Testo Unico Edilizia: Applicazione in Sicilia. Tabella di Corrispondenza tra le Norme
A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 6/6/2001 n.380 e successive modifiche integrazioni (che qui di seguito chiameremo semplicemente Testo Unico), molte perplessità in ordine ad una sua applicazione nella Regione Siciliana sono sorte nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia.

A tutt’oggi il parlamento della Regione Siciliana non ha legiferato nel merito e dal 30/6/2003, data di entrata in vigore del Testo Unico, prevale uno stato di disorientamento tra tecnici operatori dell’edilizia, sia pubblici che privati.
Numerose norme emanate in campo nazionale in vigore nella Regione Siciliana, sia decreti che circolari assessoriali fanno riferimento in modo molto parziale all’applicabilità di parte del Testo Unico, aggravando ancor più la situazione di disagio fra tutti gli operatori nel settore delle costruzioni.
Se da un canto l’urbanistica, che comprende anche l’attività edilizia, ai sensi dell’art.14 lettera f) dello Statuto Regionale, è materia riservata alla legislazione esclusiva della Regione Siciliana, dall’altro canto il Testo Unico si occupa di vigilanza, responsabilità e sanzioni che agli effetti penali sono rilegate alla competenza primaria dello Stato.
Mi riferisco ad esempio agli articoli 6, 7, da 9 a 22 compreso e 27 della Legge 28/02/1985 n.47, articoli questi che erano già stati recepiti per intero nella Regione Siciliana senza modificazione in virtù dell’art. 1 della L.R. 10/08/1985 n.37.
I citati articoli trovano la propria corrispondenza nel Testo Unico secondo quanto risulta dalla seguente tabella:
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Tabella di corrispondenza tra le norme L.47/85 (Capi I e II) in vigore nella Regione Siciliana e il Testo Unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 |
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Legge 47/85 |
Testo Unico D.P.R. 380/2001 |
Argomento o nota |
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Art. 6 |
Art.29 |
Responsabilità direttore dei lavori e del progettista (DIA= denuncia inizio attività) |
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Art. 7 |
Art.29 |
Opere eseguite in assenza di concessione edilizia e in totale difformità o con variazioni essenziali |
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Art. 9 |
Art.33 |
Interventi di ristrutturazione edilizia |
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Art. 10 |
Art.37 |
Opere eseguite in assenza dell’autorizzazione (DIA) |
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Art. 11 |
Art.38 |
Annullamento della concessione edilizia (permesso di costruire) |
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Art. 12 |
Art.34 |
Interventi eseguiti in parziale difformità |
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Art. 13 |
Art.36 |
Accertamento di conformità |
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Art. 14 |
Art.35 |
Abusi su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici |
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Art. 15 |
Art.22, commi 2, 6 e 7 |
Varianti in corso d’opera (la richiesta di approvazione di variante in corso d’opera è sostituita con la DIA) – Vedi Circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente n.4/2004 |
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Art. 16 |
Art.43 |
Riscossione |
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Art. 17 |
Art.46 |
Nullità degli atti giuridici relativi agli edifici |
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Art. 18 |
Art.30 |
Lottizzazione abusiva |
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Art. 19 |
Art.44 |
Confisca terreni |
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Art. 20 |
Art.44 |
Sanzioni penali |
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Art. 21 |
Art.47 |
Sanzioni a carico dei notai |
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Art. 22 |
Art.45 |
Norme relative all’azione penale |
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Art. 27 |
Art.41 |
Demolizione di opere |
Il Testo Unico non si è limitato a riordinare nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica la normativa esistente, ma in pratica finanche ad introdurre modifiche sostanziali alle leggi in materia.
Tra le modifiche più importanti apportate dal Testo Unico segnaliamo:
- lo sportello unico dell’edilizia;
- titoli abilitativi degli interventi edilizia sostanzialmente racchiusi in due istituti: il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia e la denuncia di inizio attività (DIA) in sostituzione delle autorizzazioni edilizie e in certi casi in alternativa al permesso di costruire;
- definizione degli interventi edilizi.
