pubblicato 21 Febbraio 2009 da Calogero Chiarenza (articolo visto 11,686 volte)

Testo Unico Edilizia: Applicazione in Sicilia. Tabella di Corrispondenza tra le Norme

A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 6/6/2001 n.380 e successive modifiche integrazioni (che qui di seguito chiameremo semplicemente Testo Unico), molte perplessità in ordine ad una sua applicazione nella Regione Siciliana sono sorte nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia.

A tutt’oggi il parlamento della Regione Siciliana non ha legiferato nel merito e dal 30/6/2003, data di entrata in vigore del Testo Unico, prevale uno stato di disorientamento tra tecnici operatori dell’edilizia, sia pubblici che privati.

Numerose norme emanate in campo nazionale in vigore nella Regione Siciliana, sia decreti che circolari assessoriali fanno riferimento in modo molto parziale all’applicabilità di parte del Testo Unico, aggravando ancor più la situazione di disagio fra tutti gli operatori nel settore delle costruzioni.

Se da un canto l’urbanistica, che comprende anche l’attività edilizia, ai sensi dell’art.14 lettera f) dello Statuto Regionale, è materia riservata alla legislazione esclusiva della Regione Siciliana, dall’altro canto il Testo Unico si occupa di vigilanza, responsabilità e sanzioni che agli effetti penali sono rilegate alla competenza primaria dello Stato.

Mi riferisco ad esempio agli articoli 6, 7, da 9 a 22 compreso e 27 della Legge 28/02/1985 n.47, articoli questi che erano già stati recepiti per intero nella Regione Siciliana senza modificazione in virtù dell’art. 1 della L.R. 10/08/1985 n.37.

I citati articoli trovano la propria corrispondenza nel Testo Unico secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Tabella di corrispondenza tra le norme L.47/85 (Capi I e II) in vigore nella Regione Siciliana e il Testo Unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001

Legge 47/85

Testo Unico D.P.R. 380/2001

Argomento o nota

Art. 6

Art.29

Responsabilità direttore dei lavori e del progettista (DIA= denuncia inizio attività)

Art. 7

Art.29

Opere eseguite in assenza di concessione edilizia e in totale difformità o con variazioni essenziali

Art. 9

Art.33

Interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 10

Art.37

Opere eseguite in assenza dell’autorizzazione (DIA)

Art. 11

Art.38

Annullamento della concessione edilizia (permesso di costruire)

Art. 12

Art.34

Interventi eseguiti in parziale difformità

Art. 13

Art.36

Accertamento di conformità

Art. 14

Art.35

Abusi su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Art. 15

Art.22, commi 2, 6 e 7

Varianti in corso d’opera (la richiesta di approvazione di variante in corso d’opera è sostituita con la DIA) – Vedi Circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente n.4/2004

Art. 16

Art.43

Riscossione

Art. 17

Art.46

Nullità degli atti giuridici relativi agli edifici

Art. 18

Art.30

Lottizzazione abusiva

Art. 19

Art.44

Confisca terreni

Art. 20

Art.44

Sanzioni penali

Art. 21

Art.47

Sanzioni a carico dei notai

Art. 22

Art.45

Norme relative all’azione penale

Art. 27

Art.41

Demolizione di opere

 

Il Testo Unico non si è limitato a riordinare nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica la normativa esistente, ma in pratica finanche ad introdurre modifiche sostanziali alle leggi in materia.

Tra le modifiche più importanti apportate dal Testo Unico segnaliamo:

- lo sportello unico dell’edilizia;
- titoli abilitativi degli interventi edilizia sostanzialmente racchiusi in due istituti: il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia e la denuncia di inizio attività (DIA) in sostituzione delle autorizzazioni edilizie e in certi casi in alternativa al permesso di costruire;
- definizione degli interventi edilizi.

Per motivi di brevità non ci addentriamo nel dettaglio di dette modifiche, ma preme sottolineare che nella Regione Siciliana la normativa in materia va applicata attingendo contemporaneamente sia dalle leggi regionali, che dalle leggi nazionali e addirittura nel campo dell’edilizia gli operatori del settore sono costretti a un ping pong continuo all’interno di una medesima legge tra la normativa nazionale e la normativa regionale.

Nella Regione Siciliana in materia di interventi edilizi, ove non si dispone di un’organica disciplina regionale che purtroppo aspettiamo da circa 30 anni, le leggi regionali principali sono la L.R. 71/78 e la L.R. 37/85, entrambe agganciate alle leggi nazionali rispettivamente alla Legge 10/77 (Bucalossi) e alla Legge 47/85.

Ma questa corrispondenza, con l’entrata in vigore del Testo Unico, ha peggiorato ulteriormente la situazione, in quanto viene a mancare una piena coerenza o corrispondenza tra gli istituti abilitativi degli interventi edilizi tra la legislazione regionale e quella nazionale, soprattutto nel campo penale.

Facciamo degli esempi

1) Il Titolo IV sulla vigilanza e le sanzioni penali del Testo Unico (dall’art. 27 all’art.48), che agli effetti penali si applica totalmente in Sicilia, fa riferimento alle nuove definizioni degli interventi edilizi, al permesso di costruire e alla DIA, e non più alla concessione o autorizzazione edilizia, titoli abilitativi questi ancora in vigore nell’ordinamento regionale siciliano. Valgono quindi le vecchie norme penali o quelle nuove?

