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	<title>Comments on: Testo Unico Edilizia: Applicazione in Sicilia. Tabella di Corrispondenza tra le Norme</title>
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	<description>Qualità negli Appalti e Sotenibilità nel Costruire - Formazione Gratuita on Line</description>
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		<title>By: eva</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2519</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:57:04 +0000</pubDate>
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		<description>Disperata la prego mi aiuti. E&#039;andata in fumo la mia attività e da mesi mi sto appoggiando in un altro locale con l&#039;onere di due affitti siccome si tratta di monopoli devo rientrare dov&#039;ero(tra l&#039;altro mi conviene) e sto facendo fare i lavori pur essendo un locale che io ho in affitto e non di proprietà, il problema è affrontare tutta la burocrazia daccapo e per questo attendo di nuovo l&#039;agibilità anche se il locale non è stato per nulla strutturalmente intaccato ma essendo vecchi locali la cartina catastale risulta lievemente diversa in un sottotetto che noi tra l&#039;altro come attività nemmeno utilizziamo e per questo piccolo scherzetto il geometra del comune ci tiene ancora bloccata l&#039;agibilità e di conseguenza il nostro ingegnere non puo procedere con la perizia giurata. la mia domanda è: se non ci trasferiamo al completamento lavori che rischio corriamo non avendo ancora questi documenti che prima dell&#039;incendio avevamo tutti????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disperata la prego mi aiuti. E&#8217;andata in fumo la mia attività e da mesi mi sto appoggiando in un altro locale con l&#8217;onere di due affitti siccome si tratta di monopoli devo rientrare dov&#8217;ero(tra l&#8217;altro mi conviene) e sto facendo fare i lavori pur essendo un locale che io ho in affitto e non di proprietà, il problema è affrontare tutta la burocrazia daccapo e per questo attendo di nuovo l&#8217;agibilità anche se il locale non è stato per nulla strutturalmente intaccato ma essendo vecchi locali la cartina catastale risulta lievemente diversa in un sottotetto che noi tra l&#8217;altro come attività nemmeno utilizziamo e per questo piccolo scherzetto il geometra del comune ci tiene ancora bloccata l&#8217;agibilità e di conseguenza il nostro ingegnere non puo procedere con la perizia giurata. la mia domanda è: se non ci trasferiamo al completamento lavori che rischio corriamo non avendo ancora questi documenti che prima dell&#8217;incendio avevamo tutti????</p>
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		<title>By: calogero mazzara</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2518</link>
		<dc:creator>calogero mazzara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:06:26 +0000</pubDate>
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		<description>Gentile in. Chiarenza le pongo questo quesito a cui non sappiamo rispondere. Verso il 1954 dietro acquisto di suolo comunale un mio dirimpettaio, io allora ero ragazzo&#039;,costruisce un piano seminterrato, alto circa 6 mt con soppalco,e un piano terra dalla strada a quota più alta, mi ricordo che poco dopo,prima del 1967 trasforma il soppalco con solaio ,ricavando quindi due piani seminterrati, poi come ricordo ha sopralevato abusivamente ma con regolari nulla osta  del Genio Civile per le strutture .L&#039;ufficio tecnico si è formato nel 1964, non si trova nessun riferimento. in catasto tutto a posto ma ora che il proprietario è morto bisogna fare il cambio di destinazione d&#039;uso di un piano seminterrato .Cosa deve fare per avere la variazione? Comune interessato in Sicilia .Grazie lillo mazzara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile in. Chiarenza le pongo questo quesito a cui non sappiamo rispondere. Verso il 1954 dietro acquisto di suolo comunale un mio dirimpettaio, io allora ero ragazzo&#8217;,costruisce un piano seminterrato, alto circa 6 mt con soppalco,e un piano terra dalla strada a quota più alta, mi ricordo che poco dopo,prima del 1967 trasforma il soppalco con solaio ,ricavando quindi due piani seminterrati, poi come ricordo ha sopralevato abusivamente ma con regolari nulla osta  del Genio Civile per le strutture .L&#8217;ufficio tecnico si è formato nel 1964, non si trova nessun riferimento. in catasto tutto a posto ma ora che il proprietario è morto bisogna fare il cambio di destinazione d&#8217;uso di un piano seminterrato .Cosa deve fare per avere la variazione? Comune interessato in Sicilia .Grazie lillo mazzara</p>
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	<item>
		<title>By: Salvatore Perta</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Salvatore Perta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:22:35 +0000</pubDate>
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		<description>Salve,
vorrei chiederle un cortese parere circa la formazione di un vascone irriguo (rilevato di terra e teli) in zona agricola.