Per motivi di brevità non ci addentriamo nel dettaglio di dette modifiche, ma preme sottolineare che nella Regione Siciliana la normativa in materia va applicata attingendo contemporaneamente sia dalle leggi regionali, che dalle leggi nazionali e addirittura nel campo dell’edilizia gli operatori del settore sono costretti a un ping pong continuo all’interno di una medesima legge tra la normativa nazionale e la normativa regionale.
Nella Regione Siciliana in materia di interventi edilizi, ove non si dispone di un’organica disciplina regionale che purtroppo aspettiamo da circa 30 anni, le leggi regionali principali sono la L.R. 71/78 e la L.R. 37/85, entrambe agganciate alle leggi nazionali rispettivamente alla Legge 10/77 (Bucalossi) e alla Legge 47/85.
Ma questa corrispondenza, con l’entrata in vigore del Testo Unico, ha peggiorato ulteriormente la situazione, in quanto viene a mancare una piena coerenza o corrispondenza tra gli istituti abilitativi degli interventi edilizi tra la legislazione regionale e quella nazionale, soprattutto nel campo penale.
Facciamo degli esempi
1) Il Titolo IV sulla vigilanza e le sanzioni penali del Testo Unico (dall’art. 27 all’art.48), che agli effetti penali si applica totalmente in Sicilia, fa riferimento alle nuove definizioni degli interventi edilizi, al permesso di costruire e alla DIA, e non più alla concessione o autorizzazione edilizia, titoli abilitativi questi ancora in vigore nell’ordinamento regionale siciliano. Valgono quindi le vecchie norme penali o quelle nuove?
2) In Sicilia coesistono diversi titoli abilitativi per gli interventi edilizi: la Concessione Edilizia (Art.36 L.R. 71/78), l’Autorizzazione Edilizia (Artt.5 e 10 della L.R. 37/85), la DIA (Art.14 L.R. 2/2002) che è quella disciplinata dall’art.23 del Testo Unico, il silenzio assenso (art.2 L.R. 17/94) e la Comunicazione opere interne (Art.9 L.R. 37/85 – Art.20 L.R. 4/2003 con le modifiche dell’art.12 della L.R. 15/2006 con consente anche la chiusura di terrazze di superficie non superiore a mq 50). Va anche detto che vi è pure una DIA in alternativa alla Concessione Edilizia. In campo nazionale sono contemplati soltanto il permesso di costruire e la DIA.
Sarebbe opportuno che la Regione Siciliana si adegui, quantomeno, allo spirito di semplificazione del Testo Unico ed elimini quel ginepraio di leggi e leggine, che tanta confusione e grave rallentamento producono nello sviluppo economico dell’Isola, anche perché, oltre ad una situazione di svantaggio, che la contraddistingue rispetto allo scenario economico nazionale, la Sicilia è condannata oltremodo ad operare nella babelica sovrapposizione di norme e in una continua quanto incerta spola tra leggi regionali e nazionali.
Lo Statuto Speciale, che avrebbe dovuto conferire una positiva autonomia ai siciliani, nel campo urbanistico ed edilizio è divenuto in pratica motivo di maggiore confusione rispetto alle altre regioni d’Italia a statuto ordinario.
Ebbene di fronte a tale situazione la Regione Siciliana, molto avara in questi ultimi anni in fatto di chiarimenti nella qui esaminata questione, si è trincerata in una sorta di quasi totale silenzio.
Un timido accenno ufficiale alla questione pubblicato sulla G.U.R.S., forse l’unico tutt’ora, è stato fatto dall’Assessorato del Territorio Ambiente che in una striminzita Circolare n.4 del 5/3/2004 (G.U.R.S. n.11 del 12/3/2004) ha specificato che l’art.36 (ex art.13 L.47/85) e l’art.22 sulle DIA. del nuovo Testo Unico dell’Edilizia si applicano in Sicilia.
A tal proposito si segnala inoltre il parere emesso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con protocollo N. 280.03.11 (consultabile sul sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Indicep1.htm – parola di ricerca “prot. N.280.03.11”).
Detto parere, nel quale però non viene affrontata la problematica sull’applicabilità immediata in Sicilia delle norme penali del Testo Unico, puntualizza il fatto che il Testo Unico non trova applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo Testo Unico e conclude pertanto “che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) devono ritenersi tutt’ora applicabili nel testo originario”.
