Commissioni Paritetiche in Sicilia
Quota percentuale (max 20%) dei ribassi d’asta da assegnare agli Organismi Paritetici i Sicilia (tale prescrizione in italia pare, esiste solo in sicilia). Nuovi adempimenti per i r.u.p. e le stazioni appaltanti (…all’insegna delle annunciate semplificazioni!!!). Organismi paritetici in Sicilia disporranno di più fondi.

Quota Percentuale del Ribasso da Assegnare agli Organismi Paritetitici
Sulla G.U.R.S. n.23 PARTE I del 23/5/2008 è stato pubblicato il Decreto del 5/3/2008 emesso dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta che devono versare le stazioni appaltanti e la tipologia dei servizi cui sono destinate le relative somme.
Siamo di fronte al solito nuovo adempimento, che puntualmente viene istituito dal legislatore siciliano, che in barba ad una semplificazione enunciata come principio cardine generale nelle proprie leggi, agendo in direzione opposta, s’inventa periodicamente la solita leggina di turno per aggravare le procedure in seno alla pubblica amministrazione, creando problemi applicativi e suscitando negli operatori perplessità e incertezze di vario genere.
Sia l’art. 3 della L.R. 21/8/2007 n.20
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-40/g07-40-p1.html ,
sia il relativo decreto attuativo il citato D.A. LL.PP. 5/3/2008
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-23/g08-23-p7.html
e il D.A. LL.PP. 23/10/2008
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-57/g08-57-p17.html
rappresentano gli esempi più lampanti di tali complicazioni e spieghiamo il perché.
L’art.3, ai comma 2 e3 della L.R. 21/8/2007 n.20
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g07-40/g07-40-p1.html,
così recita testualmente:
“2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche deve essere utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerti dalle in imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana.
3. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici – Dipartimento dei lavori pubblici – emana apposito decreto attuativo per la individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante”
Dubbi sul testo di legge
Già dal contesto letterale dei suddetti commi sorgono immediatamente dei dubbi:
a) all’art.14-bis della L. 109/94 come recepito nella regione siciliana è prescritto che, relativamente ai lavori finanziati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, il 50% dei ribassi d’asta affluisce nel fondo di rotazione e il restante 50% è iscritto in appositi capitoli dell’Amministrazione regionale. Ebbene, se si stabilisce di destinare una quota percentuale del ribasso ai servizi svolti dalle CPT (commissione paritetiche territoriali), ad esempio il 20% il totale diviene il 120% e quindi dal punto di vista matematico non vi è alcun raccordo o coerenza fra le due norme. Infatti a seguito dell’entrata in vigore dell’art.3 della L.R. 20/2008 non potranno più essere rispettate le quote del 50% previste dal citato art.14bis della L.109/94;
b) un altro problema: la legge si riferisce ai ribassi sui lavori delle opere edili, quindi non sono contemplati ad esempio i lavori relativi ad opere stradali, reti e impianti ecc. , ma nel D.A. attuativo (vedi più avanti) questa differenza non esiste;
c) i ribassi di taluni lavori, come ad esempio quelli finanziati con fondi europei, si tramutano in economie e non sempre possono essere utilizzati per altre finalità; anche qui la legge pone l’obbligo in capo a tutte le stazioni appaltanti a prescindere dall’utilizzabilità o meno del ribasso per altre destinazioni disciplinata da altre norme, ad effettuare il versamento della quota percentuale del ribasso fissata dal D.A. attuativo.
Dubbi sul decreto attuativo D.A. del 5/3/2008
Da cosa nasce cosa, da un dubbio nasce un altro dubbio e poi un altro ancora: è questa la sequenza a cui assistiamo anche in questa vicenda.
Il decreto attuativo D.A. del 5/3/2008 (chiamato per brevità in questo paragrafo D.A.) non affronta le problematiche su enunciate, anzi aggrava ancora di più i dubbi emersi dalla legge originaria.
