimento alla sezione trasversale del pilastro era un refuso, infatti nel Cap. 7 delle NT 2008 l’argomento viene ripreso ed il riferimento risulta correttamente alla sezione della trave (spessore di solaio o in altezza) . Al più è consentito non superare una larghezza pari a due volte la sezione del pilastro sul lato sul quale si innesta la trave. E’ sempre preferibile che la trave sia centrata sull’asse del pilastro.
Buongiorno,
anche io avrei una domanda relativa all’imposizione di non sforare da una certa larghezza delle travi in zona sismica 4 (Piemonte). mi trovo a essere DL di un progetto CA non eseguito da me.
Ponendo un pilastro di 40×25 cm sovrastato da trave in spessore larga 80 cm e alta 25: il progettista dice di considerare la porzione di solaio confinante con la trave sopradescritta come soletta collaborante in quanto ha prescritto di girare l’ultimo blocco in prossimità del travone e in corrispondenza di ogni pilastro aggiungere armatura (n. 3 staffoni da 14 mm) per evitare il punzonamento. Il tutto per “far lavorare” meglio il cemento.
Ho verificato la metodologia di calcolo e tutto è corretto.
A rigor di normativa il travone avrebbe dovuto essere da 65 cm. E’ giusto considerare quel pezzo di solaio come soletta collaborante e andare dunque in deroga con quanto prescritto al § 7.4.6.1.1 delle NCT del 14/1/2008?
grazie,
arch. matteo
Salve, ing. Chiarenza…
Progettazione di una abitazione: regione Puglia, zona 4, richiesta progettazione sismica.
Dunque, mi corregga se sbaglio: posso utilizzare la verifica delle sezioni con il metodo delle T.A. riferimeno D.M. 14.02.92.
Per il collaudo statico, materiali e azioni considero rispettivamente i capitoli 9, 11 e 3 delle ntc08. però non prendo in considerazione il par. 3.2 “azione sismica”. Per le az. sismiche faccio riferimento al D.M. LL.PP.16/1/1996 par. B.4 (per cui Fh=C*R*I*W) e alla Circolare LL.PP. 10/4/1997 n.65/AA.GG. e relativi allegati.
Inoltre utilizzo la formula 2.5.2 delle NTC08 per la combinazione delle azioni. Ma in questa formula non compare la E (azione sismica)… ??
Saluti.
Rispondo brevente al marcop
E’ ovvio che nella espressione 2.5.1 delle NCT del DM 14/1/2008 non compare la E. Se per E intendiamo l’azione sismica definita dal § 2.5.1.3 lettera d) definita come azioni derivanti dal terremoto, questa è valutata secondo le NCT ed in particolare è contemplata nella espressione 2.5.5 impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio, verifiche queste completamente diverse da quella delle tensioni ammissibili di cui D.M. 14.02.92.
Ing. C. Chiarenza