E’ auspicabile pertanto, per come è già avvenuto per le norme sui LL.PP. e le espropriazioni, che venga emanata un’organica disciplina urbanistica ed edilizia nella Regione Siciliana, anche perché il compito precipuo di un ingegnere è quello di frequentare uno studio tecnico o un cantiere e non uno studio di consulenza legale.
Contatta l’Autore: Ing. Calogero Chiarenza
Gli Articoli di Calogero Chiarenza
Buongiorno,
sono in possesso di un terreno agricolo ed ho intenzione di costruire una casa per uso abitativo, il comune mi ha chiesto un contributo di costruzione di 5000 euro e circa 900 euro come opere di urbanizzazione.
Ho letto il testu unico per l’edilizia e’ vi e’ un’articolo in cui dice che i terreni agricoli sono esenti da questi oneri di costruzione, E’ COSI’ ???
Scrive Ing. Calogero Chiarenza:
“Egregio signore,
rispondo alla sua domanda.
Non è specificata la Regione d’Italia in cui si trova il terreno agricolo, ove Lei intende costruire, ma nella sostanza poco cambia.
Non è prevista alcuna esenzione generale del contributo sul costo di costruzione per i fabbricati da realizzare nelle zone agricole.
L’art.17, comma 3 lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia il DPR 380/2001 prevede l’esenzione del contributo di costruzione: “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153“;”
Inoltre l’art.12, comma 1° della L.153/1975 recita: “Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.
Quindi nelle zone agricole l’imprenditore agricolo a titolo principale, come sopra definito non paga il contributo di costruzione ma a condizione che la costruzione sia realizzata in funzione della conduzione del fondo.
Quindi non esiste una esenzione generalizzata nelle zone agricole del contributo di costuzione.
Grazie per la gentile attenzione
Cordiali Saluti”
Salve, sono titolare di un’attività commerciale a Palermo. L’edificio dove ci troviamo è stato realizzato in zona periferica, nel 1965. Il comune adesso mi chiede il certificato di agibilità, che non ho perchè l’edificio è stato realizzato senza autorizzazioni, dato che ai tempi non vi erano normative edilizie. Posso farmi fare da un professionista abilitato, una perizia giurata dove si attesta che l’immobile è stato realizzato prima del 1967?
Grazie tante
Antonio
Salve, ho ereditato cinque anni fa una casa che in parte oggi risulta abusiva. Vorrei sapare se in sicilia esiste un qualche condono o qualsiasi altra legge a cui io possa avvelermi per regaolarizzare la mia situazione .Vi ringrazio
Egregia sig.ra Maria Giovanna,
intanto la ringrazio per la gentile attenzione.
Sulla base degli elementi che Lei mi fornisce, possono rispondere soltanto in linea generale.
In Sicilia in questo momento non ci sono condoni generalizzati.
Poichè si tratta di un vecchio abuso edilizio e per di più ereditato non ci sono problemi di tipo penale.
Purtroppo il reato edilizio dal punto di vista amministrativo non si prescrive.
Inoltre se l’opera abusiva non è conforme allo strumento urbanistico, temo non ci sia nulla da fare.
Un cordiale saluto e Buon Anno
gent.imo Ing. Chiarenza,
lavoriamo nel settore dell’acquacoltura, e stiamo tentando di avviare in un magazzino in affitto in provincia di messina un’ attività di deposito e confezionamento di prodotti ittici. è da più di due mesi che abbiamo presentato la domanda per il rilascio del certificato di agibilità. leggo nell’art. 24-25 del testo unico dell’edilizia che è previsto dopo i 60 gg il silenzio assenso. questo è valido pure in sicilia o la nostra regione a statuto speciale prevede altri termini?
La ringrazio anticipatamente.
Buongiorno.
Gentilissimo Ing. Chiarenza le scrivo per avere, se possibile dei chiarimenti.
Ho ereditato in provincia di Palermo, con atto di successione, un fabricato a tre elevazioni fuori terra con concessione edilizia di sanatoria, altezza massima fabricato 13 metri. Il piano vigente comunale prevede solo due elevazioni fuori terra per un’altezza massima di 11 metri.
Le chiedo se, in virtù di qualche legge, (Lunardi,Piano Casa ecc.) posso demolire e ricostruire, dato lo stato pessimo di conservazione, il fabbricato ,rispettanto sagoma e volumetria esistente?