La disciplina dell&#039;attività edilizia libera (dpr 380/01) è applicabile?
Cordiali saluti e grazie molte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
vorrei chiederle un cortese parere circa la formazione di un vascone irriguo (rilevato di terra e teli) in zona agricola.<br />
La disciplina dell&#8217;attività edilizia libera (dpr 380/01) è applicabile?<br />
Cordiali saluti e grazie molte.</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>By: floriana</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2513</link>
		<dc:creator>floriana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=461#comment-2513</guid>
		<description>Salve, sono un giovane architetto alle prese con il primo progetto e relativa burocrazia. Vorrei un consiglio sul modo di agire circa il caso che mi accingo a spiegare. Siamo in sicilia e il progetto consiste in un edificio da adibire ad abitazione, in z.t.o. E (agricola). Per recuperare un pò di cubatura l&#039;edificio in progetto è stato pensato come seminterrato (controterra su due lati per circa 80 cm). La struttura è in muratura con cordolo di fondazione. Il mio committente,qualche giorno prima dell&#039;inizio lavori, mi dice che non può più spendere i soldi preventivati per l&#039;edificio in muratura e vorrebbe realizzare un prefabbricato in c.a.v. con copertura in legno.
Per fare ciò, considerato che le pareti sono 16 cm, non posso più pensare all&#039;edificio con due pareti controterra, tutto l&#039;edificio sarà, quindi, fuori terra. La domanda è: visto che l&#039;aumento di volume che ne deriva è inferiore al 20% di quello ammissibile posso considerare questa variante come una PARZIALE DIFFORMITA&#039;, ai sensi dell&#039;art. 4 della 37/85?? e se si, con che tipo di documentazione procedo all&#039;ufficio tecnico comunale? e poi con il genio civile come mi comporto?...cioè: siccome esiste già una piastra in cls armata dello spessore di 50 cm (che nel progetto in conc.edil. avrei dovuto demolire per far posto al cordolo di fondazione)posso poggiare il prefabbricato direttamente su questa piastra? e se si, al genio civile che cosa devo presentare??
grazie mille per l&#039;aiuto che vorrà darmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono un giovane architetto alle prese con il primo progetto e relativa burocrazia. Vorrei un consiglio sul modo di agire circa il caso che mi accingo a spiegare. Siamo in sicilia e il progetto consiste in un edificio da adibire ad abitazione, in z.t.o. E (agricola). Per recuperare un pò di cubatura l&#8217;edificio in progetto è stato pensato come seminterrato (controterra su due lati per circa 80 cm). La struttura è in muratura con cordolo di fondazione. Il mio committente,qualche giorno prima dell&#8217;inizio lavori, mi dice che non può più spendere i soldi preventivati per l&#8217;edificio in muratura e vorrebbe realizzare un prefabbricato in c.a.v. con copertura in legno.<br />
Per fare ciò, considerato che le pareti sono 16 cm, non posso più pensare all&#8217;edificio con due pareti controterra, tutto l&#8217;edificio sarà, quindi, fuori terra. La domanda è: visto che l&#8217;aumento di volume che ne deriva è inferiore al 20% di quello ammissibile posso considerare questa variante come una PARZIALE DIFFORMITA&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 4 della 37/85?? e se si, con che tipo di documentazione procedo all&#8217;ufficio tecnico comunale? e poi con il genio civile come mi comporto?&#8230;cioè: siccome esiste già una piastra in cls armata dello spessore di 50 cm (che nel progetto in conc.edil. avrei dovuto demolire per far posto al cordolo di fondazione)posso poggiare il prefabbricato direttamente su questa piastra? e se si, al genio civile che cosa devo presentare??<br />
grazie mille per l&#8217;aiuto che vorrà darmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arch. rosario</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2507</link>
		<dc:creator>arch. rosario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=461#comment-2507</guid>
		<description>Buongiorno.
