Obbligo di Aprire un Numero di Conto Corrente Unico per gli Aggiudicatari degli Appalti nella Regione Siciliana
Un modo per complicare la vita alle Imprese. Con l’entrata in vigore della L.R. 20/11/2008 n.15 (G.U.R.S. 24/11/2008 n.54 PARTE I), come prescritto dall’art.2, i bandi di gara devono prevedere, pena la nullità , per gli appalti di importo superiore a € 100.000 l’obbligo per gli aggiudicatari di aprire un conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto.
La norma non regolamenta le situazioni transitorie, nel senso che la legge non dovrebbe valere per i bandi già pubblicati all’entrata in vigore della legge.
La norma inoltre prevede che i pagamenti delle retribuzioni al personale relativamente a tale appalto vanno effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.
Il legislatore, come capita sovente, non si rende conto delle complicazioni pratiche derivanti da tale norma.
Cosa succede ad esempio per il personale (tecnici, operai, impiegati) che operano per più cantieri, di cui alcuni potrebbe essere in forma privata o d’importo inferiore a € 100.000)? In pratica non è possibile frazionare e quantificare i pagamenti per il personale che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative dell’impresa.
Se, ad esempio, un’impresa deve pagare un tecnico dipendente che si occupa di 3 cantieri di importo superiore a € 100.000, nonchè di due cantieri privati e di altri 3 cantieri di importo inferiore a € 100.000, cantieri quest’ultimi per i quali non sussiste l’obbligo del conto unico, in base a questa legge dovrebbe quantificare le retribuzioni per ciascun cantiere e pagare lo stipendio con diversi assegni!
Come al solito siamo di fronte al solito pateracchio legislativo!
La semplificazione come al solito è costellata da annunci, ma nel frattempo si legifera per complicare di più la vita alle imprese.
Se ne inventano una nuova ogni giorno pur di rendere la vita difficile …