Scive il geom. S.P.:
“Egregio Ing.
sono un libero professionista (Geometra) che si trova a dover dare una risposta riguardo un’Autorizzazione Edilizia, circa l’apposizione della firma da una sola comproprietaria o da tutti gli aventi diritto.
Le chiedo se l’art. 11 ed il conseguente art. 20 del T.U. sono applicabili nella nostra Regione Sicilia.
Questo perchè , il Comune richiede l’apposizione della firma sull’ istanza di tutti gli aventi diritto mentre alla luce del predetto art. 20 del T.U. basterebbe la sola firma da parte di uno solo.
In attesa di un suo gentile riscontro, Le porgo cordiali saluti.”
RISPOSTA
Il Comune ha perfettamente ragione, l’autorizzazione va firmata da tutti gli aventi diritti o comunque da tutti i proprietari e da tutti quelli che abbiano titolo.
Per ciò che concerne gli art.11 e 20 del T.U. DPR 380/2001 in ordine alla loro applicabilità in Sicilia, secondo quanto chiarito nel mio commento in questo sito, gli stessi articoli non si applicano in Sicilia. Ad avviso dello scrivente in Sicilia vigono ancora la Concessione Edilizia (Art.36 L.R. 71/78), l’Autorizzazione Edilizia (Artt.5 e 10 della L.R. 37/85)e altri titoli abilitativi edilizi.
Per il caso prospettato dal geometra S.P. sostanzialmente non cambia nulla in ordine alla firma dell’istanza, sia in campo nazionale che nella Regione Siciliana. L’art.20 del T.U. DPR 380/2001, che poi si occupa del permesso di costruire (equivalente alla Concessione Edilizia e non all’Autorizzazione Edilizia), prescrive che la domanda sia “SOTTOSCRITTA DA UNO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI”. Il “soggetto legittimato” con l’obbligo di sottoscrive la domanda, va inteso come ditta proprietaria o titolare di diritti, che può essere una sola persona fisica proprietaria (se proprietaria al 100%) o più persone fisiche comproprietarie oppure una persona giuridica. “Soggetto legittimato” non s’intende la singola persona fisica comproprietaria che può firmare da sola la domanda. Quindi occorre il consenso e la firma di tutti i titolari di diritti sull’opera oggetto intervento edilizio per tutti i titoli abilitativi.
Grazie per la gentile attenzione.
Cordiali saluti
Ing. Chiarenza Calogero
anchi’io sono bloccato dalla burocrazia nel 2005 avevo aperto una attività con una semplice perizia giurata. oggi invece sono incappato in un guaio, ho affittato il locale (costruzione prima del 37′) ed adesso mi trovo nella situazione che devo aspettare almeno 6 mesi per il rilascio dell’articolo 13 per la destinazione d’uso. per favore rispondetemi al più presto seno sarò costretto a pagare una penale all’affittuario che tra l’altro nn mi paga l’affitto da ottobre scorso vi prego di darmi notizie al più presto sono disperato, è sè possibile ottenerlo in breve tempo… grazie.
SCRIVE L’ARCHITETTO D.B.
Buongiorno,
ho letto il suo articolo sul testo unico in Sicilia e le volevo chiedere che peso legislativo ha questa legge in Sicilia se ne ha, e quali sono i limiti della sua applicabilità, visto che lei nel suo articolo, scrive a proposito del parere emesso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con protocollo N. 280.03.11 che il Testo Unico non trova applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo Testo Unico e conclude pertanto “che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) devono ritenersi tutt’ora applicabili nel testo originario”.
Ho consultato Il testo unico in materia di edilizia nella regione siciliana di Giuseppe Salvatore Piazza e lo trovo affatto esaustivo e chiaro riguardo gli istituti del permesso di costruire e della DIA che da un lato, afferma Piazza nell’introduzione, non sono applicabili in Sicilia ma dall’altro lato gli articoli relativi agli stessi istituti nel suo testo unico, non sono abrogati e non c’è nessun intervento sostitutivo regionale. In altre parole dal testo di Piazza sembra emergere che in Sicilia vigono insieme la concessione e il permesso di costruire, l’autorizzazione la comunicazione e la DIA. E ciò non è possibile visto che il permesso sostituisce la concessione e se fosse così, ci sarebbero diversi procedimenti per il rilascio, a seconda che si tratti del primo o del secondo.