In sintesi le perplessità e le lacune che emergono sono le seguenti:
1) il D.A. sembra far riferimento a tutti i tipi di lavoro e nulla dice sul fatto che la legge si riferisce soltanto alle opere edili;
2) vengono fissate sperimentalmente delle quote percentuali sui ribassi offerti che le stazioni appaltanti dagli enti pubblici della Regione Siciliana devono versare alle CPT per tutti i tipi di ribasso, a prescindere dalla provenienza delle fonti di finanziamento (per i fondi europei ad esempio è possibile utilizzare una quota percentuale dei ribassi?);
3) il D.A. obbliga le stazioni appaltanti ad effettuare il versamento delle quote percentuali ad aggiudicazione avvenuta e prima dell’inizio lavori;
4) cosa ancor più strana quanto assurda è che in molti casi le stazioni appaltanti, cui vengono accreditate le somme finanziate solo dopo l’inizio dei lavori, dovrebbero effettuare il versamento anticipando le somme corrispondenti alle quote del ribasso senza averne la materiale disponibilità (e cosa succede se i lavori non iniziano, oppure l’ente finanziatore non regionale non consente l’utilizzo del ribasso?)
Nuovi Adempimenti per Il R.U.P. e le Stazioni Appaltanti
L’art. 3, comma 5 della L.R. 20/2007 prevede la stipula di un’apposita convenzione senza prevederne i contenuti, il cui schema è stato emanato con il D.A. LL.PP. 23/10/2008. http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-57/g08-57-p17.html
I burocrati dell’Assessorato in fatto di semplificazione certamente non brillano. Lo schema della convenzione in questione ne è un esempio.
In tale convenzione si prescrive che.
“La stazione appaltante, anche attraverso il responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:
1) rendere parte integrante dei contratti di appalto e dei vari disciplinari di incarico a liberi professionisti la presente convenzione;
2) comunicare tempestivamente al dipartimento regionale lavori pubblici e, per conoscenza, al CPT (commissione paritetica territoriale) di ………….., l’inizio dei lavori di ogni opera appaltata, con indicazione del ribasso praticato dall’impresa aggiudicataria, nonché in corso d’opera le sue eventuali sospensioni e l’ultimazione dei lavori;
3) trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
a) responsabile unico del procedimento;
b) direttore dei lavori;
c) impresa appaltatrice e suo legale rappresentante;
d) imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d’opera;
e) coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
4) inviare, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, al dipartimento regionale lavori pubblici una copia della quietanza d’entrata mod. 121/T rilasciata dall’istituto cassiere relativa allo specifico versamento della quota di cui alla lett. b) del decreto 5 marzo 2008 inerente ogni opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di ………………………………………………….. .”
Quindi, oltre agli adempimenti previsti dall’art.99 e dall’allegato XII del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), nonché alle comunicazioni con l’Osservatorio dei Lavori Pubblici, bisogna provvedere a tutte le comunicazioni sopra indicate sia al Dipartimento Regionale dei LL.PP., sia alle CPT.
Per quale ragione nelle altre Regioni d’Italia non sono previsti questi maggiori adempimenti? Non basta applicare soltanto il D. Lgs 81/2008?
O forse, per come diremo qui di seguito, tutta questa operazione servirà per fare anche cassa?
Per la sicurezza i siciliani hanno bisogno di più soldi rispetto alle altre parti d’Italia….
Gli Organismi Paritetici in Sicilia riceveranno più soldi rispetto alle altre Regioni.
In favore degli organismi paritetici territoriali (CPT), per come prescritto dall’art.52 del D. Lgs 81/2008, è costituito presso l’INAIL un fondo di sostegno finanziato:
- con il contributo delle aziende nell’ambito delle quali non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- con una parte del ricavato dall’irrogazione delle sanzioni sulla sicurezza;
- con una parte dei proventi derivanti da attività di consulenza dei funzionari dell’ISPESL;
- con una parte dei finanziamenti di cui all’art.11, comma 2 del D. Lgs. 81/2008.
Ebbene, nella Regione Siciliana, si consente di fare affluire più risorse per la sicurezza attraverso il drenaggio dei ribassi d’asta che potrebbero essere invece utilizzati per servizi e opere pubbliche.
Sarebbe interessante poi a consuntivo conoscere, nell’ambito della Regione Siciliana, le spese per i compensi previsti per i componenti delle CPT, per le consulenze e per tutte le altre attività connesse e infine confrontarle con quelle sostenute dalle analoghe CPT di altre Regioni.
Molto probabilmente il risultato sarà che in Sicilia le CPT costeranno di più, avendo sottratto soldi dalla realizzazione delle opere pubbliche e servizi, e statisticamente il numero degli infortuni mortali e degli incidenti sul lavoro non sarà molto dissimile da quello delle altre Regioni, se non peggiore. Spero di sbagliarmi!
Contatta l’Autore: Ing. Calogero Chiarenza
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