di Sir Norman il 21 September 2008

Garante Privacy: Linee Guida per i CTU

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio scorso la Deliberazione (visualizza il pdf) n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.” La deliberazione contiene le Linee guida in cui vengono trattati i seguenti argomenti:

  • il rispetto dei principi di protezione dei dati personali;
  • comunicazione dei dati;
  • conservazione e cancellazione dei dati;
  • misure di sicurezza;
  • i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.

Nell’allegato della Deliberazione viene precisato che il consulente di parte:

  • può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b));
  • dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
  • può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d));
  • salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi;
  • relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice);
  • ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B));
  • deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

da Lavoripubblici.it La Notizia





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