Sempre nel libro, Piazza afferma che in Sicilia restano in vigore alcune leggi riguardanti il conglomerato cementizio e i provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche e, pertanto sono abrogati gli artt. dal 64 (L) al 76 (L) e gli artt. dal 83 (L) al 106 (L) del T.U. e inoltre, sono ancora vigenti in Sicilia e non vigenti nel T.U. le leggi a proposito delle barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, il piano energetico nazionale e la legge quadro per l’assistenza alle persone diversamente abili.
E per quanto riguarda il certificato di agibilità è unico come nel testo unico o permangono i due diversi dell’agibilità e abitabilità?
Mi chiedo allora, se il testo di Piazza non desti ancora più complessità alla normativa invece che ordinarla perchè di fatto non esiste un “testo unico nella regione siciliana” ma solo un libro e una legge che ha poca e confusa valenza in Sicilia.
Le chiedo se è a conoscenza di un testo esaustivo in materia. Il testo Edilizia privata in Sicilia di Giuseppe Monteleone potrebbe essere più esauriente?
Cordiali saluti
Grazie anticipatamente
D. B.
RISPOSTA.
Gentile Architetto,
La ringrazio molto per avermi inviato questo interessantissimo messaggio, in quanto richiama l’attenzione e affronta problematiche, certamente non di poco conto, su una questione molto controversa, quella appunto sull’applicabilità o meno in Sicilia del Testo Unico sull’edilizia D.P.R. 380/2001, qui di seguito per brevità chiamato Testo Unico.
L’articolo che Lei ha letto su edilnotizie.it non ha la pretesa di dare risposte certe (credo non ci siano!), ma si propone di mettere in evidenza lo stato di confusione che regna nel campo Urbanistico nella Regione Siciliana, nel prosieguo chiamata per brevità Regione, e di stimolare un riordino legislativo della materia. Tale stato di cose è generato da una situazione di oggettiva incertezza per l’intreccio e la sovrapposizione tra norme nazionali e regionali.
In questa sede Le esterno la mia opinione relativamente agli aspetti urbanistici. Mi ripropongo di affrontare successivamente le altre questioni riguardanti la normativa sismica, gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Stante appunto la esclusività della competenza della Regione in materia urbanistica ed edilizia (non in campo penale) in generale vigono le norme regionali. Purtroppo la Regione non ha mai avuto un’organica disciplina urbanistica, ovverossia un testo unico regionale ad hoc. Piuttosto, ma in modo frammentario, ha fatto sempre riferimento all’impianto principale delle norme nazionali, ma con le modifiche che via via sono state emanate con leggi regionali.
Per capire meglio la questione mi consenta un piccolo escursus.
Le cito tra le più significative leggi regionali urbanistiche e le esprimo la mia opinione in sintesi, ben conscio che in poche righe non è possibile liquidare la questione in un senso o in un altro.
A seguito dell’emanazione della legge “Mancini” o “legge ponte” la 765/1967 (sollecitata dalla frana di Agrigento) e del famoso D.M. 2/4/1968, la Regione ha emanato la L.R. 19/1972 con le modifiche e integrazioni della L.R. 21/1973 (ancora in vigore), la quale si è limitata a modificare alcuni articoli nazionali relativamente alla loro applicazione in Sicilia.
Ma la legge regionale di maggiore rilievo (emanata a seguito della Legge “Bucalossi” n.10/1977) è stata la L.R. 71/1978 che all’art.1 recita: “Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge..”. Quindi in questa frase è sancito a chiare lettere che tutta la legislazione statale in materia si applica in Sicilia, salvo le modifiche.
A seguito della Legge 47/1985, la Regione ha emanato la L.R. 37/1985 con la quale anche qui è stata recepita la legge nazionale 47/1985 con modifiche e integrazioni.
Altre leggi regionali sono state poi emanate, ma un testo unico regionale non si è ancora visto, nonostante poi la emanazione dell’importante Testo Unico nazionale.
Quindi in Sicilia, in campo urbanistico, vigono per come stabilito da leggi regionali, norme nazionali recepite integralmente, norme recepite con modifiche e integrazioni e norme ex novo statuite dalla Regione. E i dubbi sono innumerevoli. Ad esempio: se cambia una norma nazionale, già precedentemente recepita nel vecchio testo da una norma regionale, ciò vale anche per la Sicilia?