Gentilissimo Ing. Chiarenza le scrivo per avere, se possibile dei chiarimenti.
ho avutola concessione edilizia per realizzare un copertura a falde su di una terrazza piana calpestabile.
nella relazione e nella concessione rilasciata dal comune è ben specificato che la copertura sarà realizzata con struttura in ferro e elementi isotermici come manto e le chiusure laterali in forati.
visto che la struttura da montare non supera il 20% dei carichi gravanti sull&#039;edificio cosa bisogna presentare al Genio Civile? 
si puo considerare come struttura assimilabile alle strutture precarie e non presentare nulla?
grazie anticipatamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno.<br />
Gentilissimo Ing. Chiarenza le scrivo per avere, se possibile dei chiarimenti.<br />
ho avutola concessione edilizia per realizzare un copertura a falde su di una terrazza piana calpestabile.<br />
nella relazione e nella concessione rilasciata dal comune è ben specificato che la copertura sarà realizzata con struttura in ferro e elementi isotermici come manto e le chiusure laterali in forati.<br />
visto che la struttura da montare non supera il 20% dei carichi gravanti sull&#8217;edificio cosa bisogna presentare al Genio Civile?<br />
si puo considerare come struttura assimilabile alle strutture precarie e non presentare nulla?<br />
grazie anticipatamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giuseppe</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2499</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=461#comment-2499</guid>
		<description>ho richiesto al comune la concessione per i lavori di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento del mio fabbricato acquistato nel 1990 (costruito prima del 1/9/1967) ed ho la mamma disabile con certificazione L. 104. Ho formulato l&#039;istanza come DIA allegando sia il N.O. della Soprintendenza che il deposito del calcolo strutturale al Genio civile secondo DM 2008.
dopo oltre 30 giorni il comune mi richiede &quot;un apposito allegato da cui si evinca il rispetto delle distanze di veduta dei fabbricati viciniori&quot;.
Ma in una ristrutturazione edilizia le vedute non sono interessate o si?
i fabbricati presenti sui due lati del mio (gli altri due lati sono strade pubbliche) sono stati realizzati senza concessione e condonati nel 1990 ai sensi della 37/85 ed hanno peraltro un piano in più rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico e non hanno mai ottemperato alle prescrizioni della Soprintendenza; possono vantare diritti sul mio fabbricato che è anteriore al 1967?
Grazie di cuore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho richiesto al comune la concessione per i lavori di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento del mio fabbricato acquistato nel 1990 (costruito prima del 1/9/1967) ed ho la mamma disabile con certificazione L. 104. Ho formulato l&#8217;istanza come DIA allegando sia il N.O. della Soprintendenza che il deposito del calcolo strutturale al Genio civile secondo DM 2008.<br />
dopo oltre 30 giorni il comune mi richiede &#8220;un apposito allegato da cui si evinca il rispetto delle distanze di veduta dei fabbricati viciniori&#8221;.<br />
Ma in una ristrutturazione edilizia le vedute non sono interessate o si?<br />
i fabbricati presenti sui due lati del mio (gli altri due lati sono strade pubbliche) sono stati realizzati senza concessione e condonati nel 1990 ai sensi della 37/85 ed hanno peraltro un piano in più rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico e non hanno mai ottemperato alle prescrizioni della Soprintendenza; possono vantare diritti sul mio fabbricato che è anteriore al 1967?<br />
Grazie di cuore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabio</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2498</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:09:28 +0000</pubDate>
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		<description>Salve volevo chiederVi, quali sono le zone per poter costruire un calcetto, e se posso farlo in un terreno agricolo con o senza magazzino rurale. GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve volevo chiederVi, quali sono le zone per poter costruire un calcetto, e se posso farlo in un terreno agricolo con o senza magazzino rurale. GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:30:28 +0000</pubDate>
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		<description>Buongiorno a tutti e grazie preventivamente per le risposte che vogliate drmi.
Sono un ragazzo di 25 anni che vorrebbe accedere ai fondi per lo sviluppo giovanile per avviare un bed and breakfast.

Ho un immobile di propietà in provincia di catania, la struttura incompleta si presenta ad oggi solo con pilastri e mattoni.

Per accedere a tali fondi (che in parte verrebbero usati per rifinire l&#039;impiantistica e le rifiniture dell&#039;edificio) mi viene richiesto che il fabbricato abbia la destinazione d&#039;uso per strutture ricettive.

Ma il comune si rifiuta di concederla se non prima l&#039;immobile è completato!!!

Il che manda in fumo i miei sogni in considerazione del fatto che non posso sostenere le spese per completare l&#039;immobile!!! Un cane che si morde la coda!

Il comune sbaglia qualcosa? posso fare qualcosa ?

