di Sir Norman il 9 October 2008

Responsabilità del Direttore Lavori su Abusi Edilizi

Non può invocare la buona fede il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato con il permesso di costruire. E’ quanto ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36567 del 24 settembre 2008. 

Nella fattispecie la Corte ha preso in esame il caso di una sopraelevazione con la costruzione di nuove aperture ed abbaini che configuravano la realizzazione di una mansarda, a fronte di lavori assentiti relativi alla costruzione di un locale di sgombero, sottotetto o volume tecnico. 
La contestazione avanzata dal direttore dei lavori in ordine alla sua mancata consapevolezza che i lavori configuravano abusi non è stata ritenuta ammissibile, poiché la legge attribuisce espressamente al direttore dei lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto
Inoltre ha rilevato la Corte che tra le fondamentali e primarie verifiche a carico del direttore dei lavori vi è quella della corretta impostazione di colmo e falde, che costituiscono un momento decisivo e fondamentale dell’esecuzione dell’intervento in modo conforme al permesso di costruire. 

fonte lexambiente.it





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