Quando è uscito il condono edilizio con la L.47/1985 si sono spesi fiumi di parole sull’applicabilità della stessa in Sicilia e così via per altre leggi.
Io ritengo (fatti salvi gli aspetti penali) che il rinvio alle leggi nazionali è di tipo statico. Per avere un’idea della complessità della questione si consiglia di leggere la circolare 20 luglio 2000, prot. n. 1528 della Regione Siciliana Assessorato dei Lavori Pubblici
http://www.diritto.it/articoli/enti_locali/ferlisi_lagreca.html.
La circolare riguarda i Lavori Pubblici, ma l’analogia credo sia calzante in quanto in fatto di Lavori Pubblici la competenza della Regione è pure esclusiva.
Comunque, a mio avviso, la Parte I del Testo Unico, salvo per gli aspetti penali e il relativo regime sanzionatorio, non è applicabile in Sicilia. Proprio l’art.2 del Testo Unico al comma 2 è scritto” Le regioni a statuto speciale e le province……. esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione”.
In Sicilia vigono delle norme autonome, non ancora abrogate, che regolamentano i titoli abilitativi , come ad esempio l’art.36 della L.R. 71/78 sulle concessioni edilizie, l’art.5 della L.R. 37/85 e altri titoli abilitativi e quindi, data la esclusiva competenza della Regione, prevalgono le Leggi Regionali.
Appunto per evitare confusione e incertezze è opportuno che la Regione emani un testo unico regionale, perché i professionisti e gli operatori del settore hanno necessità soprattutto di far riferimento a delle leggi organiche e non cercare risposte in articoli o pubblicazioni di vari autori.
Cordiali Saluti
lì 03/02/2011
Ing. C. Chiarenza
salve
sono un tecnico e mi è capitato di accatastare un immobile fantasma tramite autodenuncia ( non segnalato dall’ ufficio del territorio) ma visti i tempi ristretti sicuramente andro oltre il 31 aprile data ultime per definire la pratica.
sapete se c’è un modo per far allungare i tempi anche di 1 o 2 settimane che sarebbere utilissime per definire la pratica.
coridali saluti.
Buongiorno a tutti e grazie preventivamente per le risposte che vogliate drmi.
Sono un ragazzo di 25 anni che vorrebbe accedere ai fondi per lo sviluppo giovanile per avviare un bed and breakfast.
Ho un immobile di propietà in provincia di catania, la struttura incompleta si presenta ad oggi solo con pilastri e mattoni.
Per accedere a tali fondi (che in parte verrebbero usati per rifinire l’impiantistica e le rifiniture dell’edificio) mi viene richiesto che il fabbricato abbia la destinazione d’uso per strutture ricettive.
Ma il comune si rifiuta di concederla se non prima l’immobile è completato!!!
Il che manda in fumo i miei sogni in considerazione del fatto che non posso sostenere le spese per completare l’immobile!!! Un cane che si morde la coda!
Il comune sbaglia qualcosa? posso fare qualcosa ?
grazie di cuore!
Salve volevo chiederVi, quali sono le zone per poter costruire un calcetto, e se posso farlo in un terreno agricolo con o senza magazzino rurale. GRAZIE
ho richiesto al comune la concessione per i lavori di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento del mio fabbricato acquistato nel 1990 (costruito prima del 1/9/1967) ed ho la mamma disabile con certificazione L. 104. Ho formulato l’istanza come DIA allegando sia il N.O. della Soprintendenza che il deposito del calcolo strutturale al Genio civile secondo DM 2008.
dopo oltre 30 giorni il comune mi richiede “un apposito allegato da cui si evinca il rispetto delle distanze di veduta dei fabbricati viciniori”.
Ma in una ristrutturazione edilizia le vedute non sono interessate o si?
i fabbricati presenti sui due lati del mio (gli altri due lati sono strade pubbliche) sono stati realizzati senza concessione e condonati nel 1990 ai sensi della 37/85 ed hanno peraltro un piano in più rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico e non hanno mai ottemperato alle prescrizioni della Soprintendenza; possono vantare diritti sul mio fabbricato che è anteriore al 1967?