grazie di cuore!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti e grazie preventivamente per le risposte che vogliate drmi.<br />
Sono un ragazzo di 25 anni che vorrebbe accedere ai fondi per lo sviluppo giovanile per avviare un bed and breakfast.</p>
<p>Ho un immobile di propietà in provincia di catania, la struttura incompleta si presenta ad oggi solo con pilastri e mattoni.</p>
<p>Per accedere a tali fondi (che in parte verrebbero usati per rifinire l&#8217;impiantistica e le rifiniture dell&#8217;edificio) mi viene richiesto che il fabbricato abbia la destinazione d&#8217;uso per strutture ricettive.</p>
<p>Ma il comune si rifiuta di concederla se non prima l&#8217;immobile è completato!!!</p>
<p>Il che manda in fumo i miei sogni in considerazione del fatto che non posso sostenere le spese per completare l&#8217;immobile!!! Un cane che si morde la coda!</p>
<p>Il comune sbaglia qualcosa? posso fare qualcosa ?</p>
<p>grazie di cuore!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosario</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2489</link>
		<dc:creator>rosario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=461#comment-2489</guid>
		<description>salve
sono un tecnico e mi è capitato di accatastare un immobile fantasma tramite autodenuncia ( non segnalato dall&#039; ufficio del territorio) ma visti i tempi ristretti sicuramente andro oltre il 31 aprile data ultime per definire la pratica.
sapete se c&#039;è un modo per far allungare i tempi anche di 1 o 2 settimane che sarebbere utilissime per definire la pratica.

coridali saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve<br />
sono un tecnico e mi è capitato di accatastare un immobile fantasma tramite autodenuncia ( non segnalato dall&#8217; ufficio del territorio) ma visti i tempi ristretti sicuramente andro oltre il 31 aprile data ultime per definire la pratica.<br />
sapete se c&#8217;è un modo per far allungare i tempi anche di 1 o 2 settimane che sarebbere utilissime per definire la pratica.</p>
<p>coridali saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chiarenza Calogero</title>
		<link>http://www.edilnotizie.it/2009/02/testo_unico_edilizia_sicilia_applicazione/comment-page-1/#comment-2469</link>
		<dc:creator>Chiarenza Calogero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilnotizie.it/?p=461#comment-2469</guid>
		<description>SCRIVE L&#039;ARCHITETTO D.B. 
Buongiorno,
ho letto il suo articolo sul testo unico in Sicilia e le volevo chiedere che peso legislativo ha questa legge in Sicilia se ne ha, e quali sono i limiti della sua applicabilità, visto che lei nel suo articolo, scrive a proposito del parere emesso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con protocollo N. 280.03.11 che il Testo Unico non trova applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo Testo Unico e conclude pertanto “che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) devono ritenersi tutt’ora applicabili nel testo originario”. 
 
Ho consultato Il testo unico in materia di edilizia nella regione siciliana di Giuseppe Salvatore Piazza e lo trovo affatto esaustivo e chiaro riguardo gli istituti del permesso di costruire e della DIA che da un lato, afferma Piazza nell&#039;introduzione, non sono applicabili in Sicilia ma dall&#039;altro lato gli articoli relativi agli stessi istituti nel suo testo unico, non sono abrogati e non c&#039;è nessun intervento sostitutivo regionale. In altre parole dal testo di Piazza sembra emergere che in Sicilia vigono insieme la concessione e il permesso di costruire, l&#039;autorizzazione la comunicazione e la DIA. E ciò non è possibile visto che il permesso sostituisce la concessione e se fosse così, ci sarebbero diversi procedimenti per il rilascio, a seconda che si tratti del primo o del secondo. 
Sempre nel libro, Piazza afferma che in Sicilia restano in vigore alcune leggi riguardanti il conglomerato cementizio e i provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche e, pertanto sono abrogati gli artt. dal 64 (L) al 76 (L) e gli artt. dal 83 (L) al 106 (L) del T.U. e inoltre, sono ancora vigenti in Sicilia e non vigenti nel T.U. le leggi a proposito delle barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, il piano energetico nazionale e la legge quadro per l&#039;assistenza alle persone diversamente abili. 
E per quanto riguarda il certificato di agibilità è unico come nel testo unico o permangono i due diversi dell&#039;agibilità e abitabilità?
