di Calogero Chiarenza il 12 February 2009

Nuovo Taglio Incentivi per i Tecnici delle P.A.

Nuovo, e purtroppo definitivo, taglio degli incentivi per le attività professionali connesse all’esecuzione di lavori pubblici svolte dai tecnici interni alla P.A.

Con il nuovo comma 7-bis dell’art 61 della L. 133/2008, introdotto dal comma 4-sexies dell’art. 18 della legge n. 2/2009, di conversione del decreto-legge 185/2008 (cosiddetto decreto «anti-crisi»), sono stati di nuovo ridotti alla misura massima dello 0,50% dell’importo posto a base di gara i compensi riservati ai tecnici interni alle pubbliche amministrazioni per le attività connesse all’esecuzione di contratti pubblici di lavori, di cui all’art. 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti).

Dovrebbe in tal modo essere stata posta fine all’altalena di norme che negli ultimi mesi si sono susseguite sull’argomento. Si ricorda infatti che il comma 8 dell’art. 61 della L. 133/2008 aveva operato la riduzione dal 2% allo 0,50% dell’importo dei compensi per i tecnici pubblici. Con la recente L. 201/2008 di conversione del D.L. 162/2008, tale norma era stata successivamente annullata, con il ripristino integrale della percentuale del 2% e l’inserimento della previsione per detto compenso di un tetto massimo pari al trattamento economico complessivo lordo annuale destinato al dipendente beneficiario del contributo. L’ultima disposizione introdotta dalla legge in commento ha infine di fatto reintrodotto le norme in precedenza temporaneamente abrogate.

La nuova disposizione che pone il tetto agli incentivi ha efficacia retroattiva a far data dall’1.1.2009. Resta incerta la sua applicazione ai lavori già avviati prima di tale data, per i quali non sia ancora stato effettuato il pagamento dell’incentivo. Stando alla interpretazione a suo tempo fornita dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 36/2008, in vigenza del comma 8 dell’art. 61 della L. 133/2008 che stabiliva analoga decorrenza dall’1.1.2009, la riduzione andrebbe operata con riferimento a tutta l’attività progettuale ancora non remunerata a tale data. Tale interpretazione risulta peraltro a parere di chi scrive inaccettabile, in base ad ovvi principi di equità e di tutela del legittimo affidamento dei tecnici dipendenti delle P.A. sugli importi degli incentivi previsti dalle norme vigenti all’epoca di compimento delle prestazioni lavorative.
fonte legislazionetecnica.it

Ing. Calogero Chiarenza:

Della misura massima dell’incentivo del 2% (art.18 della L.109/1994) dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell’art.18, comma 4-sexies del D.L. 29 novembre 2008 , n. 185 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 soltanto lo 0,5% può essere destinato complessivamente per le attività di progettazione, piano della sicurezza, direzione dei lavori, collaudo e attività del RUP. Il restante 1.5% va versato in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato.
Si riporta il vigente testo coordinato con le altalenanti modifiche degli aultimi tempi dell’art.92 del D. Lgs 163/2006:
Art. 92
Corrispettivi e incentivi per la progettazione (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita’ che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
3. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita’ di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonche’ le attivita’ del responsabile di progetto e le attivita’ dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e’ nullo.
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto all’entita’ e alla complessita’ dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita’ professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie (1)
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’ ripartito, con le modalita’ e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchè all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia’ esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’ i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e’ destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, e’ versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. (2)
(1) Periodo sostituito ad opera del comma 10-quater dell’art. 1, del citato D.L. 162/2008 convertito con L. 201/2008
(2) Comma introdotto dall’art.18, comma 4-sexies del D.L. 29 novembre 2008 , n. 185 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il testo di tale comma è sostanzialmente identico a quello di cui il comma 8 dell’articolo 61 del D.L.112/2008 convertito, dalla L.133/2008 e che era stato abrogato ad opera del comma 10-quater dell’art. 1, del citato D.L. 162/2008 convertito con L. 201/2008.
DA OSSERVARE:
1) l’accertamento delle specifiche attività svolte da dipendenti incaricati per le attività di progettazione e altro viene fatta in house dal dirigente o dal responsabile di posizioni organizzative, che in più delle volte è lui stesso percettore di tale incentivo come incaricato della progettazione, della direzione dei lavori o delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
2) l’incentivo non può superare il trattamento annuo lordo, quindi compresi gli oneri riflessi, ma basterebbe diluire, laddove possibile, il pagamento in diversi esercizi, ad esempio in due anni, e la legge può essere elusa facilmente;
3) l’incentivo con il limite del trattamento lordo annuo, riguarda solo la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), non ad esempio il RUP, la direzione dei lavori, la funzione di coordinatore per la sicurezza, gli eventuali calcoli, i collaudi.

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