Grazie di cuore
Buongiorno.
Gentilissimo Ing. Chiarenza le scrivo per avere, se possibile dei chiarimenti.
ho avutola concessione edilizia per realizzare un copertura a falde su di una terrazza piana calpestabile.
nella relazione e nella concessione rilasciata dal comune è ben specificato che la copertura sarà realizzata con struttura in ferro e elementi isotermici come manto e le chiusure laterali in forati.
visto che la struttura da montare non supera il 20% dei carichi gravanti sull’edificio cosa bisogna presentare al Genio Civile?
si puo considerare come struttura assimilabile alle strutture precarie e non presentare nulla?
grazie anticipatamente.
Salve, sono un giovane architetto alle prese con il primo progetto e relativa burocrazia. Vorrei un consiglio sul modo di agire circa il caso che mi accingo a spiegare. Siamo in sicilia e il progetto consiste in un edificio da adibire ad abitazione, in z.t.o. E (agricola). Per recuperare un pò di cubatura l’edificio in progetto è stato pensato come seminterrato (controterra su due lati per circa 80 cm). La struttura è in muratura con cordolo di fondazione. Il mio committente,qualche giorno prima dell’inizio lavori, mi dice che non può più spendere i soldi preventivati per l’edificio in muratura e vorrebbe realizzare un prefabbricato in c.a.v. con copertura in legno.
Per fare ciò, considerato che le pareti sono 16 cm, non posso più pensare all’edificio con due pareti controterra, tutto l’edificio sarà, quindi, fuori terra. La domanda è: visto che l’aumento di volume che ne deriva è inferiore al 20% di quello ammissibile posso considerare questa variante come una PARZIALE DIFFORMITA’, ai sensi dell’art. 4 della 37/85?? e se si, con che tipo di documentazione procedo all’ufficio tecnico comunale? e poi con il genio civile come mi comporto?…cioè: siccome esiste già una piastra in cls armata dello spessore di 50 cm (che nel progetto in conc.edil. avrei dovuto demolire per far posto al cordolo di fondazione)posso poggiare il prefabbricato direttamente su questa piastra? e se si, al genio civile che cosa devo presentare??
grazie mille per l’aiuto che vorrà darmi
Salve,
vorrei chiederle un cortese parere circa la formazione di un vascone irriguo (rilevato di terra e teli) in zona agricola.
La disciplina dell’attività edilizia libera (dpr 380/01) è applicabile?
Cordiali saluti e grazie molte.
Gentile in. Chiarenza le pongo questo quesito a cui non sappiamo rispondere. Verso il 1954 dietro acquisto di suolo comunale un mio dirimpettaio, io allora ero ragazzo’,costruisce un piano seminterrato, alto circa 6 mt con soppalco,e un piano terra dalla strada a quota più alta, mi ricordo che poco dopo,prima del 1967 trasforma il soppalco con solaio ,ricavando quindi due piani seminterrati, poi come ricordo ha sopralevato abusivamente ma con regolari nulla osta del Genio Civile per le strutture .L’ufficio tecnico si è formato nel 1964, non si trova nessun riferimento. in catasto tutto a posto ma ora che il proprietario è morto bisogna fare il cambio di destinazione d’uso di un piano seminterrato .Cosa deve fare per avere la variazione? Comune interessato in Sicilia .Grazie lillo mazzara
Disperata la prego mi aiuti. E’andata in fumo la mia attività e da mesi mi sto appoggiando in un altro locale con l’onere di due affitti siccome si tratta di monopoli devo rientrare dov’ero(tra l’altro mi conviene) e sto facendo fare i lavori pur essendo un locale che io ho in affitto e non di proprietà, il problema è affrontare tutta la burocrazia daccapo e per questo attendo di nuovo l’agibilità anche se il locale non è stato per nulla strutturalmente intaccato ma essendo vecchi locali la cartina catastale risulta lievemente diversa in un sottotetto che noi tra l’altro come attività nemmeno utilizziamo e per questo piccolo scherzetto il geometra del comune ci tiene ancora bloccata l’agibilità e di conseguenza il nostro ingegnere non puo procedere con la perizia giurata. la mia domanda è: se non ci trasferiamo al completamento lavori che rischio corriamo non avendo ancora questi documenti che prima dell’incendio avevamo tutti????