Mi chiedo allora, se il testo di Piazza non desti ancora più complessità alla normativa invece che ordinarla perchè di fatto non esiste un &quot;testo unico nella regione siciliana&quot; ma solo un libro e una legge che ha poca e confusa valenza in Sicilia. 
Le chiedo se è a conoscenza di un testo esaustivo in materia. Il testo Edilizia privata in Sicilia di Giuseppe Monteleone potrebbe essere più esauriente? 
 
Cordiali saluti
Grazie anticipatamente
D. B.

RISPOSTA.
Gentile Architetto,
La ringrazio molto per avermi inviato questo interessantissimo messaggio, in quanto richiama l’attenzione e affronta problematiche, certamente non di poco conto, su una questione molto controversa, quella appunto sull’applicabilità o meno in Sicilia del Testo Unico sull’edilizia D.P.R. 380/2001, qui di seguito per brevità chiamato Testo Unico.
L’articolo che Lei ha letto su edilnotizie.it non ha la pretesa di dare risposte certe (credo non ci siano!), ma si propone di mettere in evidenza lo stato di confusione che regna nel campo Urbanistico nella Regione Siciliana, nel prosieguo chiamata per brevità Regione, e di stimolare un riordino legislativo della materia. Tale stato di cose è generato da una situazione di oggettiva incertezza per l’intreccio e la sovrapposizione tra norme nazionali e regionali. 
In questa sede Le esterno la mia opinione relativamente agli aspetti urbanistici. Mi ripropongo di affrontare successivamente  le altre questioni riguardanti la normativa sismica, gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Stante appunto la esclusività della competenza della Regione in materia urbanistica ed edilizia (non in campo penale) in generale vigono le norme regionali. Purtroppo la Regione non ha mai avuto un’organica disciplina urbanistica, ovverossia un testo unico regionale ad hoc. Piuttosto, ma in modo frammentario, ha fatto sempre riferimento all’impianto principale delle norme nazionali, ma con le modifiche che via via sono state emanate con leggi regionali.
Per capire meglio la questione mi consenta un piccolo escursus. 
Le cito tra le più significative leggi regionali urbanistiche e le esprimo la mia opinione in sintesi, ben conscio che in poche righe non è possibile liquidare la questione in un senso o in un altro.
A seguito dell’emanazione della legge “Mancini” o “legge ponte” la 765/1967 (sollecitata dalla frana di Agrigento)  e del famoso D.M. 2/4/1968, la Regione  ha emanato la L.R. 19/1972 con le modifiche e integrazioni della L.R. 21/1973 (ancora in vigore), la quale si è limitata a modificare alcuni articoli nazionali relativamente alla loro applicazione in Sicilia. 
Ma la legge regionale di maggiore rilievo (emanata a seguito della Legge “Bucalossi” n.10/1977) è stata la L.R. 71/1978 che all’art.1 recita:  “Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge..”. Quindi in questa frase è sancito a chiare lettere che tutta la legislazione statale in materia si applica in Sicilia, salvo le modifiche.   
A seguito della Legge 47/1985, la Regione ha emanato la L.R. 37/1985 con la quale anche qui è stata recepita la legge nazionale 47/1985 con modifiche e integrazioni.
Altre leggi regionali sono state poi emanate, ma un testo unico regionale non si è ancora visto, nonostante poi la emanazione dell’importante Testo Unico nazionale.
Quindi in Sicilia, in campo urbanistico, vigono per come stabilito da leggi regionali, norme nazionali recepite integralmente, norme recepite  con modifiche e integrazioni e norme ex novo statuite dalla Regione. E i dubbi sono innumerevoli. Ad esempio: se cambia una norma nazionale, già precedentemente recepita nel vecchio testo da una norma regionale, ciò vale anche per la Sicilia? 
Quando è uscito il condono edilizio con la L.47/1985 si sono spesi fiumi di parole sull’applicabilità della stessa in Sicilia e così via per altre leggi.
Io ritengo (fatti salvi gli aspetti penali) che il rinvio alle leggi nazionali è di tipo statico. Per avere un’idea della complessità della questione  si consiglia di leggere la circolare  20 luglio 2000, prot. n. 1528 della Regione Siciliana Assessorato dei Lavori Pubblici
http://www.diritto.it/articoli/enti_locali/ferlisi_lagreca.html.
La circolare riguarda i Lavori Pubblici, ma l’analogia credo sia calzante in quanto in fatto di Lavori Pubblici la competenza della Regione è pure esclusiva.