2) In Sicilia coesistono diversi titoli abilitativi per gli interventi edilizi: la Concessione Edilizia (Art.36 L.R. 71/78), l’Autorizzazione Edilizia (Artt.5 e 10 della L.R. 37/85), la DIA (Art.14 L.R. 2/2002) che è quella disciplinata dall’art.23 del Testo Unico, il silenzio assenso (art.2 L.R. 17/94) e la Comunicazione opere interne (Art.9 L.R. 37/85 – Art.20 L.R. 4/2003 con le modifiche dell’art.12 della L.R. 15/2006 con consente anche la chiusura di terrazze di superficie non superiore a mq 50). Va anche detto che vi è pure una DIA in alternativa alla Concessione Edilizia. In campo nazionale sono contemplati soltanto il permesso di costruire e la DIA.

Sarebbe opportuno che la Regione Siciliana si adegui, quantomeno, allo spirito di semplificazione del Testo Unico ed elimini quel ginepraio di leggi e leggine, che tanta confusione e grave rallentamento producono nello sviluppo economico dell’Isola, anche perché, oltre ad una situazione di svantaggio, che la contraddistingue rispetto allo scenario economico nazionale, la Sicilia è condannata oltremodo ad operare nella babelica sovrapposizione di norme e in una continua quanto incerta spola tra leggi regionali e nazionali.

Lo Statuto Speciale, che avrebbe dovuto conferire una positiva autonomia ai siciliani, nel campo urbanistico ed edilizio è divenuto in pratica motivo di maggiore confusione rispetto alle altre regioni d’Italia a statuto ordinario.

Ebbene di fronte a tale situazione la Regione Siciliana, molto avara in questi ultimi anni in fatto di chiarimenti nella qui esaminata questione, si è trincerata in una sorta di quasi totale silenzio.

Un timido accenno ufficiale alla questione pubblicato sulla G.U.R.S., forse l’unico tutt’ora, è stato fatto dall’Assessorato del Territorio Ambiente che in una striminzita Circolare n.4 del 5/3/2004 (G.U.R.S. n.11 del 12/3/2004) ha specificato che l’art.36 (ex art.13 L.47/85) e l’art.22 sulle DIA. del nuovo Testo Unico dell’Edilizia si applicano in Sicilia.

A tal proposito si segnala inoltre il parere emesso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia con protocollo N. 280.03.11 (consultabile sul sito http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Indicep1.htm – parola di ricerca “prot. N.280.03.11”).

Detto parere, nel quale però non viene affrontata la problematica sull’applicabilità immediata in Sicilia delle norme penali del Testo Unico, puntualizza il fatto che il Testo Unico non trova applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo Testo Unico e conclude pertanto “che le norme legislative e regolamentari statali che trovavano applicazione nella Regione già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) devono ritenersi tutt’ora applicabili nel testo originario”.

E’ auspicabile pertanto, per come è già avvenuto per le norme sui LL.PP. e le espropriazioni, che venga emanata un’organica disciplina urbanistica ed edilizia nella Regione Siciliana, anche perché il compito precipuo di un ingegnere è quello di frequentare uno studio tecnico o un cantiere e non uno studio di consulenza legale.

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4 Responses to “Testo Unico Edilizia: Applicazione in Sicilia. Tabella di Corrispondenza tra le Norme”

  1. Massimo on Ottobre 16th, 2009 at 11:50

    Buongiorno,
    sono in possesso di un terreno agricolo ed ho intenzione di costruire una casa per uso abitativo, il comune mi ha chiesto un contributo di costruzione di 5000 euro e circa 900 euro come opere di urbanizzazione.
    Ho letto il testu unico per l’edilizia e’ vi e’ un’articolo in cui dice che i terreni agricoli sono esenti da questi oneri di costruzione, E’ COSI’ ???

  2. EdilNotizie on Ottobre 16th, 2009 at 17:05

    Scrive Ing. Calogero Chiarenza:
    “Egregio signore,
    rispondo alla sua domanda.
    Non è specificata la Regione d’Italia in cui si trova il terreno agricolo, ove Lei intende costruire, ma nella sostanza poco cambia.
    Non è prevista alcuna esenzione generale del contributo sul costo di costruzione per i fabbricati da realizzare nelle zone agricole.

    L’art.17, comma 3 lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia il DPR 380/2001 prevede l’esenzione del contributo di costruzione: “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153“;”

    Inoltre l’art.12, comma 1° della L.153/1975 recita: “Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.

    Quindi nelle zone agricole l’imprenditore agricolo a titolo principale, come sopra definito non paga il contributo di costruzione ma a condizione che la costruzione sia realizzata in funzione della conduzione del fondo.

    Quindi non esiste una esenzione generalizzata nelle zone agricole del contributo di costuzione.
    Grazie per la gentile attenzione
    Cordiali Saluti”

  3. Antonio on Dicembre 20th, 2009 at 22:20

    Salve, sono titolare di un’attività commerciale a Palermo. L’edificio dove ci troviamo è stato realizzato in zona periferica, nel 1965. Il comune adesso mi chiede il certificato di agibilità, che non ho perchè l’edificio è stato realizzato senza autorizzazioni, dato che ai tempi non vi erano normative edilizie. Posso farmi fare da un professionista abilitato, una perizia giurata dove si attesta che l’immobile è stato realizzato prima del 1967?

    Grazie tante
    Antonio

  4. MARIA GIOVANNA on Dicembre 28th, 2009 at 11:46

    Salve, ho ereditato cinque anni fa una casa che in parte oggi risulta abusiva. Vorrei sapare se in sicilia esiste un qualche condono o qualsiasi altra legge a cui io possa avvelermi per regaolarizzare la mia situazione .Vi ringrazio

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