Comunque, a mio avviso, la Parte I del Testo Unico, salvo per gli aspetti penali e il relativo regime sanzionatorio, non è applicabile in Sicilia. Proprio l’art.2 del Testo Unico al comma 2 è scritto” Le regioni a statuto speciale e le province……. esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione”.
In Sicilia vigono delle norme autonome, non ancora abrogate, che regolamentano i titoli abilitativi , come ad esempio l’art.36 della L.R. 71/78 sulle concessioni edilizie, l’art.5 della L.R. 37/85 e altri titoli abilitativi e quindi, data la esclusiva competenza della Regione, prevalgono le Leggi Regionali.  
Appunto per evitare confusione e incertezze è opportuno che la Regione emani un testo unico regionale, perché i professionisti e gli operatori del settore hanno necessità soprattutto di far riferimento a delle leggi organiche e non cercare risposte in articoli o pubblicazioni di vari autori.
Cordiali Saluti
lì 03/02/2011
Ing. C. Chiarenza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SCRIVE L&#8217;ARCHITETTO D.B.<br />
Buongiorno,<br />
ho letto il suo articolo sul testo unico in Sicilia e le volevo chiedere che peso legislativo ha questa legge in Sicilia se ne ha, e quali sono i limiti della sua applicabilità, visto che lei nel suo articolo, scrive a proposito del parere emesso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con protocollo N. 280.03.11 che il Testo Unico non trova applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo Testo Unico e conclude pertanto “che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) devono ritenersi tutt’ora applicabili nel testo originario”. </p>
<p>Ho consultato Il testo unico in materia di edilizia nella regione siciliana di Giuseppe Salvatore Piazza e lo trovo affatto esaustivo e chiaro riguardo gli istituti del permesso di costruire e della DIA che da un lato, afferma Piazza nell&#8217;introduzione, non sono applicabili in Sicilia ma dall&#8217;altro lato gli articoli relativi agli stessi istituti nel suo testo unico, non sono abrogati e non c&#8217;è nessun intervento sostitutivo regionale. In altre parole dal testo di Piazza sembra emergere che in Sicilia vigono insieme la concessione e il permesso di costruire, l&#8217;autorizzazione la comunicazione e la DIA. E ciò non è possibile visto che il permesso sostituisce la concessione e se fosse così, ci sarebbero diversi procedimenti per il rilascio, a seconda che si tratti del primo o del secondo.<br />
Sempre nel libro, Piazza afferma che in Sicilia restano in vigore alcune leggi riguardanti il conglomerato cementizio e i provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche e, pertanto sono abrogati gli artt. dal 64 (L) al 76 (L) e gli artt. dal 83 (L) al 106 (L) del T.U. e inoltre, sono ancora vigenti in Sicilia e non vigenti nel T.U. le leggi a proposito delle barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, il piano energetico nazionale e la legge quadro per l&#8217;assistenza alle persone diversamente abili.<br />
E per quanto riguarda il certificato di agibilità è unico come nel testo unico o permangono i due diversi dell&#8217;agibilità e abitabilità?<br />
Mi chiedo allora, se il testo di Piazza non desti ancora più complessità alla normativa invece che ordinarla perchè di fatto non esiste un &#8220;testo unico nella regione siciliana&#8221; ma solo un libro e una legge che ha poca e confusa valenza in Sicilia.<br />
Le chiedo se è a conoscenza di un testo esaustivo in materia. Il testo Edilizia privata in Sicilia di Giuseppe Monteleone potrebbe essere più esauriente? </p>
<p>Cordiali saluti<br />
Grazie anticipatamente<br />
D. B.</p>
<p>RISPOSTA.<br />
Gentile Architetto,<br />
La ringrazio molto per avermi inviato questo interessantissimo messaggio, in quanto richiama l’attenzione e affronta problematiche, certamente non di poco conto, su una questione molto controversa, quella appunto sull’applicabilità o meno in Sicilia del Testo Unico sull’edilizia D.P.R. 380/2001, qui di seguito per brevità chiamato Testo Unico.<br />
L’articolo che Lei ha letto su edilnotizie.it non ha la pretesa di dare risposte certe (credo non ci siano!), ma si propone di mettere in evidenza lo stato di confusione che regna nel campo Urbanistico nella Regione Siciliana, nel prosieguo chiamata per brevità Regione, e di stimolare un riordino legislativo della materia. Tale stato di cose è generato da una situazione di oggettiva incertezza per l’intreccio e la sovrapposizione tra norme nazionali e regionali.<br />
In questa sede Le esterno la mia opinione relativamente agli aspetti urbanistici. Mi ripropongo di affrontare successivamente  le altre questioni riguardanti la normativa sismica, gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.<br />
Stante appunto la esclusività della competenza della Regione in materia urbanistica ed edilizia (non in campo penale) in generale vigono le norme regionali. Purtroppo la Regione non ha mai avuto un’organica disciplina urbanistica, ovverossia un testo unico regionale ad hoc. Piuttosto, ma in modo frammentario, ha fatto sempre riferimento all’impianto principale delle norme nazionali, ma con le modifiche che via via sono state emanate con leggi regionali.<br />
Per capire meglio la questione mi consenta un piccolo escursus.<br />
Le cito tra le più significative leggi regionali urbanistiche e le esprimo la mia opinione in sintesi, ben conscio che in poche righe non è possibile liquidare la questione in un senso o in un altro.<br />
A seguito dell’emanazione della legge “Mancini” o “legge ponte” la 765/1967 (sollecitata dalla frana di Agrigento)  e del famoso D.M. 2/4/1968, la Regione  ha emanato la L.R. 19/1972 con le modifiche e integrazioni della L.R. 21/1973 (ancora in vigore), la quale si è limitata a modificare alcuni articoli nazionali relativamente alla loro applicazione in Sicilia.<br />
Ma la legge regionale di maggiore rilievo (emanata a seguito della Legge “Bucalossi” n.10/1977) è stata la L.R. 71/1978 che all’art.1 recita:  “Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge..”. Quindi in questa frase è sancito a chiare lettere che tutta la legislazione statale in materia si applica in Sicilia, salvo le modifiche.<br />
A seguito della Legge 47/1985, la Regione ha emanato la L.R. 37/1985 con la quale anche qui è stata recepita la legge nazionale 47/1985 con modifiche e integrazioni.<br />
Altre leggi regionali sono state poi emanate, ma un testo unico regionale non si è ancora visto, nonostante poi la emanazione dell’importante Testo Unico nazionale.<br />
Quindi in Sicilia, in campo urbanistico, vigono per come stabilito da leggi regionali, norme nazionali recepite integralmente, norme recepite  con modifiche e integrazioni e norme ex novo statuite dalla Regione. E i dubbi sono innumerevoli. Ad esempio: se cambia una norma nazionale, già precedentemente recepita nel vecchio testo da una norma regionale, ciò vale anche per la Sicilia?<br />
Quando è uscito il condono edilizio con la L.47/1985 si sono spesi fiumi di parole sull’applicabilità della stessa in Sicilia e così via per altre leggi.<br />
Io ritengo (fatti salvi gli aspetti penali) che il rinvio alle leggi nazionali è di tipo statico. Per avere un’idea della complessità della questione  si consiglia di leggere la circolare  20 luglio 2000, prot. n. 1528 della Regione Siciliana Assessorato dei Lavori Pubblici<br />
<a href="http://www.diritto.it/articoli/enti_locali/ferlisi_lagreca.html" rel="nofollow">http://www.diritto.it/articoli/enti_locali/ferlisi_lagreca.html</a>.<br />
La circolare riguarda i Lavori Pubblici, ma l’analogia credo sia calzante in quanto in fatto di Lavori Pubblici la competenza della Regione è pure esclusiva.<br />
Comunque, a mio avviso, la Parte I del Testo Unico, salvo per gli aspetti penali e il relativo regime sanzionatorio, non è applicabile in Sicilia. Proprio l’art.2 del Testo Unico al comma 2 è scritto” Le regioni a statuto speciale e le province……. esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione”.<br />
In Sicilia vigono delle norme autonome, non ancora abrogate, che regolamentano i titoli abilitativi , come ad esempio l’art.36 della L.R. 71/78 sulle concessioni edilizie, l’art.5 della L.R. 37/85 e altri titoli abilitativi e quindi, data la esclusiva competenza della Regione, prevalgono le Leggi Regionali.<br />
Appunto per evitare confusione e incertezze è opportuno che la Regione emani un testo unico regionale, perché i professionisti e gli operatori del settore hanno necessità soprattutto di far riferimento a delle leggi organiche e non cercare risposte in articoli o pubblicazioni di vari autori.<br />
Cordiali Saluti<br />
lì 03/02/2011<br />
Ing. C. Chiarenza</p>
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